Art. 5.
    Irregolarita' ed incompletezza delle dichiarazioni sostitutive
   1.  Qualora  le dichiarazioni di cui all'art. 2, al pari di quelle
previste dagli articoli 2 e 4 della legge  4  gennaio  1968,  n.  15,
presentino  delle irregolarita' rilevabili d'ufficio, non costituenti
falsita',  oppure  siano  incomplete,  il  dipendente  competente   a
ricevere  la documentazione da' comunicazione all'interessato di tali
irregolarita'  entro   sette   giorni   dalla   presentazione   della
dichiarazione.
   2.  A  seguito  della comunicazione di cui al comma precedente, il
soggetto interessato e' tenuto a  regolarizzare  o  a  completare  la
propria  dichiarazione,  con  le stesse modalita' previste per la sua
presentazione,  entro  il  termine  fissato  dall'amministrazione  ed
adeguato  in  relazione  al  termine  del procedimento. Fino a che la
rettifica non sia avvenuta,  il  provvedimento  favorevole  non  puo'
essere  emanato  e  la  mancata rettificazione nel termine prefissato
equivale alla mancata presentazione della dichiarazione.
   3. In caso di' falsita' la rettificazione non e' consentita ed  il
provvedimento  favorevole  non  puo'  essere  emanato. In tal caso e'
obbligo del responsabile del procedimento a cui la  dichiarazione  e'
diretta,  porre  in essere gli adempimenti necessari all'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968,  n.
15.