Art. 2.
  La condizione prevista nell'art.  1  del  decreto  ministeriale  n.
786592  del  1  marzo  1996, citato in premessa, concernente il tasso
d'interesse da corrispondere successivamente alla data  di  esercizio
dell'opzione di rimborso anticipato, viene cosi' sostituita:
  "Tasso  d'interesse da corrispondere dal settimo anno in poi: 6,70%
annuo, pagabile in  rate  semestrali  posticipate  a  partire  dal  5
settembre 2002 fino al 5 marzo 2010".
  Il   presente  decreto  sara'  trasmesso  all'Ufficio  centrale  di
ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 9 aprile 1996
                                                    Il Ministro: DINI