ALLEGATO Art. 2. (Omissis). Comma 5 - L'ammontare complessivo dei debiti della Fondazione e delle garanzie da essa ricevute o prestate non puo' superare il trentuno per cento del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato. (Omissis). Art. 9. (Omissis). Comma 4 - Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti: (Omissis). la costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata, gli obiettivi specifici ed i compensi per i componenti esterni; (Omissis). Art. 13. Comma 1 - Al presidente, al vice presidente e agli altri componenti il consiglio d'amministrazione e ai sindaci compete un compenso annuo, nonche' una medaglia di presenza per ogni partecipazione a riunioni del consiglio d'amministrazione e a sue commissioni, di cui all'art. 9, comma 6. Spetta inoltre il rimborso, a pie' di lista o in misura fissa, delle spese sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni da erogarsi secondo le modalita' stabilite dal consiglio d'amministrazione. (Omissis). Art. 15. Comma 1 - L'esercizio ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre. Comma 2 - Entro il mese di agosto di ogni anno il consiglio d'amministrazione predispone ed approva il bilancio. . . (Omissis). (Omissis). Comma 6 - Entro quattro mesi dal termine, sentita la relazione del collegio sindacale sul rendiconto del segretario generale, il consiglio d'amministrazione predispone ed approva il bilancio dell'esercizio chiuso il trentuno dicembre e, unitamente alla propria relazione sull'evoluzione della situazione tecnica e patrimoniale dell'ente e alla proposta di sistemazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione, lo trasmette entro dieci giorni al Ministero del tesoro.