(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A
   Le regioni e le province autonome, d'intesa con il Ministero della
sanita', con il  C.O.N.I.  e  la  F.N.O.M.C.  e  O.,  definiscono  un
tariffario  di  riferimento  nazionale,  che  possa  salvaguadare  la
funzione sociale delle attivita' sportive agonistiche, da  applicarsi
in  ambito regionale, ove non sia gia' stato adottato e sino a quando
le regioni e le province autonome non avranno  stabilito  le  tariffe
nel rispetto della vigente normativa in materia.