(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                            S T A T U T O
                              Titolo I
              COSTITUZIONE, SEDE, OGGETTO E PATRIMONIO
                               Art. 1.
   La Fondazione Cassa di risparmio di Carrara - di seguito  chiamata
anche Fondazione - e' un ente con piena capacita' di diritto pubblico
e  di  diritto  privato,  sottoposto alla vigilanza del Ministero del
tesoro e regolato dalla legge 30 luglio 1990,  n.  218,  dal  decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e dal presente statuto.
   Essa  e'  la  continuazione  della  Cassa  di risparmio di Carrara
istituita con decreto ducale del 18  ottobre  1843,  dalla  quale  e'
stata  scorporata l'attivita' creditizia con atto n. 78876 del notaio
Giorgio Gianaroli, in attuazione  del  progetto  di  ristrutturazione
deliberato  dal  consiglio  di  amministrazione  della Cassa stessa e
approvato con decreto ministeriale n. 435675 del 16 maggio 1992.
   La Fondazione ha la sua sede in Carrara.
                               Art. 2.
   Nella  continuita'  dello  scopo  originario  e  con   riferimento
principale   al  territorio  della  provincia  di  Massa-Carrara,  la
Fondazione attua i propri fini istituzionali di interesse pubblico  e
di   utilita'  sociale  preminentemente  nei  settori  della  ricerca
scientifica, dell'istruzione e sport, dell'arte e  cultura,  e  della
sanita',  nonche'  perseguendo  finalita'  di  sostegno  all'economia
locale, mantenendo le finalita' di assistenza, di  beneficenza  e  di
tutela  delle categorie sociali piu' deboli, attraverso le iniziative
di volta in volta ritenute piu' idonee.
   La Fondazione opera attraverso la definizione di propri  programmi
e  progetti  di  intervento  da  realizzare direttamente o tramite la
collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati.
   La Fondazione, al fine di rendere piu' efficace la propria  azione
e  per  sovvenire  in  maniera organica e programmata le esigenze del
territorio di operativita', definisce, attraverso  apposite  delibere
periodiche,  programmi  anche pluriennali di intervento, individuando
settori o sottosettori ai quali destinare le risorse tempo per  tempo
disponibili.
   La  Fondazione  amministra  il  proprio  patrimonio compiendo ogni
operazione  finanziaria,  commerciale,  mobiliare   ed   immobiliare,
consentita  dalle  leggi vigenti e dal presente statuto, utile per il
conseguimento dei fini istituzionali. Sono preclusi  alla  Fondazione
l'esercizio   diretto   dell'impresa   bancaria   e  il  possesso  di
partecipazioni di controllo  nel  capitale  di  societa'  bancarie  o
finanziarie   diverse   dalle   societa'   per  azioni  conferitarie.
Partecipazioni, anche di controllo, in societa' operanti  in  settori
diversi  da quelli indicati nel presente comma possono essere assunte
qualora siano strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali.
   La Fondazione puo' realizzare gli scopi statutari  anche  mediante
l'assunzione di pubblici servizi in regime di concessione.
   La   Fondazione   puo'  costituire  persone  giuridiche  ai  sensi
dell'art. 12 del  codice  civile  in  relazione  alla  necessita'  di
specializzare le finalita' dei singoli settori di intervento.
   La Fondazione puo' contrarre debiti con ciascuna delle societa' in
cui  detiene  partecipazioni  o ricevere garanzie dalle stesse per un
ammontare massimo pari al  10%  del  proprio  patrimonio.  Il  limite
globale  massimo di indebitamento, di ricevimento e di prestazione di
garanzie  non  deve  superare  l'importo  pari  al  20%  del  proprio
patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.
                               Art. 3.
   Il patrimonio della Fondazione, costituito inizialmente dal valore
della  partecipazione  nella societa' conferitaria Cassa di risparmio
di Carrara S.p.a., si incrementa di norma, per effetto di:
    accantonamenti  a  fondi  di   riserva   comunque   destinati   e
denominati;
    avanzi   di  gestione  non  destinati  a  finanziare  l'attivita'
erogativa;
    beni mobili ed immobili e  qualsiasi  altro  cespite  o  utilita'
oggetto di liberalita' effettuate da soggetti pubblici o privati.
                               Art. 4.
