Art. 7. Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri 1. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 siano presentate da cittadini dell'Unione europea, si applicano le stesse modalita' previste per i cittadini italiani, a condizione di' reciprocita'. 2. Se le dichiarazioni di cui al comma precedente sono presentate da cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, gli adempimenti ad esse relativi sono esperiti davanti ai consolati dei Paesi d'origine, fatto comunque salvo quanto previsto dalle vigenti convenzioni internazionali in materia di legalizzazione e di autenticazione di documenti e di firme.