Le singole regioni e le province autonome,  in  base  alle  risorse
disponibili,  d'intesa  con  il  C.O.N.I., scelgono la soluzione piu'
idonea  per  l'accertamento  dell'idoneita'  alla  pratica   sportiva
agonistica   nel   loro  territorio,  secondo  tre  possibili  moduli
organizzativi, anche tra loro complementari, costituiti:
   1) dai servizi pubblici di medicina dello sport;
   2) dai centri privati autorizzati e accreditati ai sensi di legge;
   3) dai singoli specialisti in medicina dello sport  autorizzati  a
svolgere  l'attivita'  certificatoria  in  quanto  operanti in locali
adeguati.
  Le  tariffe  per  il  rilascio  della  certificazione  sono  quelle
stabilite  dalle regioni e dalle province autonome nel rispetto della
vigente normativa in materia. In attesa della  definizione  da  parte
delle  stesse del tariffario regionale si applica, per i centri e gli
specialisti di cui ai punti 2 e 3, il tariffario cosi' come  definito
nell'allegato A.
  Le  regioni  e  le  province  autonome,  pertanto,  coerentemente e
conseguentemente:
   nel caso di strutture pubbliche e private definiscono ed applicano
criteri di accreditamento,  in  osservanza  alle  prescrizioni  della
legislazione di riordino del sistema sanitario;
   nel  caso  dei  singoli  medici  identificano,  tramite  specifici
elenchi aperti, gli specialisti titolari della funzione.
  Il rilascio della certificazione di idoneita' alla pratica sportiva
agonistica e' demandato, esclusivamente,  al  medico  specialista  in
medicina  dello sport (ovvero al medico in possesso dell'attestato di
cui all'art. 8 della legge n.  1099/1971,  antecedente  l'istituzione
delle  scuole  di  specializzazione)  operante  all'interno  di studi
medici, ambulatori, centri,  in  possesso  di  precisi  requisiti  di
organizzazione,  strutture ed attrezzatura in rapporto alla tipologia
delle visite che intendono effettuare in base ai protocolli  previsti
dai decreti ministeriali 18 febbraio 1982 e 4 marzo 1993.
  Ai   sensi   degli  orientamenti  attuali  in  tema  di  formazione
permanente del medico dello sport,  si  ritiene  che  utile  elemento
possa  essere  rappresentato dalla qualifica di socio ordinario della
F.M.S.I., in quanto tale qualifica rappresenta l'elemento  dal  quale
desumere  la partecipazione alle iniziative scientifiche ed operative
promosse dalla F.M.S.I.
  L'autorizzazione a svolgere  l'attivita'  certificatoria  da  parte
delle  strutture  pubbliche  o  private,  comporta,  comunque, che la
visita clinica e la valutazione globale  degli  accertamenti  nonche'
l'atto   certificatorio   siano  effettuati  nelle  sedi  autorizzate
esclusivamente e personalmente dallo specialista  in  medicina  dello
sport,  in  quanto  tale  attivita',  avendo  quale  suo  adempimento
conclusivo  la   redazione   di   una   certificazione   con   valore
medico-legale,  comporta  la  riconduzione  in capo al professionista
delle eventuali conseguenze giuridiche derivanti dalla redazione  del
certificato.  Cosi'  pure, quando tale attivita' e' svolta da singoli
specialisti in medicina dello sport autorizzati, occorre che essa sia
effettuata da questi personalmente e non delegata  ad  altri,  e  nei
locali dichiarati idonei.
  Le  modalita'  di  effettuazione delle visite per la certificazione
conseguente risultano dal testo del decreto ministeriale 18  febbraio
1982   (Norme   per   la  tutela  sanitaria  dell'attivita'  sportiva
agonistica).
  Salvo precise norme delle federazioni sportive di appartenenza,  la
richiesta  di visita medico sportiva, per il rilascio della idoneita'
alla  pratica  sportiva  agonistica,  deve   essere   formulata   dal
presidente  della  societa'  sportiva  di  appartenenza  dell'atleta,
secondo il fac-simile di  cui  all'allegato  2  della  circolare  del
Ministero  della sanita' n. 7 del 31 gennaio 1983 di applicazione del
decreto ministeriale 18 febbraio 1982.
  In linea generale e di principio, la competenza per il giudizio  di
idoneita'  (o  non  idoneita')  e  conseguente  rilascio dei relativi
certificati nonche'  per  l'eventuale  ricorso  alle  commissioni  di
appello,  e'  regionale,  riferita,  quindi,  al  luogo  di residenza
dell'atleta e,  comunque,  non  eccedente  il  territorio  regionale.
L'eccezione  e'  ammessa  solo  nei casi in cui l'atleta ha domicilio
precario diverso per motivate ragioni di tesseramento sportivo.
