(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
 
                STATUTO DEL POLICLINICO UNIVERSITARIO
                              Titolo IX
                      POLICLINICO UNIVERSITARIO
                              Art. 86.
                          Principi generali
 
   1.  Ai  sensi  dell'art.  4,  comma  5, del decreto legislativo n.
502/92, e successive modificazioni e integrazioni recante il riordino
della disciplina in materia sanitaria l'Universita'  degli  studi  di
Cagliari,  in  stretta  connessione  con l'attivita' istituzionale di
didattica e ricerca persegue, attraverso il policlinico universitario
e per  il  tramite  della  facolta'  di  medicina  e  chirurgia,  gli
obiettivi  della  promozione,  del  mantenimento e del recupero della
salute fiscale e psichica del cittadino.
   2.  Il  policlinico  e'  un'azienda  dell'Universita'  dotata   di
autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile.
   3.  La  rappresentanza legale del policlinico universitario spetta
al rettore che delega al direttore generale, per tutta la durata  del
suo mandato, il compimento degli atti di rappresentanza e di gestione
concernenti le materie elencate nel presente titolo.
 
                              Art. 87.
                            P r e s i d i
 
   Il   policlinico  dell'Universita'  degli  studi  di  Cagliari  e'
articolato in piu' presidi.
   1. In prima applicazione,  secondo  quanto  disposto  con  decreto
rettorale 2637 del 18 luglio 1994, fanno parte del primo presidio gli
attuali  istituti  di  medicina interna, clinica medica, medicina del
lavoro, medicina legale e cardiologia, il dipartimento  di  igiene  e
medicina  preventiva, i servizi di clinica odontoiatrica (istituto di
discipline  odontostomatologiche   e   chirurgia   maxillo-facciale),
ortognatodonzia  (istituto di stomatologia), diagnostica per immagini
(radiodiagnostica e  medicina  nucleare)  e  farmacia,  la  direzione
sanitaria,   i   servizi  amministrativi  generali  e  di  assistenza
religiosa.
   2. Altre strutture  sanitarie  universitarie  e  prioritariamente:
complesso  di Monserrato, complesso pediatrico, anatomia patologica e
clinica OTRL, faranno  parte  del  policlinico  universitario  previo
decreto rettorale su delibera del consiglio di amministrazione.
 
                              Art. 88.
                        Rapporti con l'Ateneo
 
   1. L'Universita degli studi di Cagliari opera affinche' ogni forma
di  assistenza  espletata nell'Ateneo venga ricondotta al policlinico
interagendo, per quanto di  competenza  ai  sensi  dell'art.  89  del
presente  statuto,  nel  quadro della programmazione sanitaria con la
regione autonoma Sardegna.
 
                              Art. 89.
                         Protocollo d'intesa
 
   1.  Al  fine  di  attuare  gli  obiettivi  di  cui all'art. 86 del
presente statuto, l'Universita' degli studi di Cagliari  stipula  con
la  regione  autonoma  Sardegna,  previo  parere  della  facolta'  di
medicina e chirugia, il protocollo d'intesa per  definire  i  criteri
generali  e  le  specifiche attinenti ai seguenti argomenti riportati
nella legge regionale n. 5/95 di riforma del servizio sanitario:
     a) modalita'  di  erogazione  delle  prestazioni  di  assistenza
sanitaria (art. 3);
     b) soggetti della programmazione sanitaria regionale (art. 39);
     c) piano sanitario regionale (art. 40);
     d) formazione del piano sanitario regionale (art. 41);
     e) norme finali e transitorie (articoli 61-62-63).
 
                              Art. 90.
                         Gestione economica
 
   1.  Le  risorse  del  policlinico,  oltre  le  dotazioni  iniziali
assicurate dall'Universita' degli studi di Cagliari,  i  capitali,  i
beni  e  i  successivi  apporti  di  strutture,  sono  individuate in
conformita' al disposto dell'art. 4, comma 7, del decreto legislativo
n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 10,
comma 5, del presente statuto.
   2.  La  gestione  del  policlinico  e'  informata   al   principio
dell'autonomia   economico   finanziaria  finalizzata  all'equilibrio
economico e dei preventivi e consuntivi per centri di  costo,  basati
sulle prestazioni effettuate.
   3.  Il  policlinico  deve chiudere il proprio preventivo economico
annuale in pareggio. Il direttore generale propone  al  consiglio  di
consulenza  e  di  indirizzo  la  destinazione  dell'eventuale  utile
d'esercizio; il consiglio, fatta salva la  prioritaria  copertura  di
eventuali  perdite  di  esercizi precedenti, delibera la destinazione
dell'utile per investimenti in conto capitale,  per  oneri  di  parte
corrente  inerenti  anche l'attivita' istituzionale della facolta' di
medicina e chirurgia che abbiano una ricaduta diretta  sull'attivita'
assistenziale e per eventuali forme di incentivazione al personale da
definire  in  sede  di  contrattazione  nel  rispetto della normativa
vigente.
 
