Art. 8.
    Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
   1.  Le  dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15,  hanno  la  stessa  validita'  temporale
degli  atti che sostituiscono. In tutti i casi in cui sia previsto un
obbligo di certificazione  da  parte  di  amministrazioni  pubbliche,
l'amministrazione accetta dichiarazioni sostitutive di certificazioni
piuttosto che dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta'.
   2.  Le  dichiarazioni  indicate al comma 1 nonche' la trascrizione
degli estremi e dei dati risultanti dai  documenti  esibiti,  di  cui
agli  articoli  5  e  6  della  legge  4 gennaio 1968, n. 15, saranno
effettuate utilizzando la modulistica predisposta dall'Istituto.