Art. 3. Ricezione delle dichiarazioni sostitutive 1. I dipendenti addetti a ricevere la documentazione possono appartenere a qualsiasi livello o qualifica superiore alla quinta. E' obbligo di ciascuna unita' individuare e rendere noti al pubblico il nominativo e la qualifica dei dipendenti suddetti. 2. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' comunque competente a ricevere la documentazione. 3. Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, cosi' come negli altri casi previsti dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva, senza che sussistano irregolarita' o falsita' della stessa, costituisce violazione dei doveri di ufficio. 4. Nei casi in cui, nello svolgimento dell'istruttoria procedimentale, l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione della copia puo' essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, dietro semplice esibizione dell'originale e senza l'obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica puo' essere utilizzata solo nel procedimento in corso.