Le singole regioni e le province autonome, in base alle risorse disponibili, d'intesa con il C.O.N.I., scelgono la soluzione piu' idonea per l'accertamento dell'idoneita' alla pratica sportiva agonistica nel loro territorio, secondo tre possibili moduli organizzativi, anche tra loro complementari, costituiti: 1) dai servizi pubblici di medicina dello sport; 2) dai centri privati autorizzati e accreditati ai sensi di legge; 3) dai singoli specialisti in medicina dello sport autorizzati a svolgere l'attivita' certificatoria in quanto operanti in locali adeguati. Le tariffe per il rilascio della certificazione sono quelle stabilite dalle regioni e dalle province autonome nel rispetto della vigente normativa in materia. In attesa della definizione da parte delle stesse del tariffario regionale si applica, per i centri e gli specialisti di cui ai punti 2 e 3, il tariffario cosi' come definito nell'allegato A. Le regioni e le province autonome, pertanto, coerentemente e conseguentemente: nel caso di strutture pubbliche e private definiscono ed applicano criteri di accreditamento, in osservanza alle prescrizioni della legislazione di riordino del sistema sanitario; nel caso dei singoli medici identificano, tramite specifici elenchi aperti, gli specialisti titolari della funzione. Il rilascio della certificazione di idoneita' alla pratica sportiva agonistica e' demandato, esclusivamente, al medico specialista in medicina dello sport (ovvero al medico in possesso dell'attestato di cui all'art. 8 della legge n. 1099/1971, antecedente l'istituzione delle scuole di specializzazione) operante all'interno di studi medici, ambulatori, centri, in possesso di precisi requisiti di organizzazione, strutture ed attrezzatura in rapporto alla tipologia delle visite che intendono effettuare in base ai protocolli previsti dai decreti ministeriali 18 febbraio 1982 e 4 marzo 1993. Ai sensi degli orientamenti attuali in tema di formazione permanente del medico dello sport, si ritiene che utile elemento possa essere rappresentato dalla qualifica di socio ordinario della F.M.S.I., in quanto tale qualifica rappresenta l'elemento dal quale desumere la partecipazione alle iniziative scientifiche ed operative promosse dalla F.M.S.I. L'autorizzazione a svolgere l'attivita' certificatoria da parte delle strutture pubbliche o private, comporta, comunque, che la visita clinica e la valutazione globale degli accertamenti nonche' l'atto certificatorio siano effettuati nelle sedi autorizzate esclusivamente e personalmente dallo specialista in medicina dello sport, in quanto tale attivita', avendo quale suo adempimento conclusivo la redazione di una certificazione con valore medico-legale, comporta la riconduzione in capo al professionista delle eventuali conseguenze giuridiche derivanti dalla redazione del certificato. Cosi' pure, quando tale attivita' e' svolta da singoli specialisti in medicina dello sport autorizzati, occorre che essa sia effettuata da questi personalmente e non delegata ad altri, e nei locali dichiarati idonei. Le modalita' di effettuazione delle visite per la certificazione conseguente risultano dal testo del decreto ministeriale 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica). Salvo precise norme delle federazioni sportive di appartenenza, la richiesta di visita medico sportiva, per il rilascio della idoneita' alla pratica sportiva agonistica, deve essere formulata dal presidente della societa' sportiva di appartenenza dell'atleta, secondo il fac-simile di cui all'allegato 2 della circolare del Ministero della sanita' n. 7 del 31 gennaio 1983 di applicazione del decreto ministeriale 18 febbraio 1982. In linea generale e di principio, la competenza per il giudizio di idoneita' (o non idoneita') e conseguente rilascio dei relativi certificati nonche' per l'eventuale ricorso alle commissioni di appello, e' regionale, riferita, quindi, al luogo di residenza dell'atleta e, comunque, non eccedente il territorio regionale. L'eccezione e' ammessa solo nei casi in cui l'atleta ha domicilio precario diverso per motivate ragioni di tesseramento sportivo. Le regioni e le province autonome dovranno assicurare, attraverso