                              Art. 91.
                         Documenti economici
 
   1. I documenti di programmazione economico annuale  e  pluriennale
con  i  relativi  consuntivi  e quelli relativi ai flussi finanziari,
redatti ai sensi del decreto  legislativo  n.  502/92,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  che  dovranno  anche tener conto di
quanto disposto dall'art. 104 del presente statuto, nonche' quelli di
verifica  dei  risultati  raggiunti,  sono  proposti  dal   direttore
generale  al  consiglio  di  consulenza  e  di  indirizzo per la loro
approvazione.
 
                              Art. 93.
     Regolamento organizzazione gestione finanza e contabilita'
 
   1.   Le   modalita'  organizzative,  di  gestione,  di  finanza  e
contabilita' vengono disciplinate da  apposito  regolamento  proposto
dal  direttore  generale e approvato dal consiglio di consulenza e di
indirizzo, nel  rispetto  della  normativa  vigente  e  del  presente
statuto.
 
                              Art. 94.
                         Direttore generale
 
   1.  Il  direttore  generale  e'  un  organo  del policlinico ed e'
nominato per un triennio tra aventi titolo con delibera del consiglio
di amministrazione su una terna  proposta  dal  rettore,  sentita  la
facolta' di medicina e chirurgia.
   Il  direttore  generale  deve  essere in possesso di un diploma di
laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto  alle
funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione e attivita'
professionale  di  direzione  tecnica  o  amministrativa  in  enti  o
strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale  acquisita
per  almeno  cinque  anni.  Non possono essere nominati coloro che si
trovano in alcuna delle condizioni di cui all'art. 3, commi 9  e  11,
del  decreto  legislativo  n.  502/92,  e  successive modificazioni e
integrazioni.
   2. Il rapporto di lavoro e' a tempo pieno, regolato  da  contratto
di  diritto privato di durata triennale e non puo' comunque protrarsi
oltre il sessantacinquesimo anno di eta'.
   La nomina del direttore generale deve essere effettuata, di norma,
nell'ultimo semestre di valenza del contratto del direttore in carica
e, comunque, non  oltre  centoventi  giorni  dalla  data  di  vacanza
dell'ufficio.  Durante tale periodo, nonche' nei casi di assenza o di
impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono  svolte
dal direttore amministrativo ovvero dal direttore sanitario su delega
del  rettore.  Ove  l'assenza si protragga oltre centoventi giorni si
procede alla sostituzione.
   3. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la  gestione  presenti
una  situazione  di  grave  disavanzo,  qualificato  tale quando esso
superi del cinque per  cento  il  valore  della  spesa  corrente  del
bilancio  di  previsione il rettore, previa delibera del consiglio di
amministrazione  dell'Universita'  degli  studi  di  Cagliari,   puo'
risolvere  il  contratto  e  provvede alla sostituzione del direttore
generale.
   4. Nel caso di violazione delle  leggi  o  dei  principi  di  buon
andamento  e di imparzialita' dell'amministrazione il rettore, previa
delibera del  consiglio  di  amministrazione  dell'Universita'  degli
studi  di Cagliari, risolve il contratto e provvede alla sostituzione
del direttore generale.
   5. Al direttore generale  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art.  3, comma 8, del decreto legislativo n. 502/92, e successive
modificazioni e integrazioni.
 
