IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 8, lettera e), della suindicata legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, con il quale e' stata recepita la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, modificato da ultimo attraverso il decreto 13 febbraio 1995; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del suindicato decreto del Presidente della Repubblica; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Viste le direttive 94/77/CE e 95/55/CE, entrambe della Commissione che modificano la direttiva 70/524/CEE nella parte relativa agli allegati; Considerato che, alla luce dell'esperienza acquisita in vari Stati membri, puo' essere autorizzata l'utilizzazione dell'Ardacin, come additivo appartenente al gruppo degli antibiotici; Considerato che lo studio di alcuni additivi gia' riportati in allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, non e' stato ancora concluso e pertanto e' necessario prorogare il termine di autorizzazione di tali sostanze per un periodo determinato; Ritenuto necessario adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni contenute nelle suindicate direttive comunitarie, nell'ambito dell'adeguamento al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; Sentita la Commissione tecnica mangimi, istituita dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nelle sedute del 18 settembre 1995 e 10 novembre 1995; Visto l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. L'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 febbraio 1996 Il Ministro: GUZZANTI Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1996 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 29