ALLEGATO Art. 3. Nella continuita' dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Saluzzo, la Fondazione persegue preminentemente fini di interesse pubblico e di utilita' sociale, in particolare nei settori della ricerca scientifica e tutela dell'ambiente,dell'istruzione, dell'arte e della sanita', perseguendo altresi' fini di assistenza e di tutela delle categorie sociali piu' deboli, nonche' di sviluppo della comunita' locale, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute piu' idonee. La Fondazione persegue le finalita' attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati. La Fondazione, al fine di rendere piu' efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di operativita', puo' limitare la propria attivita' transitoriamente per periodi di tempo definiti, ad alcuni settori tra quelli previsti nello statuto, attraverso apposite delibere periodiche. I proventi di natura straordinaria acquisiti dalla Fondazione non destinati alla riserva di cui al quarto comma, lettera a), dell'art. 19 ovvero agli scopi di cui al quarto comma, lettera b), dell'art. 19 ovvero a finalita' gestionali, possono essere utilizzati esclusivamente per strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica e tutela dell'ambiente, all'istruzione, all'arte ed alla sanita'. Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione puo' utilizzare eventuali liberalita' non destinate al patrimonio. Nel perseguimento delle finalita' e degli scopi statutari la Fondazione ha cura di mantenere l'integrita' economica del patrimonio. Art. 4. La Fondazione ha piena capacita' sia di diritto pubblico sia di diritto privato. Essa amministra, fintanto che ne sia titolare, la partecipazione acquisita a seguito del conferimento di cui all'art. 1, e puo' compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri fini. La Fondazione puo' assumere e cedere partecipazioni in enti e societa', sia in Italia sia all'estero, purche' svolgano attivita' strumentali al conseguimento degli scopi dell'ente. La Fondazione non puo' possedere partecipazioni di controllo in imprese bancarie diverse da quella costituita in attuazione del progetto di cui al precedente art. 1. La Fondazione non puo' esercitare l'impresa bancaria. Per le funzioni esecutive necessarie alla propria struttura organizzativa ed operativa la Fondazione puo' valersi, fino a quando detiene il controllo della societa' bancaria, di personale distaccato da quest'ultima o da societa' dalla stessa controllate. Art. 7. I soci costituiscono la continuita' storica e giuridica della Fondazione con l'ente originario. Il numero massimo dei soci e' 200; di essi 60 devono essere soggetti designati dagli enti, organismi ed istituzioni di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma del successivo art. 8. Per essere ammessi in qualita' di soci, le persone fisiche devono avere piena capacita' civile, indiscussa probita, possedere i requisiti di onorabilita' previsti dalla legge per i partecipanti al capitale degli enti creditizi e devono dare o devono aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello della professione e della cultura, da verificare e da valutare da parte del consiglio di amministrazione. I soci non hanno diritti ne' sul patrimonio ne' sulle rendite della Fondazione. La qualita' di socio dura per dieci anni dalla data della nomina ovvero, nel caso il socio sia componente il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale, fino al compimento del mandato se questo scade in un momento successivo. Decadono da soci, con dichiarazione del consiglio di amministrazione, coloro che riportino una condanna in sede penale che menomi la onorabilita', nonche' quelli nei confronti dei quali siano venute meno le caratteristiche richieste per l'ammissione o si siano determinate situazioni incompatibili con le finalita' o il prestigio della Fondazione. Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in quattro adunanze consecutive. La decadenza dalla qualita' di socio e' pronunciata inappellabilmente, d'ufficio, dal consiglio di amministrazione. La qualita' di socio si perde anche per dimissioni con effetto dalla data di ricevimento della comunicazione relativa. Art. 8. La qualita' di socio si acquista: a) con la elezione da parte dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione o di 60 soci, deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci in carica; b) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione delle seguenti amministrazioni: 3 dal comune di Saluzzo; 2 dalla regione Piemonte; 2 dall'amministrazione della provincia di Cuneo; 1 dal comune di Carde'; 1 dal comune di Costigliole Saluzzo; 1 dal comune di Cuneo; 1 dal comune di Envie; 1 dal comune di Lagnasco; 1 dal comune di Manta; 1 dal comune di Mondovi'; 1 dal comune di Piasco; 1 dal comune di Sampeyre; 1 dal comune di Sanfront; 1 dal comune di Scarnafigi; 1 dalla comunita' montana Valli Po Bronda Infernotto - Paesana; 1 dalla comunita' montana Valle Varaita - Sampeyre; c) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione dei seguenti enti, organismi ed istituzioni: 2 dall'Universita' degli studi di Torino; 2 dal Politecnico di Torino; 2 dalla Societa' per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo - Cuneo; 2 dalla Sala d'arte del legno e del ferro battuto intitolata