ALLEGATO 1 ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER LA CAMPAGNA 1995 PER LE PATATE DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE. Nella sede del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, alla presenza del Ministro dott. Walter Luchetti, vista la legge sugli accordi interprofessionali del 16 marzo 1988, n. 88, tra l'Unione nazionale delle associazioni pataticoli U.N.A.PA. e l'Italpatate da una parte e le Associazioni industriali di categoria dell'altra, con l'assistenza delle organizzazioni agricole professionali (Coldiretti, Confagricoltura, CIA) e alla presenza delle Associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo; Considerando che nell'attuale scenario internazionale della trasformazione industriale delle patate destinate all'alimentazione umana, per consentire all'agricoltura e all'industria italiana di portarsi ad un livello europeo e' di primaria importanza che l'Accordo interprofessionale si mantenga nella logica di una programmazione poliennale; Si conviene: 1) il presente accordo interprofessionale rappresenta la quarta annualita' del programma gia' avviato nella campagna 1992/1993; 2) l'obiettivo di trasformazione per la presente campagna e' quantificato in 160.000 tonn.; 3) la costituzione di un fondo nazionale alimentato pariteticamente dalla parte agricola e industriale finalizzato alla realizzazione di programmi strategici per il settore agro-industriale. Si conviene pertanto il presente accordo per la campagna 1995/1996 per le patate destinate alla trasformazione industriale, in uscita dai centri di raccolta predisposti per la fornitura all'industria. Le patate oggetto del presente accordo, sono prodotte per la trasformazione industriale e non semplicemente compravendute, in quanto l'industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo produttivo che e' iniziato con la semina e terminera' con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate. Art. 1. La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo. Le associazioni industiali di categoria stipulano il presente accordo interprofessionale in nome e per conto delle aziende di trasformazione ad esse aderenti ed in nome e per conto di quelle aziende non aderenti, ma che hanno loro conferito delega scritta. Art. 2. Con il presente accordo le parti convengono che saranno stipulati tra le associazioni dei produttori riconosciute, come da elenco allegato (allegato 1) e le imprese acquirenti contratti di trasformazione per complessive tonn. 160.000 di patate. La stipula dei contratti avverra' con il sistema della vendita diretta e utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante del presente accordo (allegato 2). I contratti dovranno essere stipulati entro il 24 giugno 1995 e le quantita' saranno ripartite, in accordo tra le associazioni dei produttori, sentito il parere della parte acquirente, come risulta dal prospetto allegato (allegato 1). Le parti si riservano di verificare la contrattazione in seduta congiunta presso il Miraaf, entro il 10 luglio 1995. Qualora dalla verifica della contrattazione risultasse non collocata parte della materia prima oggetto dell'obiettivo nazionale di trasformazione, ed emergessero quantitativi contrattati, eccedenti la ripartizione per associazione di produttori, con la mediazione dell'U.N.A.PA. e dell'Italpatate, si dovra' provvedere a ripartire tali quantitativi gia' contrattati, fra altre associazioni di produttori che dispongano ancora di prodotto, nei rispetto delle necessita' delle industrie acquirenti. Le stesse provvederanno a prorogare i termini di contrattazione fino al 31 luglio 1995 al fine di conoscere l'andamento stagionale ed evitare errori di valutazione quantitativa. Art. 3. Considerato che il costo minimo di produzione delle patate in Italia e' pari a lire 230/kg e pertanto il prezzo di cessione delle patate alle industrie non potra' essere inferiore al costo minimo di produzione per le fasce A e B, si conviene: Fascia A: il prezzo della fascia A, puo' essere determinato al momento della stipula dei contratti per il prodotto di calibro superiore a 40 mm di cui alle norme di qualita' della fascia A: (vedi all. 3). Tale prezzo potra' impegnare il conferimento del 70% dei quantitativi contrattati e per il restante 30% il prezzo di cessione sara' determinato tra le parti al momento della raccolta tenuto conto delle indicazioni della commissione di cui alla fascia B e fatti salvi diversi accordi tra le parti. In alternativa si potra' determinare il prezzo di cessione per le patate definito al momento della stipula dei contratti. Tale prezzo comunque non potra' essere inferiore al costo minimo di produzione. Fascia B: il prezzo della fascia B viene fissato in lire 240/kg piu' eventale bonus e malus (medesimo della fascia A) per il prodotto di calibro superiore a 45 mm, di cui alle norme di qualita' della fascia B (vedi allegato 4). Successivamente, al momento del conferimento del prodotto, sara' determinato il prezzo di mercato delle patate, che verra' fissato da una commissione tecnica composta dai rappresentanti delle due unioni e dell'AIIPA entro un periodo di tempo non superiore ad un mese dalla raccolta, tenuta presente la media dei prezzi rilevati nel periodo della raccolta nella regione di provenienza delle patate. Gli eventuali aumenti di prezzo riscontrati determineranno un aumento pari almeno al 60% dell'aumento del prezzo