Art. 2.
Dichiarazioni  temporaneamente  sostitutive  -  Casi  nei  quali sono
ammesse
   1. I soggetti, persone fisiche o legali rappresentanti di  persone
giuridiche,  che presentino all'Istituto istanze tendenti ad ottenere
provvedimenti i quali presuppongano l'accertamento della  sussistenza
o  dell'assenza  di  stati, fatti o qualita', indicati al comma 2, in
luogo della prescritta documentazione, possono presentare o  rendere,
anche  nel  testo  dell'istanza,  una  dichiarazione  temporaneamente
sostitutiva,  ai  sensi  dell'art.  3   della   legge   n.   15/1968,
sottoscritta  dall'interessato e autenticata, con le modalita' di cui
all'art. 20 della stessa legge,  dal  dipendente  addetto  alla  loro
ricezione e di cui al successivo art. 3.
   2.  La dichiarazione temporaneamente sostitutiva puo' riguardare i
seguenti stati, fatti o qualita' personali:
     a)  titolo  di  studio  o  qualifica  professionale   posseduta;
partecipazione  a  corsi  di  studio  o  di istruzione professionale;
risultato di eventuali esami  finali  dei  corsi  stessi;  titolo  di
specializzazione, di abilitazione, di preparazione, di formazione, di
aggiornamento, di perfezionamento e di qualificazione tecnica;
     b) esito di partecipazione a concorsi; conseguimento di borse di
studio;
     c)   professione   esercitata,  attivita'  lavorativa  prestata,
incarichi assunti, destinazioni di servizio,  stato  di  apprendista,
tirocinante,  ovvero  esaurimento dell'apprendistato, del tirocinio e
della  pratica  professionale;  praticante  per   l'esercizio   della
professione;  stato  di  disoccupazione;  qualita'  di  pensionato  e
categoria di pensione; qualita' di studente o di casalinga;
     d)  qualita'  di  erede,  di  legatario,  di  proprietario,   di
locatore,  di  affittuario;  ammontare delle eventuali quote o canoni
corrisposti  o  ricevuti  relativamente   a   tali   qualita';   ogni
attestazione  in tema di costituzione, traslazione o estinzione della
proprieta' o di altri diritti su beni immobili o mobili registrati;
     e) qualita'  di  legale  rappresentante  di  persone  fisiche  o
giuridiche di tutore, di curatore e simili;
     f)  regolarita'  rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
imposte, tasse e contributi sociali, con l'indicazione dell'ammontare
del tributo assolto; possesso e numero del  codice  fiscale  e  della
partita IVA;
     g)  iscrizione  presso associazioni di categoria, enti o servizi
privati, al di fuori dell'iscrizione in albi od elenchi tenuti  dalla
pubblica amministrazione;
     h)  stato  di  volontario  in  servizio  civile, di espatrio, di
imbarcato su navi mercantili;
     i) qualita' di invalido riconosciuto e  tipo,  classe  o  natura
dell'invalidita';
     l)  spese  effettuate  o  danni  subiti  e  relativi  rimborsi e
risarcimenti; contributi ricevuti; mutui  o  prestiti  contratti  con
istituti  di  credito  o  enti  pubblici;  condizione  di  debitore o
creditore nei confronti dell'amministrazione ricevente;
     m)  titolarita'  di  licenze,  autorizzazioni  amministrative  e
consimili atti di assenso;
     n) qualita' di vivenza a carico e di esistenza in vita;
     o) attestazione di vigenza della societa' presso la  cancelleria
commerciale del tribunale competente;
     p)  insussistenza,  sia a carico di imprenditori individuali che
di societa' commerciali e loro legali rappresentanti, dello stato  di
fallimento,  di  liquidazione,  di  amministrazione  controllata,  di
concordato preventivo o di qualsiasi situazione  equivalente  secondo
la  legislazione  straniera,  nonche'  insussistenza  di procedure in
corso relative a detti stati;
     q) reddito conseguito, nonche' quanto altro riguarda la fonte di
sua produzione ed ogni ulteriore elemento ad esso connesso;
     r) regime patrimoniale tra i coniugi;
     s) incensuratezza, assenza di condanne e di carichi pendenti per
reati  comportanti  l'incapacita'  di  contrattare  con  la  pubblica
amministrazione;
     t)  insussistenza  di  cause  di  divieto,  di  sospensione e di
decadenza previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965,  n.  575,
come elencate all'allegato 1 al d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, nonche'
mancata  conoscenza della sussistenza di tali cause nei confronti dei
propri conviventi.
   3. Della facolta' di cui ai precedenti commi  viene  data  notizia
nei  bandi  di  gara  ovvero  nelle  lettere  di invito a licitazione
privata e a presentare offerta, o negli altri atti che  prevedono  la
presentazione  di  domande  e  nelle  istruzioni  sulle  modalita' di
compilazione  delle  domande  dirette  alla  instaurazione  dei  vari
procedimenti.