(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 3.
   Nella  continuita'  dello  scopo  originario  e  con   riferimento
principale  al  territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio
di Saluzzo, la Fondazione persegue preminentemente fini di  interesse
pubblico  e  di  utilita'  sociale,  in particolare nei settori della
ricerca scientifica e tutela dell'ambiente,dell'istruzione, dell'arte
e della sanita', perseguendo altresi' fini di assistenza e di  tutela
delle  categorie  sociali  piu'  deboli,  nonche'  di  sviluppo della
comunita' locale, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute
piu' idonee.
   La Fondazione persegue le finalita' attraverso la  definizione  di
propri  programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente
o tramite la collaborazione di  altri  soggetti  pubblici  o  privati
interessati.
   La  Fondazione, al fine di rendere piu' efficace la propria azione
e per sovvenire in maniera organica e programmata alle  esigenze  del
territorio  di  operativita',  puo'  limitare  la  propria  attivita'
transitoriamente per periodi di tempo definiti, ad alcuni settori tra
quelli  previsti  nello   statuto,   attraverso   apposite   delibere
periodiche.
  I  proventi  di natura straordinaria acquisiti dalla Fondazione non
destinati alla riserva di cui al quarto comma, lettera a),  dell'art.
19 ovvero agli scopi di cui al quarto comma, lettera b), dell'art. 19
ovvero    a   finalita'   gestionali,   possono   essere   utilizzati
esclusivamente  per  strutture   stabili   attinenti   alla   ricerca
scientifica  e tutela dell'ambiente, all'istruzione, all'arte ed alla
sanita'.
   Per  il  raggiungimento  dei  propri  fini  la   Fondazione   puo'
utilizzare eventuali liberalita' non destinate al patrimonio.
  Nel  perseguimento  delle  finalita'  e  degli  scopi  statutari la
Fondazione  ha  cura  di   mantenere   l'integrita'   economica   del
patrimonio.
                               Art. 4.
   La  Fondazione  ha  piena capacita' sia di diritto pubblico sia di
diritto privato.
   Essa amministra, fintanto che ne sia titolare,  la  partecipazione
acquisita  a  seguito  del  conferimento  di  cui  all'art. 1, e puo'
compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari  e
mobiliari  necessarie  ed  opportune  per il conseguimento dei propri
fini.
   La Fondazione puo' assumere e  cedere  partecipazioni  in  enti  e
societa',  sia  in  Italia sia all'estero, purche' svolgano attivita'
strumentali al conseguimento degli scopi dell'ente.
   La Fondazione non puo' possedere partecipazioni  di  controllo  in
imprese  bancarie  diverse  da  quella  costituita  in attuazione del
progetto di cui al precedente art. 1.
   La Fondazione non puo' esercitare l'impresa bancaria.
   Per  le  funzioni  esecutive  necessarie  alla  propria  struttura
organizzativa  ed operativa la Fondazione puo' valersi, fino a quando
detiene il controllo della societa' bancaria, di personale distaccato
da quest'ultima o da societa' dalla stessa controllate.
                               Art. 7.
   I  soci  costituiscono  la  continuita'  storica e giuridica della
Fondazione con l'ente originario.
   Il numero massimo dei soci  e'  200;  di  essi  60  devono  essere
soggetti  designati  dagli enti, organismi ed istituzioni di cui alle
lettere b), c) e d) del primo comma del successivo art. 8.
   Per essere ammessi in qualita' di soci, le persone fisiche  devono
avere   piena  capacita'  civile,  indiscussa  probita,  possedere  i
requisiti di onorabilita' previsti dalla legge per i partecipanti  al
capitale  degli  enti  creditizi  e  devono  dare  o devono aver dato
personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in  quello
della  professione  e  della  cultura, da verificare e da valutare da
parte del consiglio di amministrazione.
   I soci non hanno diritti ne'  sul  patrimonio  ne'  sulle  rendite
della Fondazione.
   La  qualita'  di socio dura per dieci anni dalla data della nomina
ovvero,  nel  caso  il  socio  sia   componente   il   consiglio   di
amministrazione  o  il  collegio  sindacale,  fino  al compimento del
mandato se questo scade in un momento successivo.