   La    Fondazione   provvede   alla   realizzazione   degli   scopi
istituzionali con:
    i proventi e le rendite  derivanti  della  gestione  del  proprio
patrimonio,  detratte  le spese di funzionamento e gli accantonamenti
destinati alla riserva di cui al comma seguente;
    le  eventuali  liberalita'  non  destinate   a   incremento   del
patrimonio.
   Una  quota  non  inferiore  al  10%  dei  proventi e delle rendite
derivanti dalla gestione del  proprio  patrimonio  e'  accantonata  a
riserva straordinaria.
   Nel  perseguimento  delle  finalita'  e  degli  scopi statutari la
Fondazione  ha  cura  di   mantenere   l'integrita'   economica   del
patrimonio.
   Una  quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi, al netto
delle spese di  funzionamento  e  dell'accantonamento  a  riserva  e'
destinata  agli  scopi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 11
agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni attuative.
                              Titolo II
                       ORGANI DELLA FONDAZIONE
                               Art. 5.
   Sono organi della Fondazione:
    il consiglio di amministrazione;
    il presidente;
    il collegio dei sindaci.
                    CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                               Art. 6.
   Il consiglio di amministrazione e' composto  dal  presidente,  dal
vice presidente e da nove consiglieri.
   Il  presidente e il vice presidente sono nominati dal consiglio di
amministrazione tra  le  personalita',  anche  esterne  al  consiglio
stesso,   piu'   rappresentative   nelle   attivita'   professionali,
scientifiche e culturali della
provincia di Massa-Carrara. Essi durano in carica 4 anni  dalla  data
di accettazione della carica stessa e possono essere confermati.
   I consiglieri sono nominati:
    due  dall'amministrazione comunale di Carrara, fra persone nate o
residenti nel comune di Carrara;
    uno dall'amministrazione comunale di Massa, fra  persone  nate  o
residenti nel comune di Massa;
    uno  dall'amministrazione  provinciale  di  Massa  e Carrara, fra
persone nate o residenti nei comuni della Lunigiana;
    due  dalla  camera  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura  di Massa e Carrara, di cui almeno uno fra persone nate o
residenti nel comune di Carrara;
    due dalla Associazione  delle  casse  di  risparmio  italiane  su
indicazione  del presidente della Fondazione, sentito il consiglio di
amministrazione, di cui almeno uno fra persone nate o  residenti  nel
comune di Carrara;
    uno  dal  prefetto di Massa Carrara, fra persone nate o residenti
nel comune di Carrara.
   I consiglieri durano in  carica  quattro  anni  e  possono  essere
nuovamente confermati.
   La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi
della Fondazione, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.
   Il  presidente,  il  vice presidente e i consiglieri devono essere
scelti,   secondo   criteri   di   professionalita'   e   competenza,
preferibilmente   fra  persone  che  abbiano  maturato  una  adeguata
esperienza nei settori di intervento dell'ente  e  devono  essere  in
possesso   dei  requisiti  di  onorabilita'  previsti  dalla  vigente
normativa per i partecipanti al capitale delle banche.
   Nel caso in cui il  presidente  e/o  il  vice  presidente  vengano
nominati  tra  i  componenti  il consiglio di amministrazione, l'ente
designante del  consigliere  eletto  alla  carica,  provvedera'  alla
surroga  di  altro  consigliere,  entro  i termini e con le modalita'
previste dal successivo comma 9.
   I membri nominati  in  surrogazione  di  coloro  che  venissero  a
mancare  per morte, dimissione, perche' eletti alla presidenza o vice
presidenza, o altre cause, restano in carica per  la  durata  residua
del mandato dei loro predecessori.
   Alla scadenza del loro mandato si applicano indistintamente per il
presidente,  il  vice  presidente e tutti i consiglieri le previsioni
della  vigente  normativa  in  materia  di   proroga   degli   organi
amministrativi.  Qualora l'ente cui compete la nomina non vi provveda
entro sessanta giorni dalla  scadenza  del  mandato,  il  consigliere
viene  nominato  mediante  cooptazione  da parte del consiglio per la
durata di cui al terzo comma dei presente articolo. A  tal  fine,  il
presidente,  almeno  sessanta giorni prima della scadenza del mandato
dei singoli consiglieri, provvede a darne  comunicazione  all'ente  o
all'organo  cui  spetta  procedere alla nomina, indicando il settore,
previamente individuato dal consiglio, nel quale  il  nominando  deve
aver maturato i requisiti di professionalita' e competenza.
