IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 5 della legge 11 gennaio 1959, n. 405, che prevede la denaturazione dei gas di petrolio liquefatti che assolvono l'imposta nella misura prevista dall'art. 1 del decreto-legge 1954, n. 1071, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167; Visto il secondo comma del predetto art. 5, che autorizza il Ministro delle finanze a stabilire, con proprio decreto, il tipo e le quantita' del denaturante, nonche' le modalita' per la denaturazione; Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1960, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 1 agosto 1960, concernente le norme per la denaturazione dei gas di petrolio liquefatti destinati ad uso combustibile; Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 2 giugno 1992, con il quale sono state apportate modifiche al citato decreto ministeriale 12 luglio 1960; Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1993, con il quale e' stata ridotta la percentuale di miscela denaturante prevista dal decreto ministeriale 12 luglio 1960; Ravvisata la necessita' di variare la composizione del denaturante stabilita dal decreto ministeriale 19 maggio 1992 e successive modificazioni; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza denaturante costituita da 1 grammo di furfurolo e 0,5 grammi di marcante A disciolto preventivamente nafta di petrolio, prescritta dal decreto ministeriale del 20 febbraio 1993 per la denaturazione dei gas di petrolio liquefatti uso combustibile, e' sostituita dalla miscela avente la seguente composizione in peso: 74% di acetilacetone, 24% di isobutanolo e 2% di trietanolammina. 2. La miscela deve essere aggiunta ai gas di petrolio liquefatti per uso combustibile nella misura di 4 grammi per ogni 100 chilogrammi di prodotto.