(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                             REGOLAMENTO
DI ESECUZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241,
   RELATIVO ALLA FISSAZIONE DEI TERMINI ED  ALLA  INDIVIDUAZIONE  DEI
   RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI NELL'AMBITO ISTAT.
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi che si concludono con un provvedimento  o  altro  atto
finale    di    competenza    dell'Istituto,   sia   che   conseguano
obbligatoriamente ad iniziativa di  parte,  sia  che  debbano  essere
promossi d'ufficio.
  2.  Nell'allegata  tabella  A, che costituisce parte integrante del
presente regolamento, sono elencati i procedimenti amministrativi che
rientrano   nella   competenza   istituzionale   dell'Istituto,   con
l'indicazione dell'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria
e di ogni altro adempimento procedimentale, dell'organo competente ad
adottare  il provvedimento finale, nonche' del termine entro il quale
gli anzidetti procedimenti dovranno concludersi con un  provvedimento
espresso.
  3.  I  procedimenti  non  elencati  nella tabella allegata A devono
concludersi nel termine massimo di trenta giorni, ai sensi  dell'art.
2,  comma  3,  della  legge  n.  241/1990, ove un diverso termine non
derivi da altre disposizioni di legge o di regolamento.
                               Art. 2.
                          Termine iniziale
  1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre  dalla
data dell'atto propulsivo, quando questo e' emanato da un organo o da
un  ufficio  dell'Istituto, ovvero, per gli atti emanati da uffici od
organi di altre amministrazioni, dalla data  di  registrazione  della
richiesta   o   della   proposta   presso   il   protocollo  generale
dell'Istituto.
  2. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il  termine  iniziale
decorre  dalla  data  di  registrazione della domanda o della istanza
presso il protocollo  generale  dell'Istituto  o  presso  quello  del
servizio  personale, ove sia direttamente inoltrata a quest'ultimo da
parte di dipendenti. La domanda o  l'istanza  potranno  anche  essere
inviate a mezzo dei servizi postali, mediante raccomandata con avviso
di  ricevimento;  anche  in  tal  caso,  il  termine  iniziale  sara'
certificato dal timbro di arrivo dei protocolli anzidetti. La domanda
o l'istanza devono essere indirizzate al presidente  dell'Istituto  e
corredate della prescritta documentazione.
  3.  Qualora  la  domanda o l'istanza siano ritenute non regolari od
incomplete,  l'Istituto,  entro   trenta   giorni   dalla   data   di
registrazione,  ne  da'  comunicazione  al  richiedente, indicando le
cause della irregolarita' o della  incompletezza.  In  tal  caso,  il
termine  iniziale  del  procedimento  decorre  dal  ricevimento della
domanda regolarizzata e/o completata.
  4. Nel caso in cui l'Istituto non provveda  alla  comunicazione  di
cui al comma precedente, il termine iniziale del procedimento decorre
dal ricevimento della domanda o istanza.
                               Art. 3.
              Comunicazione dell'avvio del procedimento
  1.  Salvo  che  non sussistano ragioni di impedimento, derivanti da
particolari esigenze  di  celerita'  del  procedimento,  l'avvio  del
procedimento  stesso  e' reso noto, a cura del responsabile, mediante
comunicazione personale  ai  soggetti  nei  confronti  dei  quali  il
provvedimento  finale  e'  destinato a produrre effetti diretti ed ai
soggetti la cui partecipazione al  procedimento  sia  prevista  dalla
vigente  normativa,  nonche'  a  quelli comunque interessati ai sensi
dell'art. 7, comma 1,  della  legge  n.  241/1990.  La  comunicazione
dell'avvio del procedimento dovra' indicare:
    a)  la  data  di  ricevimento della domanda o dell'istanza, per i
procedimenti  ad  iniziativa  di  parte,  ovvero  la  data  dell'atto
propulsivo, per i procedimenti d'ufficio;
    b) l'oggetto del procedimento promosso;
    c) il numero degli allegati alla domanda;
    d) l'unita' organizzativa competente;
    e) il responsabile del procedimento;
    f)   l'ufficio   presso   il   quale  esercitare  il  diritto  di
partecipazione al procedimento.
  2.  Qualora,  per  il  numero  dei  destinatari,  la  comunicazione
personale  non  sia possibile o risulti particolarmente gravosa, o vi
siano  specifiche  esigenze  di  celerita',   il   responsabile   del
procedimento   provvede   a   dare   comunicazione   dell'avvio   del
procedimento mediante forme di  pubblicita'  idonee,  secondo  quanto
previsto  dall'art.  8  della  legge  n.  241/1990.  In  tal caso, la
comunicazione deve contenere anche la motivazione del ricorso a  tale
tipo di pubblicita'.
  3.  Qualora  i  destinatari  della  comunicazione  siano dipendenti
dell'Istituto e si verta nei casi di cui al precedente  comma  2,  il
responsabile  del  procedimento provvede mediante affissione all'albo
dell'Istituto.