   Non  possono  ricoprire  la  carica  di consigliere coloro che, in
qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto,
i  dipendenti  in   servizio   della   Fondazione,   delle   societa'
conferitarie  o  di  societa' da queste ultime partecipate nonche' il
coniuge di detti dipendenti. La decadenza  opera  immediatamente  con
dichiarazione del consiglio di amministrazione.
   Decade  altresi'  il consigliere che senza giustificato motivo non
intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio;  in
tal caso il consigliere non puo' essere rinominato per un quadriennio
dalla data della dichiarazione della decadenza.
                               Art. 7.
   Il  consiglio  di amministrazione viene convocato almeno una volta
ogni trimestre e ogni qualvolta il presidente lo ritenga  necessario,
presso   la  sede  della  Fondazione  o  altrove  ad  iniziativa  del
presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del  giorno,
con  avviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata al domicilio dei
singoli componenti il consiglio di amministrazione e il collegio  dei
sindaci  almeno cinque giorni prima della data stabilita. Fatti salvi
casi di urgenza per  i  quali  tale  termine  e'  ridotto  ad  almeno
ventiquattro ore a mezzo telegramma.
   I  consiglieri  in  numero  di  almeno  quattro  o il collegio dei
sindaci possono chiedere  la  convocazione  del  consiglio  indicando
l'oggetto su cui deliberare.
                               Art. 8.
   Per  la  validita' delle riunioni del consiglio di amministrazione
e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
   Le riunioni sono presiedute dal presidente,  o,  in  caso  di  sua
assenza  o  impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di
impedimento  di  entrambi,   dal   consigliere   anziano.   S'intende
consigliere   anziano   colui   che  fa  parte  da  maggior  tempo  e
ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea,  il
piu' anziano di eta'.
   Per la validita' delle deliberazioni, salvo diversa previsione del
presente  statuto,  e' richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei
presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.
   Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.
   Le votazioni su questioni  riguardanti  i  componenti  gli  organi
della   Fondazione,   nonche'   quelle  relative  a  designazioni  di
rappresentanti in seno ad organi di societa' o  enti  partecipati  (e
comunque per qualsiasi altra deliberazione quando sia richiesta dalla
maggioranza  assoluta dei presenti) si effettuano per scheda segreta,
salvo che avvengano per unanime acclamazione.
   In caso di  parita',  nelle  votazioni  segrete,  la  proposta  si
ritiene non accolta.
   Alle  riunioni partecipa il segretario generale, o, in sua assenza
o impedimento, chi lo sostituisce, il quale redige il verbale.
   Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungera'
da segretario il consigliere che verra'  designato  da  chi  presiede
l'adunanza;  il  verbale sara' trascritto in apposito libro custodito
dal presidente.
                               Art. 9.
   Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni  di
legge   e   di  statuto,  provvede  alla  ordinaria  e  straordinaria
amministrazione  e  alla   sorveglianza   sul   funzionamento   della
Fondazione  al  fine  del  perseguimento  degli scopi istituzionali e
della difesa del valore del patrimonio della stessa.
   Il consiglio puo' delegare proprie attribuzioni al presidente e al
segretario generale determinando i limiti della delega.
   Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovra' essere data
notizia al consiglio secondo le modalita' da questo fissate.
   Sono  di  esclusiva  competenza   del   consiglio   le   decisioni
concernenti:
    il  regolamento  con  la  maggioranza  di  due terzi, arrotondata
all'unita' superiore, dei componenti in carica;
    la nomina del presidente e del vice presidente;
    la nomina dei membri del collegio sindacale, secondo la normativa
prevista dall'art. 11 del presente statuto;
    la determinazione della misura delle indennita' di carica  per  i
componenti  il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale,
nonche' le modalita'  di  determinazione  del  rimborso  delle  spese
sostenute  dagli  amministratori  e  dai  sindaci in ragione del loro
incarico;
    la modifica dello  statuto  da  attuarsi  ai  sensi  delle  leggi
vigenti  in materia con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla
unita' superiore, dei componenti in carica;
    la  determinazione  degli  indirizzi  generali  dell'attivita'  e
dell'organizzazione della Fondazione;
    la  dichiarazione  di  decadenza  di  consiglieri  e  sindaci ove
prevista;
    la  nomina  e  la  revoca  del  segretario  generale,  ovvero  la
attribuzione  e la revoca delle funzioni di segretario generale ad un
consigliere, e di chi lo sostituisce;
    la costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee
o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la  durata
e i compensi per i componenti esterni;
    l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;
    l'acquisto  e la cessione di azioni delle societa' conferitarie e
la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione  relativamente  alle
stesse, da effettuarsi a norma di legge;
    l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;
    la designazione o la nomina di persone a cariche presso societa'
o enti;
    la  determinazione  formale o convenzionale di patti e accordi in
genere relativi alla amministrazione di societa' partecipate;
    la promozione di azioni davanti a  organi  giurisdizionali  e  la
resistenza alle stesse;
    la  predisposizione  e  l'approvazione  dei  bilanci preventivi e
consuntivi annuali nonche' la sistemazione degli eventuali  avanzi  o
disavanzi di esercizio;
    la determinazione dei criteri e delle modalita' per le erogazioni
alle finalita' istituzionali.
