Art. 5. Irregolarita' ed incompletezza delle dichiarazioni sostitutive 1. Qualora le dichiarazioni di cui all'art. 2, al pari di quelle previste dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentino delle irregolarita' rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', oppure siano incomplete, il dipendente competente a ricevere la documentazione da' comunicazione all'interessato di tali irregolarita' entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione. 2. A seguito della comunicazione di cui al comma precedente, il soggetto interessato e' tenuto a regolarizzare o a completare la propria dichiarazione, con le stesse modalita' previste per la sua presentazione, entro il termine fissato dall'amministrazione ed adeguato in relazione al termine del procedimento. Fino a che la rettifica non sia avvenuta, il provvedimento favorevole non puo' essere emanato e la mancata rettificazione nel termine prefissato equivale alla mancata presentazione della dichiarazione. 3. In caso di' falsita' la rettificazione non e' consentita ed il provvedimento favorevole non puo' essere emanato. In tal caso e' obbligo del responsabile del procedimento a cui la dichiarazione e' diretta, porre in essere gli adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.