                              Art. 95.
               Consiglio di consulenza e di indirizzo
 
   1. Il consiglio di consulenza e di indirizzo e' un organo elettivo
del policlinico e dura in carica un triennio.
   E' presieduto dal rettore ed e' cosi' composto:
    1) dal preside della facolta' di medicina e chirurgia:
    2) da due componenti del consiglio di amministrazione;
    3)  da  due  rappresentanti,  eletti dal consiglio di facolta' di
medicina  e  chirurgia  per  ciascuna   delle   categorie   seguenti:
professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori
o assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;
    4)  da  un rappresentante del personale laureato non docente, dei
ruoli assistenziali  od  equiparati  della  facolta'  di  medicina  e
chirurgia;
    5)  da  un  rappresentante  del  personale  non docente dei ruoli
tecnico scientifico ausiliario e  amministrativo  della  facolta'  di
medicina e chirurgia;
    6)  da  un  rappresentante  personale non docente del ruolo socio
sanitario della facolta' di medicina e chirurgia;
    7) da un rappresentante dei medici specializzandi della  facolta'
di medicina e chirurgia;
    8) da un rappresentante degli studenti della facolta' di medicina
e chirurgia.
   2. Il consiglio di consulenza e di indirizzo:
    formula i criteri generali sul piano di sviluppo e di adeguamento
dei   servizi   proposto  dal  direttore  generale,  con  particolare
riferimento alla  stipula  di  contratti  annuali  e  pluriennali  di
importo  superiore  ai  1.500 milioni, alla contrazione di mutui e al
ricorso ad altre forme di indebitamento previste dall'art.  3,  comma
5,  lettera  f),  del  decreto  legislativo  n.  502/92, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    esprime  pareri  sulle  attivita'  tecnico-amministrative,  sugli
investimenti e su tutti gli argomenti sui quali il direttore generale
e ritiene opportuno sentirne il parere;
    esprime  pareri sul regolamento di organizzazione e funzionamento
del consiglio della  sanita'  e  per  eventuali  convenzioni  di  cui
all'art. 97 comma quinto.
   3.  Il  consiglio di consulenza e di indirizzo approva i documenti
economici di cui all'art. 91 e il regolamento  di  cui  all'art.  93;
delibera, inoltre, la destinazione di eventuali utili di cui all'art.
90.
 
                              Art. 96.
                   Collegio dei revisori contabili
 
   1. Il collegio dei revisori contabili e' un organo del policlinico
e  dura  in  carica  tre anni; e' composto da tre membri nominati dal
rettore sentito il consiglio di amministrazione e prescelti  tra  gli
iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi dell'art. 1 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
   2.  Il  collegio  svolge i compiti previsti dall'art. 3, comma 13,
del decreto legislativo n.  502/92,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;  le  modalita'  di  funzionamento sono disciplinate con
apposito regolamento.
 
                              Art. 97.
                   Funzioni del direttore generale
 
   1.  Al  direttore  generale  spetta  il  compimento  degli atti di
rappresentanza e di gestione di  cui  all'art.  86  comma  terzo  del
presente statuto.
   2.   Il   direttore   generale   e'   coadiuvato   dal   direttore
amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio della sanita'
ed e' tenuto a motivare i provvedimenti assunti  in  difformita'  dal
parere reso dagli stessi.
   3. Al direttore generale compete, in particolare, anche attraverso
l'ausilio  del  nucleo  di  cui all'art. 102 del presente statuto, la
verifica mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e
dei risultati,  la  corretta  ed  economica  gestione  delle  risorse
attribuite  ed introitate, nonche' l'imparzialita', il buon andamento
e la legittimita' dell'azione amministrativa.
   4. Il direttore generale propone al consiglio di consulenza  e  di
indirizzo:
    la destinazione dell'eventuale utile d'esercizio (art. 90);
    i documenti economici per la loro approvazione (art. 91);
    il   regolamento   di   organizzazione,   gestione,   finanza   e
contabilita' (art. 93).
   Propone inoltre al rettore gli aggiornamenti degli organici di cui
all'art. 103 e l'aggiornamento annuale del patrimonio di cui all'art.
105.
   5. Per comprovate necessita' il direttore generale  puo',  sentito
il  parere  del  consiglio  di  consulenza  e di indirizzo, stipulare
convenzioni per  servizi  complementari  con  strutture  pubbliche  e
private di comprovata capacita' professionale.
   6. Il direttore generale, sentite le organizzazioni sindacali piu'
rappresentative  del  personale  medico  e  non  medico che opera nel
policlinico, definisce le forme di incentivazione al personale basate
sul concorso individuale alla produttivita' delle  strutture  secondo
la normativa vigente.
 