   Il  consiglio  puo'  istituire commissioni tecniche e scientifiche
consultive anche a carattere permanente formate  da  esperti,  scelti
fra  persone  particolarmente  competenti  nei  settori di intervento
dell'ente,  definendone  i  compiti,  la  durata,  le  modalita'   di
funzionamento e determinandone il compenso.
   Possono  essere chiamati a fare parte delle commissioni tecniche e
scientifiche anche i componenti il consiglio di amministrazione.
                             PRESIDENTE
                              Art. 10.
   Il presidente ha la  rappresentanza  legale  della  Fondazione  di
fronte  ai  terzi  e  in giudizio. Convoca e presiede il consiglio di
amministrazione,  fissandone  l'ordine  del  giorno,   vigila   sulla
esecuzione  delle  deliberazioni  di questo e sul conseguimento delle
finalita' istituzionali; il presidente  ha  la  facolta'  inoltre  di
nominare  avvocati  e  procuratori per rappresentare la Fondazione in
giudizio e di dare mandati per rendere dichiarazioni di terzo nonche'
di  rilasciare  dichiarazioni  di terzo nonche' di rilasciare procure
speciali a terzi.
   In situazioni di urgenza improrogabile, d'intesa con il segretario
generale, il presidente puo' adottare i provvedimenti  necessari  dei
quali deve riferire al consiglio nella prima riunione.
   In  caso  di  assenza o impedimento del presidente, le funzioni di
questo  previste  dal  presente  statuto  sono  adempiute  dal   vice
presidente  ovvero,  in  assenza  o  impedimento anche di questi, dal
consigliere anziano ai sensi del precedente art. 8.
   Il presidente, il quale puo' farsi coadiuvare dal vice  presidente
nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  ha la facolta', sentito il
consiglio, di delegare di volta in volta,  in  occasione  di  singoli
atti   o   affari   o  permanentemente  per  categorie  di  atti,  la
rappresentanza della Fondazione ad altri componenti  il  consiglo  di
amministrazione.
   Di  fronte  ai  terzi  la  firma  di chi sostituisce il presidente
costituisce prova della mancanza o dell'impedimento del presidente.
                        COLLEGIO DEI SINDACI
                              Art. 11.
   Il  collegio  sindacale  e'  composto  da  tre  sindaci   con   le
attribuzioni   stabilite   dalla   legge  n.  218/1990,  dal  decreto
legislativo  n.  356/1990,  dal  presente  statuto   e,   in   quanto
applicabili, dagli articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile.
   I  membri  del  collegio  sindacale sono nominati dal consiglio di
amministrazione tra gli iscritti nel registro dei revisori  contabili
della  provincia  di  Massa-Carrara: uno verra' scelto all'interno di
una terna proposta dall'ordine provinciale dei dottori commercialisti
di Massa-Carrara; uno verra' scelto all'interno di una terna proposta
dall'albo dei ragionieri e periti commerciali di  Massa-Carrara;  uno
verra'  scelto  tra  nominativi  proposti  dal comune di Carrara. Ove
l'ente, l'ordine e l'albo suddetti  non  effettuino  le  designazioni
entro  sessanta  giorni  dalla richiesta, la nomina verra' effettuata
dal consiglio di amministrazione. Assume la carica di presidente  del
collegio il piu' anziano in carica ovvero, in caso di pari anzianita'
in carica, il piu' anziano di eta'.