   Decadono   da   soci,   con   dichiarazione   del   consiglio   di
amministrazione, coloro che riportino una condanna in sede penale che
menomi  la onorabilita', nonche' quelli nei confronti dei quali siano
venute meno le caratteristiche richieste per l'ammissione o si  siano
determinate  situazioni incompatibili con le finalita' o il prestigio
della Fondazione.
   Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza  giustificato
motivo,  non  siano  intervenuti  o  non si siano fatti rappresentare
all'assemblea in quattro adunanze consecutive.
   La   decadenza   dalla   qualita'   di   socio   e'    pronunciata
inappellabilmente, d'ufficio, dal consiglio di amministrazione.
   La  qualita'  di  socio  si perde anche per dimissioni con effetto
dalla data di ricevimento della comunicazione relativa.
                               Art. 8.
   La qualita' di socio si acquista:
     a) con la elezione da  parte  dell'assemblea,  su  proposta  del
consiglio  di  amministrazione  o  di 60 soci, deliberata con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei soci in carica;
     b) con dichiarazione del consiglio  di  amministrazione,  previo
accertamento  della  sussistenza  dei requisiti previsti dal presente
statuto, su designazione delle seguenti amministrazioni:
     3 dal comune di Saluzzo;
     2 dalla regione Piemonte;
     2 dall'amministrazione della provincia di Cuneo;
     1 dal comune di Carde';
     1 dal comune di Costigliole Saluzzo;
     1 dal comune di Cuneo;
     1 dal comune di Envie;
     1 dal comune di Lagnasco;
     1 dal comune di Manta;
     1 dal comune di Mondovi';
     1 dal comune di Piasco;
     1 dal comune di Sampeyre;
     1 dal comune di Sanfront;
     1 dal comune di Scarnafigi;
     1 dalla comunita' montana Valli Po Bronda Infernotto - Paesana;
     1 dalla comunita' montana Valle Varaita - Sampeyre;
     c)  con  dichiarazione  del consiglio di amministrazione, previo
accertamento della sussistenza dei requisiti  previsti  dal  presente
statuto, su designazione dei seguenti enti, organismi ed istituzioni:
     2 dall'Universita' degli studi di Torino;
     2 dal Politecnico di Torino;
     2   dalla  Societa'  per  gli  studi  storici,  archeologici  ed
artistici della provincia di Cuneo - Cuneo;
     2 dalla Sala d'arte del legno e del ferro battuto intitolata al
gr. uff. Amleto Bertoni cav. del lavoro - Saluzzo;
     2 da I filarmonici di Torino - Scuola  di  alto  perfezionamento
musicale Soc. coop. a r.l. - Torino;
     2 dall'associazione di studio sul saluzzese - Saluzzo;
     2  dall'associazione  amici  del  teatro  e  della musica "Magda
Olivero" - Saluzzo;
     2 dall'associazione amici di Piazza - Mondovi';
     2 dall'associazione diplomati istituto per ragionieri Saluzzo  -
Saluzzo;
     2  dall'associazione  amici  della storia e dell'arte di Revello
Revello;
     d) con dichiarazione del consiglio  di  amministrazione,  previo
accertamento  della  sussistenza  dei requisiti previsti dal presente
statuto, su designazione dei seguenti enti, organismi ed istituzioni:
     4  dalla  Camera  di   commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura - C.C.I.A.A. - Cuneo;
     2  dalla  Unione  del  commercio del turismo e dei servizi della
provincia di Cuneo;
     2 dall'Associazione artigiani della provincia di Cuneo;
     2 dalla Federazione provinciale coltivatori diretti Cuneo;
     2 dall'Unione industriale della provincia di Cuneo;
     1 dall'Unione provinciale agricoltori di Cuneo;
     1 dal Consiglio dell'ordine  degli  avvocati  e  procuratori  di
Saluzzo - presso il tribunale di Saluzzo;
     1  dal  Collegio  notarile di Cuneo, distretti riuniti di Cuneo,
Alba, Mondovi' e Saluzzo - Cuneo;
     1 dall'Ordine dei  dottori  commercialisti  della  provincia  di
Cuneo;
     1   dal   Collegio   dei   ragionieri   e   periti  commerciali,
circoscrizione dei tribunali di Cuneo e Saluzzo - Cuneo;
     1 dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Cuneo;
     1 dall'Ordine degli architetti della provincia di Cuneo;
     1 dal Collegio dei geometri della provincia di Cuneo.