                              Art. 98.
                      Direttore amministrativo
 
   1.  Il direttore amministrativo e' nominato dal direttore generale
con provvedimento motivato; i requisiti richiesti per la nomina sono:
laurea in discipline giuridiche ed economiche, non aver  compiuto  il
sessantacinquesimo  anno  di eta', aver svolto per almeno cinque anni
una qualificata attivita' di direzione tecnica  o  amministrativa  in
enti  pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di
media o grande dimensione. Non possono essere nominati coloro che  si
trovano  in  alcuna delle condizioni di cui all'art. 3, comma 11, del
decreto  legislativo  n.  502/92,  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni.
   2.  Il  rapporto di lavoro del direttore amministrativo e' a tempo
pieno ed e' regolato  da  contratto  di  diritto  privato  di  durata
triennale.
   Il  direttore  amministrativo  dura  in carica quanto il direttore
generale e decade dall'ufficio con  la  nomina  del  nuovo  direttore
generale.
   3.  Il  direttore  amministrativo puo' essere sospeso o dichiarato
decaduto dal direttore generale con provvedimento motivato per  gravi
motivi,  o  nel caso di violazione delle leggi o dei principi di buon
andamento o di imparzialita' dell'amministrazione.
   4. Al direttore amministrativo si applicano le disposizioni di cui
all'art.  3,  comma  8,  del decreto legislativo 502/92, e successive
modificazioni ed integrazioni.
   5. Il direttore amministrativo dirige i servizi  amministrativi  e
fornisce   parere  obbligatorio  al  direttore  generale  sugli  atti
relativi alle  materie  di  sua  competenza.  E'  responsabile  della
legittimita'  degli  atti,  dell'imparzialita'  e  del buon andamento
dell'attivita' amministrativa del policlinico.
   6.     Il     direttore     amministrativo     e'     responsabile
dell'amministrazione  ed  esplica attivita' di indirizzo, direzione e
coordinamento del personale amministrativo contabile del Policlinico,
nei limiti di quanto disposto dall'art.  15,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 29/93.
 
                              Art. 99.
                         Direttore sanitario
 
   1.  Il  direttore sanitario e' nominato dal direttore generale con
provvedimento motivato; i requisisti richiesti per  la  nomina  sono:
possesso  della idoneita' nazionale ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo n. 502/92, non aver compiuto il  sessantacinquesimo  anno
di eta', aver svolto per almeno cinque anni una qualificata attivita'
di  direzione  tecnico  sanitaria. Non possono essere nominati coloro
che si trovano nelle condizioni di cui  all'art.  3,  comma  11,  del
decreto   legislativo   n.  502/92,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
   2. Il rapporto di lavoro e'  a  tempo  pieno  ed  e'  regolato  da
contratto di diritto privato di durata triennale.
   3.  Il  direttore  sanitario  puo'  essere  sospeso  o  dichiarato
decaduto dal direttore generale con provvedimento motivato per  gravi
motivi,  o  nel caso di violazione delle leggi o dei principi di buon
andamento o di imparzialita' dell'amministrazione.
   4. Al direttore sanitario si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art.  3, comma 8, del decreto legislativo n. 502/92, e successive
modificazioni ed integrazioni.
   5. Il direttore  sanitario  dirige  i  servizi  sanitari  ai  fini
organizzativi  ed igienico sanitari e fornisce parere obbligatorio al
direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.
 
                              Art. 100.
                       Consiglio della sanita'
 
   1. Il  consiglio  della  sanita'  e'  un  organismo  elettivo,  e'
presieduto  dal direttore sanitario ed e' composto in maggioranza dai
professori medici e da altri operatori sanitari laureati, nonche'  da
una  rappresentanza  del  personale  infermieristico,  del  personale
tecnico scientifico e sanitario e dei medici specializzandi.
   2. La composizione, le funzioni e l'organizzazione  del  consiglio
della  sanita'  sono  disciplinate  con  apposito regolamento emanato
entro  centoventi  giorni  dalla  formalizzazione  dell'azienda   con
decreto rettorale sentito il consiglio di consulenza e di indirizzo.
   3.  Il  consiglio  della  sanita'  svolge  funzioni  di consulenza
tecnico sanitaria fornendo parere obbligatorio al direttore  generale
per   le   attivita'   tecnico  sanitarie,  anche  sotto  il  profilo
organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti. Il  consiglio
della  sanita'  si  esprime  altresi'  sulle  attivita' di assistenza
sanitaria.
 
                              Art. 101.
                          Incompatibilita'
 
   2. Sono tra  loro  incompatibili  le  cariche  di  componente  del
consiglio della sanita' e del consiglio di consulenza e di indirizzo.
 
