ALLEGATO S T A T U T O Titolo I COSTITUZIONE, SEDE, OGGETTO E PATRIMONIO Art. 1. La Fondazione Cassa di risparmio di Carrara - di seguito chiamata anche Fondazione - e' un ente con piena capacita' di diritto pubblico e di diritto privato, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e regolato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e dal presente statuto. Essa e' la continuazione della Cassa di risparmio di Carrara istituita con decreto ducale del 18 ottobre 1843, dalla quale e' stata scorporata l'attivita' creditizia con atto n. 78876 del notaio Giorgio Gianaroli, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa e approvato con decreto ministeriale n. 435675 del 16 maggio 1992. La Fondazione ha la sua sede in Carrara. Art. 2. Nella continuita' dello scopo originario e con riferimento principale al territorio della provincia di Massa-Carrara, la Fondazione attua i propri fini istituzionali di interesse pubblico e di utilita' sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione e sport, dell'arte e cultura, e della sanita', nonche' perseguendo finalita' di sostegno all'economia locale, mantenendo le finalita' di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali piu' deboli, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute piu' idonee. La Fondazione opera attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati. La Fondazione, al fine di rendere piu' efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operativita', definisce, attraverso apposite delibere periodiche, programmi anche pluriennali di intervento, individuando settori o sottosettori ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili. La Fondazione amministra il proprio patrimonio compiendo ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare, consentita dalle leggi vigenti e dal presente statuto, utile per il conseguimento dei fini istituzionali. Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio diretto dell'impresa bancaria e il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di societa' bancarie o finanziarie diverse dalle societa' per azioni conferitarie. Partecipazioni, anche di controllo, in societa' operanti in settori diversi da quelli indicati nel presente comma possono essere assunte qualora siano strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali. La Fondazione puo' realizzare gli scopi statutari anche mediante l'assunzione di pubblici servizi in regime di concessione. La Fondazione puo' costituire persone giuridiche ai sensi dell'art. 12 del codice civile in relazione alla necessita' di specializzare le finalita' dei singoli settori di intervento. La Fondazione puo' contrarre debiti con ciascuna delle societa' in cui detiene partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse per un ammontare massimo pari al 10% del proprio patrimonio. Il limite globale massimo di indebitamento, di ricevimento e di prestazione di garanzie non deve superare l'importo pari al 20% del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato. Art. 3. Il patrimonio della Fondazione, costituito inizialmente dal valore della partecipazione nella societa' conferitaria Cassa di risparmio di Carrara S.p.a., si incrementa di norma, per effetto di: accantonamenti a fondi di riserva comunque destinati e denominati; avanzi di gestione non destinati a finanziare l'attivita' erogativa; beni mobili ed immobili e qualsiasi altro cespite o utilita' oggetto di liberalita' effettuate da soggetti pubblici o privati. Art. 4. La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con: i proventi e le rendite derivanti della gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti destinati alla riserva di cui al comma seguente; le eventuali liberalita' non destinate a incremento del patrimonio. Una quota non inferiore al 10% dei proventi e delle rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio e' accantonata a riserva straordinaria. Nel perseguimento delle finalita' e degli scopi statutari la Fondazione ha cura di mantenere l'integrita' economica del patrimonio. Una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento a riserva e' destinata agli scopi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni attuative. Titolo II ORGANI DELLA FONDAZIONE Art. 5. Sono organi della Fondazione: il consiglio di amministrazione; il presidente; il collegio dei sindaci. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 6. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, dal vice presidente e da nove consiglieri. Il presidente e il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione tra le personalita', anche esterne al consiglio stesso, piu' rappresentative nelle attivita' professionali, scientifiche e culturali della provincia di Massa-Carrara. Essi durano in carica 4 anni dalla data di accettazione della carica stessa e possono essere confermati. I consiglieri sono nominati: due dall'amministrazione comunale di Carrara, fra persone nate o residenti nel comune di Carrara; uno dall'amministrazione comunale di Massa, fra persone nate o residenti nel comune di Massa; uno dall'amministrazione provinciale di Massa e Carrara, fra persone nate o residenti nei comuni della Lunigiana; due dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa e Carrara, di cui almeno uno fra persone nate o residenti nel comune di Carrara; due dalla Associazione delle casse di risparmio italiane su indicazione del presidente della Fondazione, sentito il consiglio di amministrazione, di cui almeno uno fra persone nate o residenti nel comune di Carrara; uno