   Il consiglio di ammininistrazione ogni anno accerta il numero  dei
soci  da  nominare per ognuna delle categorie di cui alle lettere b),
c) e d) del primo comma del presente articolo e invita gli enti,  gli
organismi e le istituzioni a designare le persone da proporre a socio
nel numero necessario.
   Le   designazioni,   corredate  dalla  indicazione  dei  requisiti
posseduti e  dalla  documentazione  richiesta,  devono  pervenire  al
consiglio di amministrazione.
   I  posti  per  i  quali sia stato rivolto l'invito di designazione
rimasti scoperti per qualsiasi motivo restano riservati  ai  soggetti
destinatari  di  detto invito e la mancata copertura non impedisce il
funzionamento degli organi della Fondazione.
   I  soggetti  designati  non  rappresentano  gli  enti,  organismi,
istituzioni ed amministrazioni designanti.
                               Art. 9.
   L'assemblea dei soci delibera:
    sulla elezione dei soci di sua competenza;
    sulla elezione dei componenti il consiglio di amministrazione, di
norma, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo; per le
nomine dei consiglieri l'assemblea tiene conto  della  necessita'  di
assicurare  in  consiglio  anche la presenza di esponenti in possesso
dei requisiti di professionalita' e  di  competenza  nei  settori  di
intervento dell'ente;
    sulla elezione dei componenti il collegio sindacale, di norma, in
occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo;
    annualmente,  in  sede  di  approvazione del bilancio preventivo,
sulla  misura  delle  indennita'  di  carica  per  i  componenti  del
consiglio  di amministrazione e del collegio sindacale, nonche' sulla
determinazione del rimborso - anche in  misura  forfettaria  -  delle
spese  sostenute  dagli  amministratori  e dai sindaci in ragione del
loro incarico;
    sulle   eventuali   proposte   formulate   dal    consiglio    di
amministrazione o da almeno un terzo dei soci;
    sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.
   L'assemblea,   inoltre,   esprime   il   parere   sulle  modifiche
statutarie,  sulla  proposta  di  destinazione   del   risultato   di
esercizio,    sul    regolamento   per   l'esercizio   dell'attivita'
istituzionale, nonche' sulle eventuali  deliberazioni  consiliari  di
limitazione transitoria dei settori di intervento.
                              Art. 11.
   L'assemblea  dei soci e' presieduta dal presidente, in caso di sua
mancanza o impedimento dal vice presidente ovvero da chi  sostituisce
il presidente a termini di statuto.
   Salvi  i  casi  in  cui  siano  previste  maggioranze qualificate,
l'assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel
computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.
   In caso di parita'  di  voti  prevale  il  voto  di  chi  presiede
l'assemblea.
   Per  la  elezione  dei  soci,  in  caso  di  parita'  dei voti tra
candidati che  abbiano  conseguito  la  maggioranza  stabilita  dallo
statuto,  si  procede  ad  ulteriori  votazioni  per  ballottaggio  a
maggioranza assoluta dei votanti.
   Il segretario dell'assemblea  e'  nominato  dal  presidente  della
stessa fra i soci e provvede alla redazione del verbale.
   I  verbali  delle  riunioni  vengono  firmati dal presidente e dal
segretario. Le copie e gli estratti dei verbali sono accertati con la
dichiarazione di conformita' sottoscritta dal presidente o da chi  ne
fa le veci.
                              Art. 12.
   Il consiglio di amministrazione e' composto da undici membri.
   I consiglieri vengono nominati dall'assemblea dei soci nel proprio
seno;  durano  in  carica  quattro  anni,  il  loro  mandato scade in
concomitanza all'assemblea convocata per l'approvazione del  bilancio
consuntivo e possono essere rieletti.
   La  nomina  produce  immediatamente  i  suoi effetti purche' venga
accettata  espressamente  o  implicitamente.  La  nomina  si  intende
implicitamente  accettata con la prima partecipazione ad una riunione
del consiglio di amministrazione.
   I componenti il consiglio di amministrazione debbono essere scelti
fra le  persone  piu'  rappresentative  nelle  attivita'  economiche,
professionali,    artistiche,    culturali,    secondo   criteri   di
professionalita' e competenza preferibilmente fra persone che abbiano
maturato un'adeguata esperienza nei settori di intervento  dell'ente,
devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti dalla legge per
i  partecipanti  al  capitale  degli  enti creditizi, da verificare e
valutare da parte del consiglio di amministrazione.