                              Art. 102.
                        Nucleo di valutazione
 
   1.  Per  gli  adempimenti  di cui all'art. 3, comma 6, del decreto
legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, il
nucleo di valutazione istituito ai sensi del decreto  legislativo  n.
29/93  e  dell'art.  58  del presente statuto e' integrato, nella sua
composizione, con un dirigente del policlinico universitario.
   2. Il nucleo  di  valutazione  propone  al  direttore  generale  i
criteri  e le modalita' per l'individuazione dei parametri utili alla
valutazione dell'efficienza e  dell'efficacia,  anche  in  base  alle
indicazioni  legislative  e  utilizzando,  ove  possibile,  parametri
analoghi a quelli adottati a livello nazionale.
   3. Il nucleo di valutazione opera  in  posizione  di  autonomia  e
invia  annualmente al direttore generale una relazione sugli elementi
raccolti anche al  fine  di  proporre  agli  organi  del  policlinico
suggerimenti motivati di modifica delle procedure di gestione e delle
norme regolamentari e statutarie.
 
                              Art. 103.
                     Assegnazione del personale
 
   1.  Il rettore emana entro centoventi giorni dalla formalizzazione
dell'azienda e sulla base della normativa vigente,  il  provvedimento
che  definisce  gli  organici  del  personale medico e non medico del
policlinico.
   2.   Gli   aggiornamenti   degli   organici   nel   quadro   della
programmazione di cui all'art. 91 del presente statuto, sono disposti
dal  rettore  su  proposta  del  direttore generale sentito il parere
della facolta' di medicina e chirurgia, previa delibera del consiglio
di amministrazione dell'Universita' degli studi di Cagliari.
 
                              Art. 104.
                     Adeguamento degli organici
 
   1. Nel  policlinico  universitario  devono  essere  acquisiti  gli
incrementi   d'organico   derivanti  dalla  programmazione  di  nuovi
insegnamenti necessari allo sviluppo delle attivita' di  didattica  e
ricerca  della  facolta'  di  medicina e chirurgia, cui corrispondono
nuovi posti di professori di I e II fascia e di  ricercatori,  giusto
le   deliberazioni   del   senato   accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione dell'Universita' degli studi di Cagliari.
   2.  Il  direttore  generale  deve  assicurare  entro il 1 novembre
dell'anno di riferimento, gli  assetti  necessari  per  esplicare  la
corrispondente attivita' assistenziale nel policlinico universitario,
nel quadro di quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n.
502/92, e successive modificazioni ed integrazioni.
 
                              Art. 105.
                         P a t r i m o n i o
 
   1. Al fine di individuare la parte del patrimonio dell'Universita'
degli   studi  di  Cagliari  da  trasferire  in  uso  al  policlinico
universitario il  direttore  generale,  entro  dodici  mesi  dal  suo
insediamento,  redige d'intesa con l'amministrazione universitaria un
progetto di scorporo degli elementi  patrimoniali  da  sottoporre  al
rettore.  Tale  progetto,  redatto  in  osservanza  delle  norme  sul
bilancio d'esercizio di cui  al  decreto  legislativo  n.  502/92,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  deve contenere l'esatta
descrizione del patrimonio da trasferire al policlinico universitario
e l'indicazione del valore del patrimonio netto trasferito.
   2. Il  progetto  diviene  esecutivo  con  provvedimento  rettorale
previa delibera del consiglio di amministrazione.
   3. Il direttore generale provvede, entro il mese di maggio di ogni
anno, ottoporre al rettore l'aggiornamento annuale del patrimonio del
policlinico  universitario;  tale aggiornamento diviene esecutivo con
provvedimento   rettorale   previa   delibera   del   consiglio    di
amministrazione.
 
                              Art. 106.
                     Norme finali e transitorie
 
   1.  Il  primo  direttore generale e' nominato entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del titolo IX dei presente statuto; in  attesa
della  nomina,  le funzioni dello stesso vengono svolte dal rettore o
da un suo delegato.
   2. In prima applicazione e comunque per un periodo non superiore a
novanta giorni dalla formalizzazione dell'azienda,  il  consiglio  di
consulenza   e   di  indirizzo  e'  sostituito  dal  consiglio  della
delegazione attualmente vigente ai sensi della legge n. 705/85, i cui
compiti escludono quanto disposto dall'art. 93 del presente statuto.