ALLEGATO STATUTO DEL POLICLINICO UNIVERSITARIO Titolo IX POLICLINICO UNIVERSITARIO Art. 86. Principi generali 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni recante il riordino della disciplina in materia sanitaria l'Universita' degli studi di Cagliari, in stretta connessione con l'attivita' istituzionale di didattica e ricerca persegue, attraverso il policlinico universitario e per il tramite della facolta' di medicina e chirurgia, gli obiettivi della promozione, del mantenimento e del recupero della salute fiscale e psichica del cittadino. 2. Il policlinico e' un'azienda dell'Universita' dotata di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile. 3. La rappresentanza legale del policlinico universitario spetta al rettore che delega al direttore generale, per tutta la durata del suo mandato, il compimento degli atti di rappresentanza e di gestione concernenti le materie elencate nel presente titolo. Art. 87. P r e s i d i Il policlinico dell'Universita' degli studi di Cagliari e' articolato in piu' presidi. 1. In prima applicazione, secondo quanto disposto con decreto rettorale 2637 del 18 luglio 1994, fanno parte del primo presidio gli attuali istituti di medicina interna, clinica medica, medicina del lavoro, medicina legale e cardiologia, il dipartimento di igiene e medicina preventiva, i servizi di clinica odontoiatrica (istituto di discipline odontostomatologiche e chirurgia maxillo-facciale), ortognatodonzia (istituto di stomatologia), diagnostica per immagini (radiodiagnostica e medicina nucleare) e farmacia, la direzione sanitaria, i servizi amministrativi generali e di assistenza religiosa. 2. Altre strutture sanitarie universitarie e prioritariamente: complesso di Monserrato, complesso pediatrico, anatomia patologica e clinica OTRL, faranno parte del policlinico universitario previo decreto rettorale su delibera del consiglio di amministrazione. Art. 88. Rapporti con l'Ateneo 1. L'Universita degli studi di Cagliari opera affinche' ogni forma di assistenza espletata nell'Ateneo venga ricondotta al policlinico interagendo, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 89 del presente statuto, nel quadro della programmazione sanitaria con la regione autonoma Sardegna. Art. 89. Protocollo d'intesa 1. Al fine di attuare gli obiettivi di cui all'art. 86 del presente statuto, l'Universita' degli studi di Cagliari stipula con la regione autonoma Sardegna, previo parere della facolta' di medicina e chirugia, il protocollo d'intesa per definire i criteri generali e le specifiche attinenti ai seguenti argomenti riportati nella legge regionale n. 5/95 di riforma del servizio sanitario: a) modalita' di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria (art. 3); b) soggetti della programmazione sanitaria regionale (art. 39); c) piano sanitario regionale (art. 40); d) formazione del piano sanitario regionale (art. 41); e) norme finali e transitorie (articoli 61-62-63). Art. 90. Gestione economica 1. Le risorse del policlinico, oltre le dotazioni iniziali assicurate dall'Universita' degli studi di Cagliari, i capitali, i beni e i successivi apporti di strutture, sono individuate in conformita' al disposto dell'art. 4, comma 7, del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 10, comma 5, del presente statuto. 2. La gestione del policlinico e' informata al principio dell'autonomia economico finanziaria finalizzata all'equilibrio economico e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate. 3. Il policlinico deve chiudere il proprio preventivo economico annuale in pareggio. Il direttore generale propone al consiglio di consulenza e di indirizzo la destinazione dell'eventuale utile d'esercizio; il consiglio, fatta salva la prioritaria copertura di eventuali perdite di esercizi precedenti, delibera la destinazione dell'utile per investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente inerenti anche l'attivita' istituzionale della facolta' di medicina e chirurgia che abbiano una ricaduta diretta sull'attivita' assistenziale e per eventuali forme di incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione nel rispetto della normativa vigente. Art. 91. Documenti economici 1. I documenti di programmazione economico annuale e pluriennale con i relativi consuntivi e quelli relativi ai flussi finanziari, redatti ai sensi del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, che dovranno anche tener conto di quanto disposto dall'art. 104 del presente statuto, nonche' quelli di verifica dei risultati raggiunti, sono proposti dal direttore generale al consiglio di