Art. 6. Irregolarita' ed incompletezza della documentazione presentata 1. Qualora la documentazione esibita dall'interessato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento sia irregolare o non conforme alla precedente dichiarazione, il funzionario competente ne da' comunicazione all'interessato entro sette giorni dalla presentazione della documentazione. 2. Per documentazione irregolare deve intendersi la documentazione viziata da errori materiali o da omissioni, nonche' quella priva dell'indicazione della data di rilascio o della firma autografa del funzionario competente al rilascio. Per documentazione non conforme alla dichiarazione deve intendersi la documentazione attestante fatti, stati o qualita' personali diversi da quelli indicati dall'intestatario nella dichiarazione temporaneamente sostitutiva o nella sua successiva rettifica. 3. A seguito della comunicazione di cui al precedente comma 1, l'interessato e' tenuto a regolarizzare la documentazione e, ove cio' sia necessario, a rettificare la dichiarazione sostitutiva, nei termini previsti dal precedente art. 5. La mancata regolarizzazione o rettificazione equivale a mancata presentazione della documentazione prescritta ed in tal caso l'amministrazione non puo' adottare il provvedimento favorevole.