(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 1.
   L'art 4, comma 3, delle disposizioni e' sostituito dal seguente:
   " 3. Possono essere aderenti individuali  la  Banca  d'Italia,  le
societa'  di  intermediazione  mobiliare  e  le  banche  che  possono
partecipare alle negoziazioni nei mercati di cui  all'art.  23  della
legge n. 1 del 1991 dotate di patrimonio netto, determinato secondo i
criteri  indicati nelle rispettive istruzioni regolamentari valide ai
fini di vigilanza, di almeno 20 miliardi o dell'eventuale  patrimonio
netto  piu'  elevato  e  di  ulteriori requisiti di adeguatezza della
struttura organizzativa indicati nel regolamento della Cassa.".
                               Art. 2.
   Dopo l'art. 15 delle disposizioni e'  aggiunto  il  seguente  art.
15-bis:
   "  1.  In  deroga  a quanto previsto dall'art. 4, commi 3 e 6, gli
aderenti individuali che alla data di entrata in vigore del  presente
articolo  abbiano  un  patrimonio netto determinato secondo i criteri
indicati nelle rispettive istruzioni regolamentari valide ai fini  di
vigilanza   di  almeno  10  miliardi  possono  adeguarsi  ai  livelli
patrimoniali indicati dallo stesso art.  4,  comma  3,  entro  il  31
dicembre 1996.".