al gr. uff. Amleto Bertoni cav. del lavoro - Saluzzo; 2 da I filarmonici di Torino - Scuola di alto perfezionamento musicale Soc. coop. a r.l. - Torino; 2 dall'associazione di studio sul saluzzese - Saluzzo; 2 dall'associazione amici del teatro e della musica "Magda Olivero" - Saluzzo; 2 dall'associazione amici di Piazza - Mondovi'; 2 dall'associazione diplomati istituto per ragionieri Saluzzo - Saluzzo; 2 dall'associazione amici della storia e dell'arte di Revello Revello; d) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione dei seguenti enti, organismi ed istituzioni: 4 dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - C.C.I.A.A. - Cuneo; 2 dalla Unione del commercio del turismo e dei servizi della provincia di Cuneo; 2 dall'Associazione artigiani della provincia di Cuneo; 2 dalla Federazione provinciale coltivatori diretti Cuneo; 2 dall'Unione industriale della provincia di Cuneo; 1 dall'Unione provinciale agricoltori di Cuneo; 1 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Saluzzo - presso il tribunale di Saluzzo; 1 dal Collegio notarile di Cuneo, distretti riuniti di Cuneo, Alba, Mondovi' e Saluzzo - Cuneo; 1 dall'Ordine dei dottori commercialisti della provincia di Cuneo; 1 dal Collegio dei ragionieri e periti commerciali, circoscrizione dei tribunali di Cuneo e Saluzzo - Cuneo; 1 dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Cuneo; 1 dall'Ordine degli architetti della provincia di Cuneo; 1 dal Collegio dei geometri della provincia di Cuneo. Il consiglio di ammininistrazione ogni anno accerta il numero dei soci da nominare per ognuna delle categorie di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma del presente articolo e invita gli enti, gli organismi e le istituzioni a designare le persone da proporre a socio nel numero necessario. Le designazioni, corredate dalla indicazione dei requisiti posseduti e dalla documentazione richiesta, devono pervenire al consiglio di amministrazione. I posti per i quali sia stato rivolto l'invito di designazione rimasti scoperti per qualsiasi motivo restano riservati ai soggetti destinatari di detto invito e la mancata copertura non impedisce il funzionamento degli organi della Fondazione. I soggetti designati non rappresentano gli enti, organismi, istituzioni ed amministrazioni designanti. Art. 9. L'assemblea dei soci delibera: sulla elezione dei soci di sua competenza; sulla elezione dei componenti il consiglio di amministrazione, di norma, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo; per le nomine dei consiglieri l'assemblea tiene conto della necessita' di assicurare in consiglio anche la presenza di esponenti in possesso dei requisiti di professionalita' e di competenza nei settori di intervento dell'ente; sulla elezione dei componenti il collegio sindacale, di norma, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo; annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, sulla misura delle indennita' di carica per i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonche' sulla determinazione del rimborso - anche in misura forfettaria - delle spese sostenute dagli amministratori e dai sindaci in ragione del loro incarico; sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno un terzo dei soci; sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali. L'assemblea, inoltre, esprime il parere sulle modifiche statutarie, sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio, sul regolamento per l'esercizio dell'attivita' istituzionale, nonche' sulle eventuali deliberazioni consiliari di limitazione transitoria dei settori di intervento. Art. 11. L'assemblea dei soci e' presieduta dal presidente, in caso di sua mancanza o impedimento dal vice presidente ovvero da chi sostituisce il presidente a termini di statuto. Salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, l'assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. In caso di parita' di voti prevale il voto di chi presiede l'assemblea. Per la elezione dei soci, in caso di parita' dei voti tra candidati che abbiano conseguito la maggioranza stabilita dallo statuto, si procede ad ulteriori votazioni per ballottaggio a maggioranza assoluta dei votanti. Il segretario dell'assemblea e' nominato dal presidente della stessa fra i soci e provvede alla redazione del verbale. I verbali delle riunioni vengono firmati dal presidente e dal segretario. Le copie e gli estratti dei verbali sono accertati con la dichiarazione di conformita' sottoscritta dal presidente o da chi ne fa le veci. Art. 12. Il consiglio di amministrazione e' composto da undici membri. I consiglieri vengono nominati dall'assemblea dei soci nel proprio seno; durano in carica quattro anni, il loro mandato scade in concomitanza all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo e possono essere rieletti. La nomina produce immediatamente i suoi effetti purche' venga accettata espressamente o implicitamente. La nomina si intende implicitamente accettata con la prima partecipazione ad una riunione del consiglio di amministrazione. I componenti il consiglio di amministrazione debbono essere scelti fra le persone piu' rappresentative nelle attivita' economiche, professionali, artistiche, culturali, secondo criteri di professionalita' e competenza preferibilmente fra persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza nei settori di intervento dell'ente, devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti dalla legge per i partecipanti al capitale degli enti creditizi, da verificare e valutare da parte del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, che durano in carica sino alla scadenza del loro mandato consiliare. Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto o la qualita' di socio, i dipendenti in servizio della Fondazione, della societa' bancaria conferitaria o di societa' da quest'ultima partecipate. La decadenza viene accertata dal consiglio di amministrazione e produce i suoi effetti dal momento di tale accertamento. Art. 14. Il consiglio di amministrazione e' investito del potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, nonche' del potere di deliberare in materia di modificazione dello statuto della Fondazione, di adozione e/o modificazione del regolamento per l'esercizio dell'attivita' istituzionale e di limitazione eventuale e transitoria dei settori d'intervento. Il consiglio puo' istituire commissioni tecniche e scientifiche consultive, anche a carattere permanente, formate da esperti scelti fra persone particolarmente competenti nei settori d'intervento dell'ente, definendone i compiti, la durata e le modalita' di funzionamento. Possono essere chiamati a far parte delle commissioni tecniche e scientifiche anche i componenti il consiglio di amministrazione ed i soci dell'ente. Il consiglio puo' delegare al presidente il compimento di atti di ordinaria amministrazione. Ciascun membro del consiglio di amministrazione non puo' assumere cariche di consigliere di amministrazione o di sindaco effettivo in piu' di tre societa' o enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione, per le quali siano corrisposti compensi. L'ammontare complessivo dei compensi annuali rivenienti a ciascun amministratore della Fondazione per le cariche di cui al precedente comma non potra' superare il doppio del compenso piu' alto previsto per le cariche di cui al precedente comma. L'ammontare eccedente detta soglia dovra' essere attribuito alla Fondazione. Art. 15. Il consiglio si riunisce, di regola, una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre componenti in carica, o il collegio sindacale. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra forma. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica del consiglio e di un sindaco. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi dal computo gli astenuti. Nelle votazioni palesi, in caso di parita', prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie, all'adozione e/o modificazioni del regolamento per l'esercizio dell'attivita' istituzionale, alle limitazioni eventuali e transitorie dei settori d'intervento, all'acquisto od alla cessione di partecipazioni ed allo scioglimento della Fondazione e' necessario il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica. Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere anziano. S'intende consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il piu' anziano di eta'. Alle riunioni del consiglio di amministrazione interviene, con funzioni consultive, il direttore generale della societa' bancaria conferitaria di cui all'art. 1, il quale puo' fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni. I verbali delle sedute del consiglio di amministrazione sono redatti dal segretario e sono firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le copie e gli estratti dei verbali sono accertati con dichiarazione di conformita' sottoscritta dal presidente o da chi ne fa le veci. La funzione di segretario puo' essere svolta da un funzionario o dirigente della societa' bancaria Cassa di risparmio di Saluzzo S.p.a. Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, la funzione di segretario verra' svolta da un consigliere di amministrazione designato da chi presiede l'adunanza. Art. 17. Il collegio sindacale e' composto di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dagli articoli 2403 e 2407 del codice civile. Essi sono nominati dall'assemblea dei soci ed almeno uno di essi deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. Assume la presidenza del collegio il sindaco iscritto nel registro sopra richiamato; in caso di pluralita' di iscritti, il piu' anziano di carica e, in caso di nomina contemporanea, il piu' anziano di eta'. I sindaci durano in carica tre anni e sono confermabili; il loro mandato scade in concomitanza all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo. In ogni caso i sindaci scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre; esso delibera a maggioranza assoluta. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provochera' la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione. Il sindaco dichiarato decaduto non puo' essere nominato nel triennio successivo. Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, potra' delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro. I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale degli enti creditizi. Ciascun sindaco non puo' assumere cariche di sindaco effettivo o di consigliere di amministrazione in piu' di tre societa' o enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione, per i quali siano corrisposti compensi. L'ammontare complessivo dei compensi annuali rivenienti a ciascun sindaco della Fondazione per le cariche di cui al precedente comma non potra' superare il doppio del compenso piu' alto previsto per le cariche di cui al precedente comma. L'ammontare eccedente detta soglia dovra' essere attribuito alla Fondazione. Art. 18. Al Presidente, al vice presidente, ai restanti componenti del consiglio di amministrazione ed ai membri del collegio sindacale spetta una indennita' di carica costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti, nella misura determinata dall'assemblea dei soci e secondo modalita' di erogazione definite dal consiglio di amministrazione. Ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale spetta, altresi', il rimborso - anche in forma forfettaria - delle spese sostenute in ragione del loro incarico. Non e' consentito il cumulo di piu' medaglie di presenza in una medesima giornata, anche per riunioni di organi diversi. Agli esperti esterni componenti le commissioni tecniche e scientifiche consultive, di cui al secondo comma dell'art. 14, per le specifiche funzioni svolte, il gettone di presenza viene corrisposto solo se deliberato dal consiglio di amministrazione, spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni delle suddette commissioni. Titolo III BILANCIO Art. 19. L'esercizio sociale inizia il 1 luglio e si chiude al 30 giugno dell'anno successivo. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione redige un progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 30 giugno dello stesso anno e lo sottopone al collegio sindacale accompagnandolo con la relativa relazione, che nel rendere conto dei progetti avviati e realizzati illustra la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrita' economica della Fondazione. Entro il 31 ottobre di ogni anno il consiglio di amministrazione sottopone all'assemblea dei soci per l'approvazione il bilancio consuntivo, corredato della relazione propria e di quella del collegio sindacale, nonche' - per il parere - la proposta di destinazione, del risultato di esercizio. I proventi dell'esercizio saranno cosi' destinati: a) una quota non inferiore al 10% dei proventi derivanti dalla partecipazione nella societa' per azioni conferitaria verra' accantonata, fino a quando la Fondazione ne manterra' il controllo, a riserva destinata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della societa' bancaria Cassa di risparmio di Saluzzo S.p.a. di cui all'art. 1. Tale riserva sara' temporaneamente investita in titoli emessi dalla societa' bancaria stessa o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato; b) una quota pari ad un quindicesimo dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento alla riserva per la sottoscrizione di aumenti di capitale della societa' conferitaria di cui all'art. 1, e' destinata agli scopi previsti dall'art. 15, primo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni attuative; c) la residua parte verra' destinata secondo le deliberazioni del consiglio di amministrazione, avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 3. Il consiglio di amministrazione redige il bilancio preventivo per un anno successivo e lo sottopone, entro il 31 maggio di ogni anno, all'assemblea dei soci per l'approvazione. Il bilancio preventivo e consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione. Il consiglio di amministrazione trasmette, entro dieci giorni dalla approvazione, al Ministero dei tesoro - per l'approvazione - il bilancio preventivo e quello consuntivo, nonche' le eventuali variazioni di preventivo che intervengano nel corso dell'esercizio. Titolo V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 21. In deroga a quanto disposto dal presente statuto e ai sensi dell'art. 23, comma terzo, del decreto legislativo n. 356 dei 20 novembre 1990, i soci della Cassa di risparmio di Saluzzo in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso conservano la qualita' di socio della Fondazione per il periodo di tempo previsto dallo statuto di detta Cassa di risparmio in vigore alla medesima data per i propri soci. Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo della Fondazione si applicano le incompatibilita' con le cariche amministrative e di controllo nella societa' conferitaria e nelle societa' ed enti che con essa compongono il Gruppo creditizio previste da norme legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti. Nel caso in cui l'incompatibilita' fra piu' cariche comporti l'opzione per una di esse, si intende che - qualora l'opzione non sia esercitata entro i termini previsti - l'interessato decade automaticamente dalla sua carica nella Fondazione. I componenti dell'organo di amministrazione ed i membri del collegio sindacale, che abbiano esercitato l'opzione per la carica ricoperta presso la Fondazione, rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data dell'opzione stessa. Ai componenti l'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto non si applicano i requisiti di professionalita' e competenza di cui all'art. 12, quarto comma, dello statuto. La data di scadenza del mandato dei consiglieri e dei sindaci attualmente in carica, nonche' di quelli successivamnete nominati, coincidera' con la data di approvazione del bilancio consuntivo approvato nell'anno di scadenza di ciascun mandato.