   Il consiglio di amministrazione  sceglie  tra  i  suoi  membri  il
presidente  ed  il  vice  presidente,  che durano in carica sino alla
scadenza del loro mandato consiliare.
   Non possono ricoprire la carica  di  consigliere  coloro  che,  in
qualsiasi  momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto
o la qualita' di socio, i dipendenti in  servizio  della  Fondazione,
della  societa'  bancaria  conferitaria o di societa' da quest'ultima
partecipate.  La  decadenza  viene   accertata   dal   consiglio   di
amministrazione  e  produce  i  suoi  effetti  dal  momento  di  tale
accertamento.
                              Art. 14.
   Il  consiglio  di  amministrazione  e'  investito  del  potere  di
compiere  tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
della Fondazione, nonche' del potere  di  deliberare  in  materia  di
modificazione   dello  statuto  della  Fondazione,  di  adozione  e/o
modificazione  del   regolamento   per   l'esercizio   dell'attivita'
istituzionale  e  di  limitazione eventuale e transitoria dei settori
d'intervento.
   Il consiglio puo' istituire commissioni  tecniche  e  scientifiche
consultive,  anche  a carattere permanente, formate da esperti scelti
fra  persone  particolarmente  competenti  nei  settori  d'intervento
dell'ente,  definendone  i  compiti,  la  durata  e  le  modalita' di
funzionamento. Possono essere chiamati a far parte delle  commissioni
tecniche   e   scientifiche   anche  i  componenti  il  consiglio  di
amministrazione ed i soci dell'ente.
   Il consiglio puo' delegare al presidente il compimento di atti  di
ordinaria amministrazione.
   Ciascun  membro del consiglio di amministrazione non puo' assumere
cariche di consigliere di amministrazione o di sindaco  effettivo  in
piu' di tre societa' o enti partecipati direttamente o indirettamente
dalla Fondazione, per le quali siano corrisposti compensi.
   L'ammontare  complessivo dei compensi annuali rivenienti a ciascun
amministratore della Fondazione per le cariche di cui  al  precedente
comma  non  potra' superare il doppio del compenso piu' alto previsto
per le cariche di cui  al  precedente  comma.  L'ammontare  eccedente
detta soglia dovra' essere attribuito alla Fondazione.
                              Art. 15.
   Il  consiglio  si  riunisce, di regola, una volta ogni tre mesi ed
ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano
richiesta per iscritto almeno tre componenti in carica, o il collegio
sindacale.
   Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da
trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno
tre  giorni  interi  prima  della  riunione, al domicilio dei singoli
componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza,
la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra
forma.
   Per la validita' delle riunioni e' necessaria  la  presenza  della
maggioranza dei componenti in carica del consiglio e di un sindaco.
   Le  deliberazioni  sono  prese a maggioranza assoluta dei votanti,
esclusi quindi dal computo gli astenuti.
   Nelle votazioni palesi, in caso di parita', prevale il voto di chi
presiede l'adunanza.
   Per  le  deliberazioni   relative   alle   modifiche   statutarie,
all'adozione   e/o  modificazioni  del  regolamento  per  l'esercizio
dell'attivita'   istituzionale,   alle   limitazioni   eventuali    e
transitorie  dei  settori d'intervento, all'acquisto od alla cessione
di partecipazioni ed allo scioglimento della Fondazione e' necessario
il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica.
   Le riunioni sono presiedute dal  presidente  o,  in  caso  di  sua
assenza  o  impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di
impedimento di entrambi, dal consigliere anziano.
   S'intende consigliere anziano colui che fa parte da maggior  tempo
ed  ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea,
il piu' anziano di eta'.
   Alle riunioni del consiglio  di  amministrazione  interviene,  con
funzioni  consultive,  il  direttore generale della societa' bancaria
conferitaria di cui all'art. 1, il quale puo' fare inserire a verbale
le proprie dichiarazioni.
   I verbali delle  sedute  del  consiglio  di  amministrazione  sono
redatti dal segretario e sono firmati dal presidente e dal segretario
stesso.  Le  copie  e  gli  estratti  dei  verbali sono accertati con
dichiarazione di conformita' sottoscritta dal presidente o da chi  ne
fa  le  veci.  La  funzione  di  segretario  puo' essere svolta da un
funzionario o dirigente della societa' bancaria Cassa di risparmio di
Saluzzo S.p.a.