stesso. In alternativa si potra' determinare il prezzo di cessione per le patate definito al momento della stipula dei contratti. Fascia B1: il prezzo della fascia B1 viene fissato in lire 220/kg per prodotto di calibro inferiore a 4 mm, di cui alle norme di qualita' della fascia B (vedi allegato 4). Successivamente, al momento del conferimento del prodotto, sara' determinato il prezzo di mercato delle patate, che verra' fissato da una commissione tecnica composta dai rappresentanti delle unioni e dell'AIIPA entro un periodo di tempo non superiore ad un mese dalla raccolta, tenuta presente la media dei prezzi rilevati nel periodo della raccolta nella regione di provenienza delle patate. Gli eventuali aumenti di prezzo riscontrati per la fascia B determineranno un aumento pari almeno al 60% dell'aumento del prezzo stesso. In alternativa si potra' determinare il prezzo di cessione per le patate definito al momento della stipula dei contratti. Fascia C: per il prodotto non adatto alla lavorazione industriale di chips e fritte, ma idoneo all'ottenimento di derivati ad uso alimentazione umana di cui alle norme di qualita' della fascia C (allegato 5), il prezzo di cessione viene fissato in lire 75/kg. Il prodotto utilizzabile con la fascia C non puo' superare il 20% dell'obiettivo di trasformazione. Tali prezzi si intendono per merce alla rinfusa. Eventuali altri condizionamenti e servizi resi se richiesti e concordati, saranno a carico dell'industria acquirente. Le parti potranno convenire in contratto che la consegna all'industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che qualora vengano resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati in contratto questi saranno a carico dell'industria. I pagamenti dovranno essere resi tramite assegni circolari non trasferibili o bonifico bancario. Art. 4. La parte acquirente assume l'obbligo di corrispondere all'associazione dei produttori venditrice il prezzo di cui all'art. 3 ed inoltre di versare lire 3/kg al fondo nazionale di cui al punto 3 della premessa. La parte agricola si impegna a versare un pari importo nel medesimo fondo. Art. 5. Nell'ambito delle obbligazioni assunte dai contraenti, nei termini dei calendari di consegna, la parte agricola si impegna a consegnare all'acquirente tutto il prodotto oggetto dell'accordo, rispondente alle norme di qualita' concordate di cui agli allegati 3, 4 e 5. La parte acquirente si impegna a: 1) ritirare la totalita' del prodotto contrattato, che risponda alle norme di qualita' concordate, entro i termini pattuiti nel contratto e nel rispetto dei calendari di consegna; 2) pagare per i quantitativi ritirati il prezzo fissato secondo le modalita' contrattuali. La parte agricola si impegna a: 1) consegnare tutto il prodotto contrattato che risponda alle norme di qualita' concordate come da allegati 3, 4 e 5. Art. 6. Per il prodotto oggetto del presente accordo, sono definite le norme di qualita' che verranno qui allegate (allegati 3, 4 e 5). Il verificarsi di eventi eccezionali che non consentiranno la consegna o il ritiro del prodotto dovranno essere comunicati nel momento in cui questi vengono rilevati alla controparte con il mezzo scritto piu' veloce. Le modalita' e i tempi di consegna saranno concordati tra le parti contraenti. Qualora alla data prevista, concordata secondo le modalita' del terzo comma del presente articolo, l'acquirente non ritirasse il prodotto contrattato, o il venditore non consegnasse secondo contratto, la parte venditrice o compratrice potra' fare verificare immediatamente dal collegio arbitrale di cui all'art. 10 i mancati ritiri o consegne. Nel caso che il collegio arbitrale accertasse l'inadempienza dell'acquirente, oppure l'inadempienza della parte venditrice, alla parte lesa sara' dovuta una somma, a titolo di penale, pari al 10% del prezzo di contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore, derivato da acquisto "in perdita" o "in sostituzione". Per la parte acquirente detto importo costituira' prova certa di pagamento anticipato a valere sul dovuto. Tale penale decade se interviene esplicito accordo tra le parti. Ferme restanti le condizioni sopra indicate, la parte venditrice potra' proporre altre varieta' alternative, in accordo con l'acquirente, anche tramite cessione parziale di contratto. Art. 7. All'atto della partenza dal centro di raccolta la parte venditrice preleva e certifica un campione rappresentativo della partita. Il controllo del prodotto ricevuto verra' effettuato secondo la seguente prassi: per le patate entrate in stabilimento fino alle ore 12, il controllo dovra' essere effettuato nel corso della stessa giornata; per le patate entrate in stabilimento dopo le ore 12, il controllo dovra' essere effettuato entro le ore 12 del giorno successivo. In caso di non rispondenza alle specifiche qualitative e quantitative previste e con l'esclusione di una variazione percentuale dell'1% in piu' o in meno sulla quantita' indicata in bolla, la parte acquirente informa, con il mezzo di comunicazione piu' rapido, la parte venditrice sull'entita' del peso, della tara e della sostanza secca. La parte venditrice deve comunicare entro 4 ore l'accettazione dei controlli. Qualora non fosse stato raggiunto un accordo fra le parti, si procedera' ad un ulteriore prelievo ed al controllo, presso lo stabilimento, di un campione contraddittorio fra le parti, che fara' testo per