Si fa seguito al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
160  dell'11  luglio  1995, relativo all'applicazione del regolamento
(CE)  3381/94,  per  fornire  ulteriori  elementi  informativi  sulla
presentazione delle richieste di autorizzazione.
   1.   Le  richieste  di  autorizzazione  devono  essere  presentate
utilizzando l'apposito modulo comunitario (fac-simile in allegato  1)
reperibile  presso  le  camere  di  commercio,  interamente compilato
secondo le istruzioni in esso  contenute.  In  caso  di  compilazione
carente  o  errata,  la domanda sara' restituita all'operatore per le
necessarie integrazioni.
    2. I moduli devono riferirsi esclusivamente ai prodotti  indicati
nell'annesso  I alla decisione 94/942 PESC (GUCE L367 del 31 dicembre
1994), che rappresenta la lista  dei  beni  la  cui  esportazione  e'
sottoposta  ad  autorizzazione  (si  rammenta  che i prodotti possono
essere rinvenuti in piu' di una categoria). Qualora  nella  fornitura
siano  compresi  anche  prodotti di libera esportazione, e' possibile
farne menzione nella casella 23.
   3. Per le esportazioni in via definitiva relative ai  prodotti  ed
alle  destinazioni indicate nell'allegato 2, le istanze devono essere
corredate da:
    un sintetico profilo della ditta importatrice;
    una  "Dichiarazione  di  uso  finale"  redatta   dall'importatore
secondo lo schema riportato nell'allegato 3.
   L'esportatore  inoltre  deve ottenere dall'importatore l'impegno a
rilasciare, una volta ricevuta la merce, una "Dichiarazione di  presa
in carico" redatta come da copia riprodotta nell'allegato 4.
   E'  fatta  comunque  salva  la facolta' dell'ufficio di richiedere
detta documentazione anche per prodotti non specificati nell'allegato
2.
   4. Qualora nel modulo risultino compilate due o piu'  caselle  14,
nella   casella   23   deve   essere   riportato  il  valore  globale
dell'operazione.
   5. Per quanto riguarda l'esportazione di componenti di sistemi, la
casella 14 deve contenere anche la  descrizione  del  sistema  cui  i
prodotti si riferiscono.
   6.  Per  le  domande  di  proroga e/o modifica, la casella 23 deve
riportare il numero del relativo provvedimento originario ed i motivi
della richiesta.
   7. La casella 23, oltre alle segnalazioni di cui ai punti 2,  4  e
6,  puo'  essere utilizzata per le indicazioni ritenute utili ai fini
dell'esame  della   richiesta   di   autorizzazione,   tra   cui   la
specificazione  delle  quote  aggiuntive  di prodotti da esportare in
conto garanzia o le motivazioni del mancato inoltro delle copie degli
ordini o dei contratti.
   8. E' consentito  l'invio  di  allegati  quando  l'utilizzo  delle
caselle   risulta   insufficiente  a  contenere  tutti  gli  elementi
dell'operazione.