ART. 21
                          NORME TRANSITORIE
   Su  specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza
e comunque ogni 10 anni  a  far  data  dal  certificato  di  collaudo
statico,  anche  per gli impianti o complessi sportivi esistenti deve
essere prodotto alla Prefettura  competente  per  territorio,  ed  al
Comune, un certificato di idoneita' statica dell'impianto, rilasciato
da tecnico abilitato.
   Gli  impianti  e  complessi  sportivi  gia'  agibili  alla data di
entrata in vigore del presente decreto devono comunque adeguarsi agli
articoli 18 e 19 entro due anni dall'entrata in vigore  del  presente
decreto.
   Gli impianti e complessi sportivi in fase di costruzione alla data
di  entrata in vigore del presente decreto possono comunque adeguarsi
integralmente alle presenti disposizioni.