Art. 6.
    Irregolarita' ed incompletezza della documentazione presentata
   1.  Qualora  la  documentazione  esibita dall'interessato ai sensi
dell'art. 4 del presente regolamento sia irregolare  o  non  conforme
alla  precedente  dichiarazione,  il  funzionario  competente  ne da'
comunicazione all'interessato entro sette giorni dalla  presentazione
della documentazione.
   2. Per documentazione irregolare deve intendersi la documentazione
viziata  da  errori  materiali  o  da omissioni, nonche' quella priva
dell'indicazione della data di rilascio o della firma  autografa  del
funzionario  competente  al rilascio. Per documentazione non conforme
alla  dichiarazione  deve  intendersi  la  documentazione  attestante
fatti,   stati  o  qualita'  personali  diversi  da  quelli  indicati
dall'intestatario nella dichiarazione temporaneamente  sostitutiva  o
nella sua successiva rettifica.
   3.  A  seguito  della  comunicazione di cui al precedente comma 1,
l'interessato e' tenuto a regolarizzare la documentazione e, ove cio'
sia necessario,  a  rettificare  la  dichiarazione  sostitutiva,  nei
termini previsti dal precedente art. 5. La mancata regolarizzazione o
rettificazione  equivale a mancata presentazione della documentazione
prescritta ed in tal caso  l'amministrazione  non  puo'  adottare  il
provvedimento favorevole.