   I  sindaci  restano  in  carica  per  tre  anni  e  possono essere
nuovamente nominati.
   Ad essi si applicano le  disposizioni  relative  ai  requisiti  di
onorabilita'  previste  dalla vigente normativa per i partecipanti al
capitale delle banche.
   Alla scadenza del loro mandato si applicano  le  previsioni  della
vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi.
   I  sindaci  devono  intervenire  alle  adunanze  del  consiglio di
amministrazione.
   Il collegio sindacale deve  riunirsi  almeno  ogni  trimestre.  Le
deliberazioni  sono  adottate a maggioranza assoluta. I verbali delle
riunioni sono firmati dagli intervenuti.
   Il sindaco che, senza giustificato motivo,  non  partecipi  a  tre
riunioni  consecutive  del  collegio  sindacale  o  del  consiglio di
amministrazione decade dall'ufficio.
   In ogni caso in cui e' prevista, la decadenza e'  pronunciata  dal
consiglio  di  amministrazione,  ad iniziativa del presidente, dovra'
sollecitamente essere chiesta la sostituzione del sindaco decaduto da
parte di chi lo ha nominato.
   Il  sindaco  dichiarato  decaduto  non  puo'  essere  nominato nel
triennio successivo.
   Il  collegio  sindacale,  all'atto  dell'insediamento,  deleghera'
ciascuno  dei  suoi  componenti  a  operare anche separatamente l'uno
dall'altro.
                             Titolo III
                    CUMULO DI CARICHE - COMPENSI
                              Art. 12.
   Per il presidente, il vice  presidente,  i  consiglieri  e  per  i
sindaci  si  applicano  i  divieti di cumulo con altre cariche di cui
alla lettera e) dell'art. 12  del  decreto  legislativo  20  novembre
1990, n. 356, e successive modifiche ed integrazioni.
   Comunque  essi non possono ricoprire piu' di tre cariche in organi
di societa' o enti partecipati direttamente  o  indirettamente  dalla
Fondazione.
                              Art. 13.
   Al  presidente,  al  vice  presidente,  ed  ai  consiglieri spetta
un'indennita' di carica, costituita da un  compenso  annuo  fisso  in
rapporto  alle  funzioni  svolte  e  da  medaglie  di presenza per la
partecipazione a riunioni degli organi collegiali  deliberanti  della
Fondazione, nella misura e con le modalita' determinate dal consiglio
di amministrazione, sentito il collegio sindacale.
   Qualora  ad  un  consigliere  vengano  attribuite  le  funzioni di
segretario   generale   allo   stesso   potra'   essere   corrisposta
un'integrazione  al  compenso  fisso  nella misura e con le modalita'
determinate dal consiglio di  amministrazione,  sentito  il  collegio
sindacale.
   Ai componenti il collegio sindacale spetta un compenso annuo fisso
in  rapporto  alle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per la
partecipazione alle  riunioni  degli  organi  collegiali  deliberanti
della  Fondazione,  nella  misura  e con le modalita' determinate dal
consiglio di amministrazione tenuto conto delle tariffe professionali
vigenti per lo svolgimento delle funzioni sindacali.
   Ad essi spetta altresi' il rimborso, anche  in  forma  forfetaria,
delle spese sostenute in ragione del loro incarico.
   I  compensi  di  cui al primo comma sono cumulabili con i compensi
previsti  per   le   cariche   di   componente   del   consiglio   di
amministrazione  e  del  collegio  sindacale in societa' partecipate,
direttamente o indirettamente, dalla  Fondazione  -  fatto  salvo  il
disposto  dell'art.  12,  primo  comma,  dello statuto - nella misura
massima rappresentata dal doppio del compenso piu'  alto  tra  quelli
previsti  per  tali  cariche.  L'importo  eccedente  tale misura deve
essere riversato alla Fondazione.
                              Titolo IV
                         SEGRETARIO GENERALE
                              Art. 14.
   Il segretario generale e' il capo degli  uffici  e  del  personale
della  Fondazione  dei  quali  si avvale per lo svolgimento delle sue
attribuzioni.  Egli  partecipa  alle  riunioni   del   consiglio   di
amministrazione  con  funzioni  consultive  e  propositive e puo' far
inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
   Provvede  a istruire gli atti per le deliberazioni stesse firmando
la corrispondenza e gli atti relativi. Inoltre compie ogni  atto  per
il quale abbia avuto delega dal consiglio.
