IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art. 5 della legge 11 gennaio 1959, n. 405, che prevede la
denaturazione dei gas di petrolio liquefatti che assolvono  l'imposta
nella  misura  prevista  dall'art. 1 del decreto-legge 1954, n. 1071,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167;
  Visto il secondo comma  del  predetto  art.  5,  che  autorizza  il
Ministro delle finanze a stabilire, con proprio decreto, il tipo e le
quantita' del denaturante, nonche' le modalita' per la denaturazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  luglio 1960, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 187 del 1 agosto 1960, concernente le norme per
la denaturazione dei gas di  petrolio  liquefatti  destinati  ad  uso
combustibile;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19  maggio 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 2 giugno 1992, con il quale sono  state
apportate modifiche al citato decreto ministeriale 12 luglio 1960;
  Visto  il  decreto  ministeriale 20 febbraio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1993, con  il  quale  e'  stata
ridotta  la  percentuale  di miscela denaturante prevista dal decreto
ministeriale 12 luglio 1960;
  Ravvisata la necessita' di variare la composizione del  denaturante
stabilita  dal  decreto  ministeriale  19  maggio  1992  e successive
modificazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La sostanza denaturante costituita da 1 grammo  di  furfurolo  e
0,5 grammi di marcante A disciolto preventivamente nafta di petrolio,
prescritta  dal  decreto  ministeriale  del  20  febbraio 1993 per la
denaturazione dei gas di petrolio  liquefatti  uso  combustibile,  e'
sostituita dalla miscela avente la seguente composizione in peso: 74%
di acetilacetone, 24% di isobutanolo e 2% di trietanolammina.
  2.  La  miscela  deve essere aggiunta ai gas di petrolio liquefatti
per  uso  combustibile  nella  misura  di  4  grammi  per  ogni   100
chilogrammi di prodotto.