  4. I soggetti nel cui interesse e' prevista la comunicazione di cui
ai commi precedenti, anche nel corso del  procedimento,  possono  far
valere,  con  nota  scritta  indirizzata al presidente dell'Istituto,
l'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione stessa.
Il responsabile dell'unita'  organizzativa  competente  e'  tenuto  a
fornire  i  chiarimenti  necessari entro il termine massimo di trenta
giorni, anche mediante comunicazione telegrafica o telematica.
                               Art. 4.
                   Partecipazione al procedimento
  1. Possono intervenire nel procedimento i soggetti di cui  all'art.
9   della   legge   n.  241/1990  i  quali  documentino,  a  pena  di
inammissibilita', che dal provvedimento conclusivo puo' derivare loro
un pregiudizio concretamente individuabile.
  2. L'atto di intervento dei soggetti di  cui  al  comma  precedente
deve  contenere  tutti  gli  elementi  utili per l'individuazione del
procedimento  al  quale  e'  riferito  l'intervento,  i  motivi,   le
generalita'  e il domicilio dell'interveniente. Tale atto deve essere
esperito con atto scritto e sottoscritto, presentato con le modalita'
di cui al comma 2 del precedente art. 2 ed indirizzato al  presidente
dell'Istituto.  Il  dirigente  della  competente unita' organizzativa
verifica  la  ricevibilita'  dell'atto  e   la   legittimazione   del
richiedente.
  3.  Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della legge numero 241/1990,
i soggetti di cui agli articoli 7 e 9 della  legge  medesima  possono
presentare,  non  oltre  trenta  giorni dall'inizio del procedimento,
memorie  scritte  e  documenti  al  responsabile   del   procedimento
medesimo.  Qualora il termine di conclusione sia uguale o inferiore a
trenta giorni, le memorie e i documenti  dovranno  essere  presentati
entro   dieci   giorni   dall'inizio  del  procedimento.  I  soggetti
interessati  dovranno  produrre  tutti   gli   elementi   utili   per
l'individuazione del procedimento.
                               Art. 5.
                    Responsabile del procedimento
  1.  Il  responsabile del procedimento e' il dirigente del servizio,
dell'unita' operativa e di altra struttura prevista  dal  regolamento
di  organizzazione  o dal disegno organizzativo dell'Istituto, cui e'
assegnata la trattazione del procedimento stesso.
  2.  Il  responsabile  del  procedimento  puo'  assegnare  ad  altro
dipendente,    addetto    all'unita'   stessa,   la   responsabilita'
dell'istruttoria e di ogni  altro  adempimento  inerente  al  singolo
procedimento.
  3.  Qualora  il  procedimento  sia  di  competenza  di  piu' unita'
operative, anche di servizi diversi, il responsabile del procedimento
e' il dirigente della struttura individuata nella tabella A allegata.
                               Art. 6.
               Obbligo di conclusione e di motivazione
  1. Tutti i procedimenti amministrativi di cui all'art. 1, comma  1,
del  presente  regolamento  debbono  concludersi con l'emanazione del
provvedimento espresso al quale sono finalizzati.
  2. L'obbligo di emanare il provvedimento sussiste anche quando  sia
scaduto il termine prescritto per la formazione del silenzio rifiuto.
  3.  Tutti  i  provvedimenti,  esclusi gli atti normativi e quelli a
carattere generale, devono essere motivati, indicando  i  presupposti
di  fatto  e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione.
                               Art. 7.
                           Termine finale
  1. Il termine di conclusione del procedimento coincide con la  data
di  adozione  dell'atto  da  parte  dell'organo competente risultante
dalla  registrazione  ufficiale,  ovvero,  se  il  provvedimento   e'
ricettizio,  con  la  data  di  comunicazione  del  provvedimento  al
destinatario.
  2. Qualora, per eccezionali circostanze, il procedimento non  possa
essere  concluso  entro  i termini di cui alla tabella A o nei trenta
giorni  previsti  dalla  vigente  normativa,  il   responsabile   del
procedimento  ne  da'  motivata comunicazione ai soggetti di cui agli
articoli 7 e 9 della legge n. 241/1990,  fissando  il  nuovo  termine
finale.
  3.  Rientrano  tra  le circostanze eccezionali di cui al precedente
art. 7, comma 2, i  casi  in  cui  l'amministrazione  per  la  natura
dell'affare,  non intenda avvalersi della facolta' prevista dall'art.
16, comma 2, della legge n. 241/1990, ovvero  trovi  applicazione  il
comma 4 dell'articolo da ultimo citato.
  4.  Nel  caso  di  provvedimento  che  debba  essere  sottoposto ad
approvazione, il responsabile del procedimento indica,  in  calce  al
provvedimento  stesso,  l'organo  competente  ad  adottare  l'atto di
approvazione ed i  termini,  ove  previsti,  entro  cui  deve  essere
emanato.