ALLEGATO Art. 1. L'art 4, comma 3, delle disposizioni e' sostituito dal seguente: " 3. Possono essere aderenti individuali la Banca d'Italia, le societa' di intermediazione mobiliare e le banche che possono partecipare alle negoziazioni nei mercati di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991 dotate di patrimonio netto, determinato secondo i criteri indicati nelle rispettive istruzioni regolamentari valide ai fini di vigilanza, di almeno 20 miliardi o dell'eventuale patrimonio netto piu' elevato e di ulteriori requisiti di adeguatezza della struttura organizzativa indicati nel regolamento della Cassa.". Art. 2. Dopo l'art. 15 delle disposizioni e' aggiunto il seguente art. 15-bis: " 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, commi 3 e 6, gli aderenti individuali che alla data di entrata in vigore del presente articolo abbiano un patrimonio netto determinato secondo i criteri indicati nelle rispettive istruzioni regolamentari valide ai fini di vigilanza di almeno 10 miliardi possono adeguarsi ai livelli patrimoniali indicati dallo stesso art. 4, comma 3, entro il 31 dicembre 1996.".