Art. 2. Dichiarazioni temporaneamente sostitutive - Casi nei quali sono ammesse 1. I soggetti, persone fisiche o legali rappresentanti di persone giuridiche, che presentino all'Istituto istanze tendenti ad ottenere provvedimenti i quali presuppongano l'accertamento della sussistenza o dell'assenza di stati, fatti o qualita', indicati al comma 2, in luogo della prescritta documentazione, possono presentare o rendere, anche nel testo dell'istanza, una dichiarazione temporaneamente sostitutiva, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 15/1968, sottoscritta dall'interessato e autenticata, con le modalita' di cui all'art. 20 della stessa legge, dal dipendente addetto alla loro ricezione e di cui al successivo art. 3. 2. La dichiarazione temporaneamente sostitutiva puo' riguardare i seguenti stati, fatti o qualita' personali: a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; partecipazione a corsi di studio o di istruzione professionale; risultato di eventuali esami finali dei corsi stessi; titolo di specializzazione, di abilitazione, di preparazione, di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di qualificazione tecnica; b) esito di partecipazione a concorsi; conseguimento di borse di studio; c) professione esercitata, attivita' lavorativa prestata, incarichi assunti, destinazioni di servizio, stato di apprendista, tirocinante, ovvero esaurimento dell'apprendistato, del tirocinio e della pratica professionale; praticante per l'esercizio della professione; stato di disoccupazione; qualita' di pensionato e categoria di pensione; qualita' di studente o di casalinga; d) qualita' di erede, di legatario, di proprietario, di locatore, di affittuario; ammontare delle eventuali quote o canoni corrisposti o ricevuti relativamente a tali qualita'; ogni attestazione in tema di costituzione, traslazione o estinzione della proprieta' o di altri diritti su beni immobili o mobili registrati; e) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche di tutore, di curatore e simili; f) regolarita' rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi sociali, con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA; g) iscrizione presso associazioni di categoria, enti o servizi privati, al di fuori dell'iscrizione in albi od elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione; h) stato di volontario in servizio civile, di espatrio, di imbarcato su navi mercantili; i) qualita' di invalido riconosciuto e tipo, classe o natura dell'invalidita'; l) spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi e risarcimenti; contributi ricevuti; mutui o prestiti contratti con istituti di credito o enti pubblici; condizione di debitore o creditore nei confronti dell'amministrazione ricevente; m) titolarita' di licenze, autorizzazioni amministrative e consimili atti di assenso; n) qualita' di vivenza a carico e di esistenza in vita; o) attestazione di vigenza della societa' presso la cancelleria commerciale del tribunale competente; p) insussistenza, sia a carico di imprenditori individuali che di societa' commerciali e loro legali rappresentanti, dello stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione straniera, nonche' insussistenza di procedure in corso relative a detti stati; q) reddito conseguito, nonche' quanto altro riguarda la fonte di sua produzione ed ogni ulteriore elemento ad esso connesso; r) regime patrimoniale tra i coniugi; s) incensuratezza, assenza di condanne e di carichi pendenti per reati comportanti l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione; t) insussistenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come elencate all'allegato 1 al d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, nonche' mancata conoscenza della sussistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi. 3. Della facolta' di cui ai precedenti commi viene data notizia nei bandi di gara ovvero nelle lettere di invito a licitazione privata e a presentare offerta, o negli altri atti che prevedono la presentazione di domande e nelle istruzioni sulle modalita' di compilazione delle domande dirette alla instaurazione dei vari procedimenti.