Art. 2. La condizione prevista nell'art. 1 del decreto ministeriale n. 786592 del 1 marzo 1996, citato in premessa, concernente il tasso d'interesse da corrispondere successivamente alla data di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato, viene cosi' sostituita: "Tasso d'interesse da corrispondere dal settimo anno in poi: 6,70% annuo, pagabile in rate semestrali posticipate a partire dal 5 settembre 2002 fino al 5 marzo 2010". Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 aprile 1996 Il Ministro: DINI