consulenza e di indirizzo per la loro approvazione. Art. 93. Regolamento organizzazione gestione finanza e contabilita' 1. Le modalita' organizzative, di gestione, di finanza e contabilita' vengono disciplinate da apposito regolamento proposto dal direttore generale e approvato dal consiglio di consulenza e di indirizzo, nel rispetto della normativa vigente e del presente statuto. Art. 94. Direttore generale 1. Il direttore generale e' un organo del policlinico ed e' nominato per un triennio tra aventi titolo con delibera del consiglio di amministrazione su una terna proposta dal rettore, sentita la facolta' di medicina e chirurgia. Il direttore generale deve essere in possesso di un diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione e attivita' professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni. Non possono essere nominati coloro che si trovano in alcuna delle condizioni di cui all'art. 3, commi 9 e 11, del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Il rapporto di lavoro e' a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata triennale e non puo' comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di eta'. La nomina del direttore generale deve essere effettuata, di norma, nell'ultimo semestre di valenza del contratto del direttore in carica e, comunque, non oltre centoventi giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Durante tale periodo, nonche' nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo ovvero dal direttore sanitario su delega del rettore. Ove l'assenza si protragga oltre centoventi giorni si procede alla sostituzione. 3. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, qualificato tale quando esso superi del cinque per cento il valore della spesa corrente del bilancio di previsione il rettore, previa delibera del consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Cagliari, puo' risolvere il contratto e provvede alla sostituzione del direttore generale. 4. Nel caso di violazione delle leggi o dei principi di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione il rettore, previa delibera del consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Cagliari, risolve il contratto e provvede alla sostituzione del direttore generale. 5. Al direttore generale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni. Art. 95. Consiglio di consulenza e di indirizzo 1. Il consiglio di consulenza e di indirizzo e' un organo elettivo del policlinico e dura in carica un triennio. E' presieduto dal rettore ed e' cosi' composto: 1) dal preside della facolta' di medicina e chirurgia: 2) da due componenti del consiglio di amministrazione; 3) da due rappresentanti, eletti dal consiglio di facolta' di medicina e chirurgia per ciascuna delle categorie seguenti: professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori o assistenti universitari del ruolo ad esaurimento; 4) da un rappresentante del personale laureato non docente, dei ruoli assistenziali od equiparati della facolta' di medicina e chirurgia; 5) da un rappresentante del personale non docente dei ruoli tecnico scientifico ausiliario e amministrativo della facolta' di medicina e chirurgia; 6) da un rappresentante personale non docente del ruolo socio sanitario della facolta' di medicina e chirurgia; 7) da un rappresentante dei medici specializzandi della facolta' di medicina e chirurgia; 8) da un rappresentante degli studenti della facolta' di medicina e chirurgia. 2. Il consiglio di consulenza e di indirizzo: formula i criteri generali sul piano di sviluppo e di adeguamento dei servizi proposto dal direttore generale, con particolare riferimento alla stipula di contratti annuali e pluriennali di importo superiore ai 1.500 milioni, alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento previste dall'art. 3, comma 5, lettera f), del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni; esprime pareri sulle attivita' tecnico-amministrative, sugli investimenti e su tutti gli argomenti sui quali il direttore generale e ritiene opportuno sentirne il parere; esprime pareri sul regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio della sanita' e per eventuali convenzioni di cui all'art. 97 comma quinto. 3. Il consiglio di consulenza e di indirizzo approva i documenti economici di cui all'art. 91 e il regolamento di cui all'art. 93; delibera, inoltre, la destinazione di eventuali utili di cui all'art. 90. Art. 96. Collegio dei revisori contabili 1. Il collegio dei revisori contabili e' un organo del policlinico e dura in carica tre anni; e' composto da tre membri nominati dal rettore sentito il consiglio di amministrazione e prescelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 2. Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni; le modalita' di funzionamento sono disciplinate con apposito regolamento. Art. 97. Funzioni del direttore generale 1. Al direttore generale spetta il compimento degli atti di rappresentanza e di gestione di cui all'art. 86 comma terzo del presente statuto. 2. Il direttore generale e' coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio della sanita' ed e' tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformita' dal parere reso dagli stessi. 3. Al direttore generale compete, in particolare, anche attraverso l'ausilio del nucleo di cui all'art. 102 del presente statuto, la verifica mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonche' l'imparzialita', il buon andamento e la legittimita' dell'azione amministrativa. 4. Il direttore generale propone al consiglio di consulenza e di indirizzo: la destinazione dell'eventuale utile d'esercizio (art. 90); i documenti economici per la loro approvazione (art. 91); il regolamento di organizzazione, gestione, finanza e contabilita' (art. 93). Propone inoltre al rettore gli aggiornamenti degli organici di cui all'art. 103 e l'aggiornamento annuale del patrimonio di cui all'art. 105. 5. Per comprovate necessita' il direttore generale puo', sentito il parere del consiglio di consulenza e di indirizzo, stipulare convenzioni per servizi complementari con strutture pubbliche e private di comprovata capacita' professionale. 6. Il direttore generale, sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative del personale medico e non medico che opera nel policlinico, definisce le forme di incentivazione al personale basate sul concorso individuale alla produttivita' delle strutture secondo la normativa vigente. Art. 98. Direttore amministrativo 1. Il direttore amministrativo e' nominato dal direttore generale con provvedimento motivato; i requisiti richiesti per la nomina sono: laurea in discipline giuridiche ed economiche, non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di eta', aver svolto per almeno cinque anni una qualificata attivita' di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Non possono essere nominati coloro che si trovano in alcuna delle condizioni di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e' a tempo pieno ed e' regolato da contratto di diritto privato di durata triennale. Il direttore amministrativo dura in carica quanto il direttore generale e decade dall'ufficio con la nomina del nuovo direttore generale. 3. Il direttore amministrativo puo' essere sospeso o dichiarato decaduto dal direttore generale con provvedimento motivato per gravi motivi, o nel caso di violazione delle leggi o dei principi di buon andamento o di imparzialita' dell'amministrazione. 4. Al direttore amministrativo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di sua competenza. E' responsabile della legittimita' degli atti, dell'imparzialita' e del buon andamento dell'attivita' amministrativa del policlinico. 6. Il direttore amministrativo e' responsabile dell'amministrazione ed esplica attivita' di indirizzo, direzione e coordinamento del personale amministrativo contabile del Policlinico, nei limiti di quanto disposto dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 29/93. Art. 99. Direttore sanitario 1. Il direttore sanitario e' nominato dal direttore generale con provvedimento motivato; i requisisti richiesti per la nomina sono: possesso della idoneita' nazionale ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 502/92, non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di eta', aver svolto per almeno cinque anni una qualificata attivita' di direzione tecnico sanitaria. Non possono essere nominati coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il rapporto di lavoro e' a tempo pieno ed e' regolato da contratto di diritto privato di durata triennale. 3. Il direttore sanitario puo' essere sospeso o dichiarato decaduto dal direttore generale con provvedimento motivato per gravi motivi, o nel caso di violazione delle leggi o dei principi di buon andamento o di imparzialita' dell'amministrazione. 4. Al direttore sanitario si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Art. 100. Consiglio della sanita' 1. Il consiglio della sanita' e' un organismo elettivo, e' presieduto dal direttore sanitario ed e' composto in maggioranza dai professori medici e da altri operatori sanitari laureati, nonche' da una rappresentanza del personale infermieristico, del personale tecnico scientifico e sanitario e dei medici specializzandi. 