   In  caso  di  assenza  o  impedimento  del segretario generale, ne
adempie le funzioni la persona all'uopo  delegata  dal  consiglio  di
amministrazione.
   Di  fronte  ai  terzi  la  firma  di chi sostituisce il segretario
generale  costituisce  prova  della  assenza  o  dell'impedimento  di
questi.
   Le funzioni di segretario generale possono essere attribuite anche
ad  un  consigliere  della  Fondazione o ad un dipendente di societa'
partecipate dalla Fondazione.
   Qualora segretario generale sia  nominato  il  direttore  generale
della societa' conferitaria, per la funzione puo' essere riconosciuto
il rimborso delle spese sostenute, anche in misura forfetaria.
                              Titolo V
            BILANCIO, DURATA, SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE
                              Art. 15.
   L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
   Entro   il   mese   di  ottobre  di  ogni  anno  il  consiglio  di
amministrazione predispone e approva il bilancio preventivo  relativo
all'esercizio  successivo  e  entro  dieci  giorni  lo  trasmette  al
Ministero del tesoro. A quest'ultimo devono essere trasmesse  per  la
relativa   approvazione   anche   le  variazioni  di  preventivo  che
intervengono nel corso dell'esercizio.
   Entro tre mesi dal termine, sentita la relazione del collegio  dei
sindaci  sul  rendiconto  del  segretario  generale,  il consiglio di
amministrazione  predispone  e  approva  il  bilancio  dell'esercizio
chiuso   il   31   dicembre  e,  unitamente  alla  propria  relazione
sull'evoluzione della situazione tecnica e patrimoniale  dell'ente  e
alla   proposta  di  sistemazione  dell'avanzo  o  del  disavanzo  di
gestione, lo trasmette entro dieci giorni al Ministero del tesoro.
   Ad ogni fine i bilanci divengono esecutivi con  l'approvazione  ai
sensi di legge.
                              Art. 16.
   La Fondazione ha durata illimitata. Essa, tuttavia, oltre a essere
liquidata  nei  casi e secondo le modalita' previste dalla legge, con
decisione  unanime   del   consiglio   di   amministrazione   e   con
l'approvazione  del Ministero del tesoro, puo' trasformarsi, fondersi
o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un  altro  o  con
altri enti pubblici originati dagli enti di cui alle lettere d) ed e)
dell'art.  5  del  regio  decreto-legge  12  marzo  1935,  n.  375, e
successive  modificazioni  e  integrazioni,   per   conseguire   piu'
efficacemente scopi riconducibili alle finalita' istituzionali.
   In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, il patrimonio
netto  residuante  dopo soddisfatte tutte le obbligazioni deve essere
destinato  alla  realizzazione  di  opere  di  pubblica  utilita'   a
vantaggio   delle  popolazioni  del  territorio  ove  operava  l'ente
originario, da individuarsi  da  una  commissione  costituita  presso
l'Associazione  fra  le  Casse  di risparmio italiane, presieduta dal
presidente di questa  e  integrata  da  qualificati  esponenti  delle
diverse  realta'  del territorio nominati dai prefetti delle province
interessate.
                              Titolo VI
                          NORME TRANSITORIE
   Il  presidente,  il vice presidente, i componenti del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale in carica  alla  data  della
deliberazione  del presente statuto permangono ciascuno nella propria
carica presso la Fondazione fino alla scadenza dei rispettivi mandati
in corso alla data stessa; ad essi si applicano le norme di legge  in
materia   di   prorogatio  degli  organi  amministrativi  nonche'  la
normativa sulle incompatibilita' di cui  all'art.  12,  primo  comma,
dello statuto.
   Ai  componenti  l'organo di amministrazione in carica alla data di
entrata  in  vigore  delle  modifiche  al  presente  statuto  non  si
applicano  i  requisiti  di  professionalita'  e  competenza  di  cui
all'art. 6.
   L'esercizio nel quale  entrera'  in  vigore  il  presente  statuto
verra'  prorogato  al  31  dicembre  e  avra'  pertanto  la durata di
quindici mesi. Il consiglio, di conseguenza, provvedera' a modificare
il bilancio di previsione all'epoca vigente.
   La data di entrata  in  vigore  del  presente  statuto  e'  quella
determinata con approvazione del Ministro del tesoro.