Art. 4.
       Presentazione successiva della documentazione richiesta
   1.  La  documentazione  definitiva  relativa  agli  stati, fatti o
qualita' personali indicati al comma 2 dell'art.  2  viene  richiesta
dall'amministrazione    all'interessato    prima   di   emettere   il
provvedimento a lui favorevole.
   2. L'invito a produrre la documentazione di cui al comma  1  viene
effettuato  per iscritto, individualmente e personalmente, e contiene
l'indicazione di  un  termine  congruo  per  la  presentazione  della
documentazione,  commisurato al termine complessivo del procedimento.
Nel caso dell'emissione contestuale di piu'  provvedimenti  analoghi,
relativi  all'esito  dello stesso procedimento, il termine fissato e'
lo stesso per tutti gli interessati.
   3. L'invito indicato nel comma precedente contiene  l'avvertimento
che   in  caso  di  inosservanza  anche  parziale,  il  provvedimento
favorevole all'interessato non potra' essere emesso.
   4. La trasmissione  della  documentazione  all'amministrazione  da
parte  dell'interessato  puo'  avvenire  anche per mezzo del servizio
postale. Qualora la presentazione debba avvenire entro un termine  di
decadenza,  ai  fini  della  tempestivita' fa fede la data del timbro
postale.