(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 2.
  (Omissis).
   Comma 5 - L'ammontare complessivo dei debiti  della  Fondazione  e
delle  garanzie  da  essa  ricevute  o  prestate non puo' superare il
trentuno per cento del proprio patrimonio secondo  l'ultimo  bilancio
approvato.
  (Omissis).
                               Art. 9.
  (Omissis).
   Comma  4  - Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle
materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
  (Omissis).
    la costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee
o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata,
gli obiettivi specifici ed i compensi per i componenti esterni;
  (Omissis).
                              Art. 13.
   Comma  1  -  Al  presidente,  al  vice  presidente  e  agli  altri
componenti  il  consiglio  d'amministrazione  e ai sindaci compete un
compenso  annuo,  nonche'  una  medaglia   di   presenza   per   ogni
partecipazione  a  riunioni  del  consiglio d'amministrazione e a sue
commissioni, di cui all'art. 9, comma 6. Spetta inoltre il  rimborso,
a  pie'  di  lista  o  in  misura  fissa,  delle  spese sostenute per
l'espletamento delle  rispettive  funzioni  da  erogarsi  secondo  le
modalita' stabilite dal consiglio d'amministrazione.
  (Omissis).
                              Art. 15.
   Comma  1  -  L'esercizio  ha  inizio il primo gennaio e termina il
trentuno dicembre.
   Comma 2 - Entro il mese  di  agosto  di  ogni  anno  il  consiglio
d'amministrazione predispone ed approva il bilancio. . . (Omissis).
   (Omissis).
   Comma 6 - Entro quattro mesi dal termine, sentita la relazione del
collegio   sindacale  sul  rendiconto  del  segretario  generale,  il
consiglio  d'amministrazione  predispone  ed  approva   il   bilancio
dell'esercizio chiuso il trentuno dicembre e, unitamente alla propria
relazione  sull'evoluzione  della  situazione  tecnica e patrimoniale
dell'ente e alla proposta di sistemazione dell'avanzo o del disavanzo
di gestione, lo trasmette entro dieci giorni al Ministero del tesoro.