l'esito della controversia in atto e per l'accettazione o meno della merce. Se una partita di prodotto e' contestata e le parti non si accordano, la questione e' rimessa, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 88 del 1988, entro tre giorni alla decisione di un perito da richiedersi all'ufficio del delegato nazionale RUCIP (Regole ed usi commercio inter. europeo patate). Le spese di perizia saranno a carico della parte perdente. Art. 8. Il pagamento del prodotto avviene in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla fatturazione settimanale. Qualora l'acquirente non rispettasse i suddetti termini, sara' dovuto al venditore, per il ritardo, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto per tutto il periodo di mora. Il pagamento dell'interesse avverra' contestualmente al saldo comprensivo degli interessi maturati in aggiunta al prezzo convenuto. In fattura andranno evidenziate le quantita', le qualita' ed i prezzi relativi alle partite di prodotto consegnate. Art. 9. Sono istituiti, obbligatoriamente, centri di raccolta in cui concentrare e controllare fisicamente il prodotto da avviare alla trasformazione; i centri saranno gestiti dalle associazioni dei produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti. Art. 10. Per la soluzione delle controversie, che possano sorgere durante l'esecuzione dei contratti, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale. Esso e' formato da tre membri di cui uno e' scelto dalla parte industriale, uno dalla parte agricola ed il terzo sara' il funzionario responsabile del servizio EIMA (o un suo delegato) della regione sul cui territorio e' ubicato lo stabilimento di trasformazione. Il collegio arbitrale dovra' formulare il suo giudizio entro tre mesi dalla richiesta. Art. 11. Le industrie di trasformazione corrisponderanno all'associazione di industriali firmataria del presente accordo a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma, la somma di L. 0,75 per chilogrammo di patate, a titolo di assistenza contrattuale. Un pari importo verra' corrisposto dalle industrie di trasformazione, per lo stesso motivo, alle associazioni di produttori con cui hanno stipulato contratti. La suddetta quota non va portata in detrazione del prezzo di contratto di cui all'art. 3 e dell'integrazione di cui al protocollo aggiuntivo. Art. 12. Il presente accordo e' depositato a cura delle unioni di produttori pataticoli presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonche' presso gli assessorati all'agricoltura e all'industria delle regioni interessate. I contratti di coltivazione e vendita, saranno depositati a cura dei venditori entro quindici giorni dalla stipula, presso gli assessorati all'agricolltura delle regioni interessate, presso il MIRAAF, l'EIMA e le associazioni industriali di categoria, firmatarie del presente accordo, a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma le industrie acquirenti. Inoltre, saranno inviati all'Unione nazionale a cui aderisce l'associazione di produttori venditrice. ------------ PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO INTERPROFESSIONALE PATATE 1995 Il giorno 2 giugno 1995 presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, le Unioni nazionali dei produttori di patate U.N.A.PA., Italpatate, la Associazione di categoria degli industriali (AIIPA) con la partecipazione delle organizzazioni professionali Coldiretti, CIA e Confagricoltura, hanno sottoscritto l'accordo interprofessionale, per le patate destinate alla trasformazione industriale per la campagna 1995 nel quale viene fissato un obiettivo di trasformazione di 160.000 tonn. In ordine a quanto sopra e al fine di permettere l'applicazione delle azioni previste dal piano nazionale di intervento nel settore pataticolo l'AIMA corrispondera' direttamente: 1) alle associazioni dei produttori agricoli: a) la somma di L. 22/kg per le associazioni dei produttori situate nel nord Italia e di L. 28/kg per le associazioni dei produttori situate nel sud Italia al fine di garantire l'applicazione dell'accordo per i quantitativi sopra riportati e migliorare le caratteristiche qualitative del prodotto attraverso un'assistenza diretta alla produzione; b) la somma di L. 15/kg come sostegno ai centri di raccolta e sosta temporanea del prodotto in attesa della consegna all'industria; 2) alle unioni: a) la somma di L. 5/kg per l'attivita' di contrattazione e di coordinamento dell'accordo interprofessionale relativo alla cessione di patate alle industrie di trasformazione; b) la somma di L. 3/kg per l'attivita' di certificazione di conformita' all'accordo nazionale dei contratti stipulati tra le associazioni dei produttori e le industrie di trasformazione. Tale attivita' verra' effettuata dalle unioni nazionali alle quali le singole associazioni aderiscono; c) la somma di L. 5/kg per la gestione delle attivita' di ricerca e di produzione di seme per l'industria; 3) al fondo di cui all'art. 4 dell'accordo interprofessionale: a) la somma di L. 3/kg al fine di favorire la costituzione del fondo stesso. Per la definizione ed il controllo dei programmi strategici di cui all'art. 1 punto 3 del disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale per la campagna 1995 sara' prevista la partecipazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che avra' altresi' il compito di valutare nel suo complesso la corretta attuazione dell'accordo.