ALLEGATO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, RELATIVO ALLA FISSAZIONE DEI TERMINI ED ALLA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI NELL'AMBITO ISTAT. Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento o altro atto finale di competenza dell'Istituto, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio. 2. Nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono elencati i procedimenti amministrativi che rientrano nella competenza istituzionale dell'Istituto, con l'indicazione dell'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, dell'organo competente ad adottare il provvedimento finale, nonche' del termine entro il quale gli anzidetti procedimenti dovranno concludersi con un provvedimento espresso. 3. I procedimenti non elencati nella tabella allegata A devono concludersi nel termine massimo di trenta giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 241/1990, ove un diverso termine non derivi da altre disposizioni di legge o di regolamento. Art. 2. Termine iniziale 1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data dell'atto propulsivo, quando questo e' emanato da un organo o da un ufficio dell'Istituto, ovvero, per gli atti emanati da uffici od organi di altre amministrazioni, dalla data di registrazione della richiesta o della proposta presso il protocollo generale dell'Istituto. 2. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di registrazione della domanda o della istanza presso il protocollo generale dell'Istituto o presso quello del servizio personale, ove sia direttamente inoltrata a quest'ultimo da parte di dipendenti. La domanda o l'istanza potranno anche essere inviate a mezzo dei servizi postali, mediante raccomandata con avviso di ricevimento; anche in tal caso, il termine iniziale sara' certificato dal timbro di arrivo dei protocolli anzidetti. La domanda o l'istanza devono essere indirizzate al presidente dell'Istituto e corredate della prescritta documentazione. 3. Qualora la domanda o l'istanza siano ritenute non regolari od incomplete, l'Istituto, entro trenta giorni dalla data di registrazione, ne da' comunicazione al richiedente, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza. In tal caso, il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata e/o completata. 4. Nel caso in cui l'Istituto non provveda alla comunicazione di cui al comma precedente, il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda o istanza. Art. 3. Comunicazione dell'avvio del procedimento 1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento, derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' reso noto, a cura del responsabile, mediante comunicazione personale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista dalla vigente normativa, nonche' a quelli comunque interessati ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 241/1990. La comunicazione dell'avvio del procedimento dovra' indicare: a) la data di ricevimento della domanda o dell'istanza, per i procedimenti ad iniziativa di parte, ovvero la data dell'atto propulsivo, per i procedimenti d'ufficio; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) il numero degli allegati alla domanda; d) l'unita' organizzativa competente; e) il responsabile del procedimento; f) l'ufficio presso il quale esercitare il diritto di partecipazione al procedimento. 2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, o vi siano specifiche esigenze di celerita', il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione dell'avvio del procedimento mediante forme di pubblicita' idonee, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 241/1990. In tal caso, la comunicazione deve contenere anche la motivazione del ricorso a tale tipo di pubblicita'. 3. Qualora i destinatari della comunicazione siano dipendenti dell'Istituto e si verta nei casi di cui al precedente comma 2, il responsabile del procedimento provvede mediante affissione all'albo dell'Istituto. 4. I soggetti nel cui interesse e' prevista la comunicazione di cui ai commi precedenti, anche nel corso del procedimento, possono far valere, con nota scritta indirizzata al presidente dell'Istituto, l'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione stessa. Il responsabile dell'unita' organizzativa competente e' tenuto a fornire i chiarimenti necessari entro il termine massimo di trenta giorni, anche mediante comunicazione telegrafica o telematica. Art. 4. Partecipazione al procedimento 1. Possono intervenire nel procedimento i soggetti di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990 i quali documentino, a pena di inammissibilita', che dal provvedimento conclusivo puo' derivare loro un pregiudizio concretamente individuabile. 2. L'atto di intervento dei soggetti di cui al comma precedente deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale e' riferito l'intervento, i motivi, le generalita' e il domicilio dell'interveniente. Tale atto deve essere esperito con atto scritto e sottoscritto, presentato con le modalita' di cui al comma 2 del precedente art. 2 ed indirizzato al presidente dell'Istituto. Il dirigente della competente unita' organizzativa verifica la ricevibilita' dell'atto e la legittimazione del richiedente. 3. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della legge numero 241/1990, i soggetti di cui agli articoli 7 e 9 della legge medesima possono presentare, non oltre trenta giorni dall'inizio del procedimento, memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento medesimo. Qualora il termine di conclusione sia uguale o inferiore a trenta giorni, le memorie e i documenti dovranno essere presentati entro dieci giorni dall'inizio del procedimento. I soggetti interessati dovranno produrre tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento. Art. 5. Responsabile del procedimento 1. Il responsabile del procedimento e' il dirigente del servizio, dell'unita' operativa e di altra struttura prevista dal regolamento di organizzazione o dal disegno organizzativo dell'Istituto, cui e' assegnata la trattazione del procedimento stesso. 2. Il responsabile del procedimento puo' assegnare ad altro dipendente, addetto all'unita' stessa, la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. 3. Qualora il procedimento sia di competenza di piu' unita' operative, anche di servizi diversi, il responsabile del procedimento e' il dirigente della struttura individuata nella tabella A allegata. Art. 6. Obbligo di conclusione e di motivazione 1. Tutti i procedimenti amministrativi di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento debbono concludersi con l'emanazione del provvedimento espresso al quale sono finalizzati. 2. L'obbligo di emanare il provvedimento sussiste anche quando sia scaduto il termine prescritto per la formazione del silenzio rifiuto. 3. Tutti i provvedimenti, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Art. 7. Termine finale 1. Il termine di conclusione del procedimento coincide con la data di adozione dell'atto da parte dell'organo competente risultante dalla registrazione ufficiale, ovvero, se il provvedimento e' ricettizio, con la data di comunicazione del provvedimento al destinatario. 2. Qualora, per eccezionali circostanze, il procedimento non possa essere concluso entro i termini di cui alla tabella A o nei trenta giorni previsti dalla vigente normativa, il responsabile del procedimento ne da' motivata comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 7 e 9 della legge n. 241/1990, fissando il nuovo termine finale. 3. Rientrano tra le circostanze eccezionali di cui al precedente art. 7, comma 2, i casi in cui l'amministrazione per la natura dell'affare, non intenda avvalersi della facolta' prevista dall'art. 16, comma 2, della legge n. 241/1990, ovvero trovi applicazione il comma 4 dell'articolo da ultimo citato. 4. Nel caso di provvedimento che debba essere sottoposto ad approvazione, il responsabile del procedimento indica, in calce al provvedimento stesso, l'organo competente ad adottare l'atto di approvazione ed i termini, ove previsti, entro cui deve essere emanato.