   Quando il consiglio decide  di  adunarsi  in  seduta  segreta,  la
funzione   di   segretario   verra'   svolta  da  un  consigliere  di
amministrazione designato da chi presiede l'adunanza.
                              Art. 17.
   Il  collegio  sindacale  e'  composto  di  tre  sindaci   con   le
attribuzioni stabilite dagli articoli 2403 e 2407 del codice civile.
   Essi  sono  nominati dall'assemblea dei soci ed almeno uno di essi
deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.
   Assume la presidenza del collegio il sindaco iscritto nel registro
sopra richiamato; in caso di pluralita' di iscritti, il piu'  anziano
di  carica  e,  in  caso  di nomina contemporanea, il piu' anziano di
eta'.
   I sindaci durano in carica tre anni e sono confermabili;  il  loro
mandato   scade   in   concomitanza   all'assemblea   convocata   per
l'approvazione del bilancio consuntivo.
   In ogni caso i sindaci scaduti rimangono nell'ufficio fino  a  che
entrino in carica i loro successori.
   Essi   debbono   intervenire   alle   adunanze  del  consiglio  di
amministrazione.
   Il  collegio  sindacale  deve riunirsi almeno ogni trimestre; esso
delibera a  maggioranza  assoluta.  I  verbali  delle  riunioni  sono
firmati dagli intervenuti. Il sindaco che, senza giustificato motivo,
non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del
consiglio  di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provochera'
la sollecita  sostituzione  da  parte  di  chi  lo  ha  nominato,  ad
iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.
   Il  sindaco  dichiarato  decaduto  non  puo'  essere  nominato nel
triennio successivo.
   Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, potra' delegare
ciascuno dei suoi componenti ad  operare  anche  separatamente  l'uno
dall'altro.
   I  sindaci  devono  possedere i requisiti di onorabilita' previsti
dalla vigente normativa per i partecipanti  al  capitale  degli  enti
creditizi.
   Ciascun  sindaco  non puo' assumere cariche di sindaco effettivo o
di consigliere di amministrazione in piu'  di  tre  societa'  o  enti
partecipati  direttamente  o  indirettamente  dalla Fondazione, per i
quali siano corrisposti compensi.
   L'ammontare complessivo dei compensi annuali rivenienti a  ciascun
sindaco  della  Fondazione  per le cariche di cui al precedente comma
non potra' superare il doppio del compenso piu' alto previsto per  le
cariche  di  cui  al  precedente  comma.  L'ammontare eccedente detta
soglia dovra' essere attribuito alla Fondazione.
                              Art. 18.
   Al Presidente, al vice  presidente,  ai  restanti  componenti  del
consiglio  di  amministrazione  ed  ai  membri del collegio sindacale
spetta una indennita' di carica costituita da un compenso annuo fisso
in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie  di  presenza  per  la
partecipazione  alle riunioni degli organi collegiali statutariamente
previsti, nella misura determinata dall'assemblea dei soci e  secondo
modalita' di erogazione definite dal consiglio di amministrazione.
   Ai  componenti  del  consiglio  di  amministrazione e del collegio
sindacale spetta, altresi', il rimborso - anche in forma  forfettaria
- delle spese sostenute in ragione del loro incarico.
   Non  e'  consentito  il cumulo di piu' medaglie di presenza in una
medesima giornata, anche per riunioni di organi diversi.
   Agli  esperti  esterni  componenti  le  commissioni   tecniche   e
scientifiche consultive, di cui al secondo comma dell'art. 14, per le
specifiche  funzioni svolte, il gettone di presenza viene corrisposto
solo se deliberato dal consiglio di amministrazione, spetta  in  ogni
caso  il  rimborso  delle  spese sostenute per la partecipazione alle
riunioni delle suddette commissioni.
                             Titolo III
                              BILANCIO
                              Art. 19.
   L'esercizio sociale inizia il 1 luglio e si chiude  al  30  giugno
dell'anno successivo.
   Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione
redige un progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 30
giugno  dello  stesso  anno  e  lo  sottopone  al  collegio sindacale
accompagnandolo con la relativa relazione, che nel rendere conto  dei
progetti   avviati   e   realizzati   illustra   la   politica  degli
accantonamenti e degli  investimenti,  con  particolare  riguardo  al
mantenimento della sostanziale integrita' economica della Fondazione.
