Art. 2. Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il 6 novembre 1997, e' vietata, nel territorio descritto e individuato nel decreto n. 6689/93, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 53 del 6 novembre 1993, facente parte del comune di Noto, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonche' qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.