Art. 4. Presentazione successiva della documentazione richiesta 1. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti o qualita' personali indicati al comma 2 dell'art. 2 viene richiesta dall'amministrazione all'interessato prima di emettere il provvedimento a lui favorevole. 2. L'invito a produrre la documentazione di cui al comma 1 viene effettuato per iscritto, individualmente e personalmente, e contiene l'indicazione di un termine congruo per la presentazione della documentazione, commisurato al termine complessivo del procedimento. Nel caso dell'emissione contestuale di piu' provvedimenti analoghi, relativi all'esito dello stesso procedimento, il termine fissato e' lo stesso per tutti gli interessati. 3. L'invito indicato nel comma precedente contiene l'avvertimento che in caso di inosservanza anche parziale, il provvedimento favorevole all'interessato non potra' essere emesso. 4. La trasmissione della documentazione all'amministrazione da parte dell'interessato puo' avvenire anche per mezzo del servizio postale. Qualora la presentazione debba avvenire entro un termine di decadenza, ai fini della tempestivita' fa fede la data del timbro postale.