  Le regioni e le province autonome dovranno  assicurare,  attraverso
appositi  strumenti  operativi,  la dovuta tempestivita' dei relativi
adempimenti, nonche' gli opportuni immediati riscontri onde  evitare,
tra l'altro, certificazioni multiple.
  Ai  fini  di  cui  sopra,  si  ritiene che le regioni e le province
autonome emanino disposizioni  atte  a  consentire  l'istituzione  di
un'anagrafe degli specialisti abilitati al rilascio di certificazioni
di  idoneita'  alla pratica sportiva agonistica, assegnando ad ognuno
un codice identificativo regionale.
  Nel caso in cui non venga  riconosciuta  l'idoneita'  alla  pratica
agonistica  di  un  determinato  sport,  il relativo certificato, con
l'indicazione della diagnosi che ha  motivato  l'esito  negativo,  e'
inviato,  entro cinque giorni dalla data di rilascio, all'interessato
ed all'assessorato regionale alla sanita'.
  Alla societa' sportiva di appartenenza,  invece,  e'  trasmesso  il
certificato senza indicazioni della diagnosi.
  Si  ritiene,  inoltre,  opportuno  suggerire  l'istituzione  presso
ciascuna regione e provincia autonoma di un comitato di controllo per
la medicina dello sport composto da:
    a) due rappresentanti della regione (un funzionario ed un esperto
scelto tra gli operatori  dei  servizi  pubblici  di  medicina  dello
sport);
    b)   un  rappresentante  designato  dall'ordine  dei  medici  del
capoluogo regionale;
    c)  un  rappresentante  designato,  su  base   regionale,   dalla
F.M.S.I.;
    d) un rappresentante designato, su base regionale, dal C.O.N.I.
  Tale  comitato, in aderenza alle direttive regionali, avra' compiti
di controllo e di vigilanza sulle attivita'  svolte  dalle  strutture
e/o dagli specialisti titolari della funzione, in materia di rilascio
della certificazione di idoneita' alla pratica sportiva agonistica.
  Fra  i  compiti di vigilanza e di controllo della componente medica
del  comitato,  va   incluso   anche   il   controllo   di   qualita'
dell'attivita'  dei  medici  specialisti  in medicina dello sport, da
realizzarsi in termini  di  prestazioni  effettuabili  e  prestazioni
realmente effettuate nell'orario di attivita'.
  Si  suggerisce,  inoltre, che, per iniziativa delle regioni e delle
province autonome,  venga  istituito  un'osservatorio  epidemiologico
regionale  delle  patologie che precludono l'esercizio dell'attivita'
sportiva agonistica o che da questo ne conseguono.
  Compatibilmente con le esigenze e le  effettive  disponibilita'  di
specialisti sul territorio, si raccomanda alle regioni di evitare che
lo  stesso  specialista  venga  ad  operare  in piu' sedi distinte e,
comunque, verificare  che  lo  stesso  non  versi  in  condizioni  di
incompatibilita'.
  La  consulta  permanente  per  la  medicina dello sport suggerisce,
inoltre, che le regioni e le province autonome, in collaborazione con
il C.O.N.I, si attivino, dandone notizia al competente  servizio  per
la   vigilanza   sugli   enti   del   Ministero  della  sanita',  per
l'istituzione  di  un  libretto  sanitario   sportivo,   strettamente
personale,  ad  uso medico sportivo, sul quale il medico certificante
l'idoneita'
alla pratica sportiva agonistica dovra' annotare:
    a) le generalita' dell'atleta;
    b) lo sport praticato;
    c) la societa' sportiva di appartenenza;
    d) la data della visita di idoneita';
    e) gli accertamenti eseguiti;
    f) l'esito finale della visita;
    g) le visite di controllo;
    h)  la  data  dell'effettuazione   dell'ultimo   richiamo   della
vaccinazione antitetanica.
  Il  libretto  sanitario  sportivo, stampato su modello standard, e'
strettamente personale.
  In conclusione, le varie  soluzioni  organizzative  possono  essere
comunque   valide   con  possibilita'  di  reciproca  convivenza  sul
territorio nazionale e le scelte potranno essere  diverse  a  seconda
delle  esperienze  man mano acquisite e delle situazioni e necessita'
emergenti. E' importante mantenere la funzionalita', considerando che
lo scopo  fondamentale  di  qualsiasi  sistema  organizzativo  e'  il
conseguimento di tre obiettivi comuni:
    a) facilita' di accesso alle visite, in modo che un numero sempre
maggiore di atleti possa essere sottoposto alla visita annuale;
    b) snellezza e rapidita' nelle procedure;
    c) monitoraggio sistemico regionale, ed in prospettiva nazionale,
dei soggetti abilitati alla pratica sportiva agonistica suddivisi per
tipologia di sport, per eta' e per sesso.
                                                Il Ministro: GUZZANTI