   Entro  il  31 ottobre di ogni anno il consiglio di amministrazione
sottopone all'assemblea  dei  soci  per  l'approvazione  il  bilancio
consuntivo,  corredato  della  relazione  propria  e  di  quella  del
collegio sindacale,  nonche'  -  per  il  parere  -  la  proposta  di
destinazione, del risultato di esercizio.
   I proventi dell'esercizio saranno cosi' destinati:
     a)  una  quota non inferiore al 10% dei proventi derivanti dalla
partecipazione  nella  societa'  per   azioni   conferitaria   verra'
accantonata, fino a quando la Fondazione ne manterra' il controllo, a
riserva  destinata  alla  sottoscrizione di aumenti di capitale della
societa' bancaria  Cassa  di  risparmio  di  Saluzzo  S.p.a.  di  cui
all'art.  1.  Tale  riserva sara' temporaneamente investita in titoli
emessi dalla  societa'  bancaria  stessa  o  in  titoli  di  Stato  o
garantiti dallo Stato;
     b)  una  quota  pari  ad  un quindicesimo dei proventi, al netto
delle spese di funzionamento e dell'accantonamento alla  riserva  per
la  sottoscrizione di aumenti di capitale della societa' conferitaria
di cui all'art. 1, e' destinata agli  scopi  previsti  dall'art.  15,
primo  comma,  della  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  e  relative
disposizioni attuative;
     c) la residua parte verra' destinata  secondo  le  deliberazioni
del  consiglio  di  amministrazione, avuto riguardo a quanto previsto
dall'art. 3.
   Il consiglio di amministrazione redige il bilancio preventivo  per
un  anno  successivo e lo sottopone, entro il 31 maggio di ogni anno,
all'assemblea dei soci per l'approvazione.
  Il bilancio preventivo e consuntivo sono  strutturati  in  modo  da
fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione
economico-finanziaria della Fondazione.
   Il  consiglio  di  amministrazione  trasmette,  entro dieci giorni
dalla approvazione, al Ministero dei tesoro - per l'approvazione - il
bilancio  preventivo  e  quello  consuntivo,  nonche'  le   eventuali
variazioni di preventivo che intervengano nel corso dell'esercizio.
                              Titolo V
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
                              Art. 21.
   In  deroga  a  quanto  disposto  dal  presente  statuto e ai sensi
dell'art. 23, comma terzo, del decreto  legislativo  n.  356  dei  20
novembre  1990,  i soci della Cassa di risparmio di Saluzzo in carica
alla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  stesso
conservano  la  qualita'  di socio della Fondazione per il periodo di
tempo previsto dallo statuto di detta Cassa di  risparmio  in  vigore
alla medesima data per i propri soci.
  Ai  componenti  degli  organi  amministrativi  e di controllo della
Fondazione  si  applicano  le   incompatibilita'   con   le   cariche
amministrative  e  di  controllo  nella societa' conferitaria e nelle
societa' ed  enti  che  con  essa  compongono  il  Gruppo  creditizio
previste  da  norme  legislative  e  regolamentari  tempo  per  tempo
vigenti. Nel caso in cui l'incompatibilita' fra piu' cariche comporti
l'opzione per una di esse, si intende che - qualora l'opzione non sia
esercitata  entro  i  termini   previsti   -   l'interessato   decade
automaticamente dalla sua carica nella Fondazione.
   I  componenti  dell'organo  di  amministrazione  ed  i  membri del
collegio sindacale, che abbiano esercitato l'opzione  per  la  carica
ricoperta  presso  la  Fondazione,  rimangono  ciascuno nella propria
carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso  alla  data
dell'opzione stessa.
   Ai  componenti  l'organo di amministrazione in carica alla data di
entrata  in  vigore  delle  modifiche  al  presente  statuto  non  si
applicano  i  requisiti  di  professionalita'  e  competenza  di  cui
all'art. 12, quarto comma, dello statuto.
   La data di scadenza del mandato  dei  consiglieri  e  dei  sindaci
attualmente  in  carica,  nonche' di quelli successivamnete nominati,
coincidera' con la  data  di  approvazione  del  bilancio  consuntivo
approvato nell'anno di scadenza di ciascun mandato.