Art. 3.
  1.   Lo   smaltimento   delle   scorte  della  miscela  denaturante
attualmente  prescritta  e'  consentito  per  un  periodo  di  giorni
sessanta  a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto e fino all'esaurimento  delle  scorte  esistenti  presso  gli
impianti utilizzatori.