Art. 3.
              Ricezione delle dichiarazioni sostitutive
   1.  I  dipendenti  addetti  a  ricevere  la documentazione possono
appartenere a qualsiasi livello o qualifica superiore alla quinta. E'
obbligo di ciascuna unita' individuare e rendere noti al pubblico  il
nominativo e la qualifica dei dipendenti suddetti.
   2.   Il  responsabile  del  procedimento,  identificato  ai  sensi
dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' comunque competente
a ricevere la documentazione.
   3. Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, del presente  regolamento,
cosi' come negli altri casi previsti dagli articoli 2 e 4 della legge
4  gennaio  1968,  n. 15, la mancata accettazione della dichiarazione
sostitutiva, senza che  sussistano  irregolarita'  o  falsita'  della
stessa, costituisce violazione dei doveri di ufficio.
   4.   Nei   casi   in   cui,   nello  svolgimento  dell'istruttoria
procedimentale, l'interessato  debba  presentare  all'amministrazione
copia  autentica  di un documento ai sensi dell'art. 14 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione della copia puo'  essere  fatta
dal  responsabile  del  procedimento  o da qualsiasi altro dipendente
competente a ricevere la documentazione, dietro  semplice  esibizione
dell'originale  e  senza  l'obbligo  di  deposito dello stesso presso
l'amministrazione procedente. In tal caso  la  copia  autentica  puo'
essere utilizzata solo nel procedimento in corso.