2. La composizione, le funzioni e l'organizzazione del consiglio della sanita' sono disciplinate con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla formalizzazione dell'azienda con decreto rettorale sentito il consiglio di consulenza e di indirizzo. 3. Il consiglio della sanita' svolge funzioni di consulenza tecnico sanitaria fornendo parere obbligatorio al direttore generale per le attivita' tecnico sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio della sanita' si esprime altresi' sulle attivita' di assistenza sanitaria. Art. 101. Incompatibilita' 2. Sono tra loro incompatibili le cariche di componente del consiglio della sanita' e del consiglio di consulenza e di indirizzo. Art. 102. Nucleo di valutazione 1. Per gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, il nucleo di valutazione istituito ai sensi del decreto legislativo n. 29/93 e dell'art. 58 del presente statuto e' integrato, nella sua composizione, con un dirigente del policlinico universitario. 2. Il nucleo di valutazione propone al direttore generale i criteri e le modalita' per l'individuazione dei parametri utili alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia, anche in base alle indicazioni legislative e utilizzando, ove possibile, parametri analoghi a quelli adottati a livello nazionale. 3. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e invia annualmente al direttore generale una relazione sugli elementi raccolti anche al fine di proporre agli organi del policlinico suggerimenti motivati di modifica delle procedure di gestione e delle norme regolamentari e statutarie. Art. 103. Assegnazione del personale 1. Il rettore emana entro centoventi giorni dalla formalizzazione dell'azienda e sulla base della normativa vigente, il provvedimento che definisce gli organici del personale medico e non medico del policlinico. 2. Gli aggiornamenti degli organici nel quadro della programmazione di cui all'art. 91 del presente statuto, sono disposti dal rettore su proposta del direttore generale sentito il parere della facolta' di medicina e chirurgia, previa delibera del consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Cagliari. Art. 104. Adeguamento degli organici 1. Nel policlinico universitario devono essere acquisiti gli incrementi d'organico derivanti dalla programmazione di nuovi insegnamenti necessari allo sviluppo delle attivita' di didattica e ricerca della facolta' di medicina e chirurgia, cui corrispondono nuovi posti di professori di I e II fascia e di ricercatori, giusto le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Cagliari. 2. Il direttore generale deve assicurare entro il 1 novembre dell'anno di riferimento, gli assetti necessari per esplicare la corrispondente attivita' assistenziale nel policlinico universitario, nel quadro di quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 105. P a t r i m o n i o 1. Al fine di individuare la parte del patrimonio dell'Universita' degli studi di Cagliari da trasferire in uso al policlinico universitario il direttore generale, entro dodici mesi dal suo insediamento, redige d'intesa con l'amministrazione universitaria un progetto di scorporo degli elementi patrimoniali da sottoporre al rettore. Tale progetto, redatto in osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio di cui al decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, deve contenere l'esatta descrizione del patrimonio da trasferire al policlinico universitario e l'indicazione del valore del patrimonio netto trasferito. 2. Il progetto diviene esecutivo con provvedimento rettorale previa delibera del consiglio di amministrazione. 3. Il direttore generale provvede, entro il mese di maggio di ogni anno, ottoporre al rettore l'aggiornamento annuale del patrimonio del policlinico universitario; tale aggiornamento diviene esecutivo con provvedimento rettorale previa delibera del consiglio di amministrazione. Art. 106. Norme finali e transitorie 1. Il primo direttore generale e' nominato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del titolo IX dei presente statuto; in attesa della nomina, le funzioni dello stesso vengono svolte dal rettore o da un suo delegato. 2. In prima applicazione e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dalla formalizzazione dell'azienda, il consiglio di consulenza e di indirizzo e' sostituito dal consiglio della delegazione attualmente vigente ai sensi della legge n. 705/85, i cui compiti escludono quanto disposto dall'art. 93 del presente statuto.