appositi strumenti operativi, la dovuta tempestivita' dei relativi adempimenti, nonche' gli opportuni immediati riscontri onde evitare, tra l'altro, certificazioni multiple. Ai fini di cui sopra, si ritiene che le regioni e le province autonome emanino disposizioni atte a consentire l'istituzione di un'anagrafe degli specialisti abilitati al rilascio di certificazioni di idoneita' alla pratica sportiva agonistica, assegnando ad ognuno un codice identificativo regionale. Nel caso in cui non venga riconosciuta l'idoneita' alla pratica agonistica di un determinato sport, il relativo certificato, con l'indicazione della diagnosi che ha motivato l'esito negativo, e' inviato, entro cinque giorni dalla data di rilascio, all'interessato ed all'assessorato regionale alla sanita'. Alla societa' sportiva di appartenenza, invece, e' trasmesso il certificato senza indicazioni della diagnosi. Si ritiene, inoltre, opportuno suggerire l'istituzione presso ciascuna regione e provincia autonoma di un comitato di controllo per la medicina dello sport composto da: a) due rappresentanti della regione (un funzionario ed un esperto scelto tra gli operatori dei servizi pubblici di medicina dello sport); b) un rappresentante designato dall'ordine dei medici del capoluogo regionale; c) un rappresentante designato, su base regionale, dalla F.M.S.I.; d) un rappresentante designato, su base regionale, dal C.O.N.I. Tale comitato, in aderenza alle direttive regionali, avra' compiti di controllo e di vigilanza sulle attivita' svolte dalle strutture e/o dagli specialisti titolari della funzione, in materia di rilascio della certificazione di idoneita' alla pratica sportiva agonistica. Fra i compiti di vigilanza e di controllo della componente medica del comitato, va incluso anche il controllo di qualita' dell'attivita' dei medici specialisti in medicina dello sport, da realizzarsi in termini di prestazioni effettuabili e prestazioni realmente effettuate nell'orario di attivita'. Si suggerisce, inoltre, che, per iniziativa delle regioni e delle province autonome, venga istituito un'osservatorio epidemiologico regionale delle patologie che precludono l'esercizio dell'attivita' sportiva agonistica o che da questo ne conseguono. Compatibilmente con le esigenze e le effettive disponibilita' di specialisti sul territorio, si raccomanda alle regioni di evitare che lo stesso specialista venga ad operare in piu' sedi distinte e, comunque, verificare che lo stesso non versi in condizioni di incompatibilita'. La consulta permanente per la medicina dello sport suggerisce, inoltre, che le regioni e le province autonome, in collaborazione con il C.O.N.I, si attivino, dandone notizia al competente servizio per la vigilanza sugli enti del Ministero della sanita', per l'istituzione di un libretto sanitario sportivo, strettamente personale, ad uso medico sportivo, sul quale il medico certificante l'idoneita' alla pratica sportiva agonistica dovra' annotare: a) le generalita' dell'atleta; b) lo sport praticato; c) la societa' sportiva di appartenenza; d) la data della visita di idoneita'; e) gli accertamenti eseguiti; f) l'esito finale della visita; g) le visite di controllo; h) la data dell'effettuazione dell'ultimo richiamo della vaccinazione antitetanica. Il libretto sanitario sportivo, stampato su modello standard, e' strettamente personale. In conclusione, le varie soluzioni organizzative possono essere comunque valide con possibilita' di reciproca convivenza sul territorio nazionale e le scelte potranno essere diverse a seconda delle esperienze man mano acquisite e delle situazioni e necessita' emergenti. E' importante mantenere la funzionalita', considerando che lo scopo fondamentale di qualsiasi sistema organizzativo e' il conseguimento di tre obiettivi comuni: a) facilita' di accesso alle visite, in modo che un numero sempre maggiore di atleti possa essere sottoposto alla visita annuale; b) snellezza e rapidita' nelle procedure; c) monitoraggio sistemico regionale, ed in prospettiva nazionale, dei soggetti abilitati alla pratica sportiva agonistica suddivisi per tipologia di sport, per eta' e per sesso. Il Ministro: GUZZANTI