Art. 7.
     Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri
   1.  Nel  caso  in  cui  le  dichiarazioni  sostitutive di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 siano  presentate
da  cittadini  dell'Unione  europea, si applicano le stesse modalita'
previste per i cittadini italiani, a condizione di' reciprocita'.
   2. Se le dichiarazioni di cui al comma precedente sono  presentate
da  cittadini  di  Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea, gli
adempimenti ad esse relativi sono esperiti davanti ai  consolati  dei
Paesi  d'origine,  fatto comunque salvo quanto previsto dalle vigenti
convenzioni  internazionali  in  materia  di  legalizzazione   e   di
autenticazione di documenti e di firme.