Art. 8. Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive 1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, hanno la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono. In tutti i casi in cui sia previsto un obbligo di certificazione da parte di amministrazioni pubbliche, l'amministrazione accetta dichiarazioni sostitutive di certificazioni piuttosto che dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta'. 2. Le dichiarazioni indicate al comma 1 nonche' la trascrizione degli estremi e dei dati risultanti dai documenti esibiti, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, saranno effettuate utilizzando la modulistica predisposta dall'Istituto.