Art. 7. 1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 8 del presente decreto, la produzione e il consumo del bromuro di metile sono ridotte, rispetto ai livelli del 1991, nella misura del 25% entro il 1 gennaio 1998, del 50% entro il 1 gennaio 2005, del 100% entro il 1 gennaio 2010.