Art. 7.
  1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 8  del  presente
decreto,  la  produzione  e  il  consumo  del  bromuro di metile sono
ridotte, rispetto ai livelli del 1991, nella misura del 25% entro  il
1  gennaio 1998, del 50% entro il 1 gennaio 2005, del 100% entro il 1
gennaio 2010.