Art. 2.
  Fino   all'approvazione   del   piano  territoriale  paesistico  e,
comunque, entro e non oltre il  6  novembre  1997,  e'  vietata,  nel
territorio descritto e individuato nel decreto n. 6689/93, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 53 del 6 novembre
1993,   facente   parte   del  comune  di  Noto,  ogni  modificazione
dell'assetto del territorio, nonche' qualsiasi  opera  edilizia,  con
esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino
lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.