dal prefetto di Massa Carrara, fra persone nate o residenti nel comune di Carrara. I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere nuovamente confermati. La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi della Fondazione, degli enti dai quali proviene la nomina stessa. Il presidente, il vice presidente e i consiglieri devono essere scelti, secondo criteri di professionalita' e competenza, preferibilmente fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento dell'ente e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche. Nel caso in cui il presidente e/o il vice presidente vengano nominati tra i componenti il consiglio di amministrazione, l'ente designante del consigliere eletto alla carica, provvedera' alla surroga di altro consigliere, entro i termini e con le modalita' previste dal successivo comma 9. I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissione, perche' eletti alla presidenza o vice presidenza, o altre cause, restano in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori. Alla scadenza del loro mandato si applicano indistintamente per il presidente, il vice presidente e tutti i consiglieri le previsioni della vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi. Qualora l'ente cui compete la nomina non vi provveda entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato, il consigliere viene nominato mediante cooptazione da parte del consiglio per la durata di cui al terzo comma dei presente articolo. A tal fine, il presidente, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei singoli consiglieri, provvede a darne comunicazione all'ente o all'organo cui spetta procedere alla nomina, indicando il settore, previamente individuato dal consiglio, nel quale il nominando deve aver maturato i requisiti di professionalita' e competenza. Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto, i dipendenti in servizio della Fondazione, delle societa' conferitarie o di societa' da queste ultime partecipate nonche' il coniuge di detti dipendenti. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione. Decade altresi' il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in tal caso il consigliere non puo' essere rinominato per un quadriennio dalla data della dichiarazione della decadenza. Art. 7. Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno una volta ogni trimestre e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, presso la sede della Fondazione o altrove ad iniziativa del presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata al domicilio dei singoli componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci almeno cinque giorni prima della data stabilita. Fatti salvi casi di urgenza per i quali tale termine e' ridotto ad almeno ventiquattro ore a mezzo telegramma. I consiglieri in numero di almeno quattro o il collegio dei sindaci possono chiedere la convocazione del consiglio indicando l'oggetto su cui deliberare. Art. 8. Per la validita' delle riunioni del consiglio di amministrazione e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le riunioni sono presiedute dal presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere anziano. S'intende consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il piu' anziano di eta'. Per la validita' delle deliberazioni, salvo diversa previsione del presente statuto, e' richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede. Per le votazioni si procede a dichiarazione palese. Le votazioni su questioni riguardanti i componenti gli organi della Fondazione, nonche' quelle relative a designazioni di rappresentanti in seno ad organi di societa' o enti partecipati (e comunque per qualsiasi altra deliberazione quando sia richiesta dalla maggioranza assoluta dei presenti) si effettuano per scheda segreta, salvo che avvengano per unanime acclamazione. In caso di parita', nelle votazioni segrete, la proposta si ritiene non accolta. Alle riunioni partecipa il segretario generale, o, in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce, il quale redige il verbale. Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungera' da segretario il consigliere che verra' designato da chi presiede l'adunanza; il verbale sara' trascritto in apposito libro custodito dal presidente. Art. 9. Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione e alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa. Il consiglio puo' delegare proprie attribuzioni al presidente e al segretario generale determinando i limiti della delega. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovra' essere data notizia al consiglio secondo le modalita' da questo fissate. Sono di esclusiva competenza del consiglio le decisioni concernenti: il regolamento con la maggioranza di due terzi, arrotondata all'unita' superiore, dei componenti in carica; la nomina del presidente e del vice presidente; la nomina dei membri del collegio sindacale, secondo la normativa prevista dall'art. 11 del presente statuto; la determinazione della misura delle indennita' di carica per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, nonche' le modalita' di determinazione del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori e dai sindaci in ragione del loro incarico; la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unita' superiore, dei componenti in carica; la determinazione degli indirizzi generali dell'attivita' e dell'organizzazione della Fondazione; la dichiarazione di decadenza di consiglieri e sindaci ove prevista; la nomina e la revoca del segretario generale, ovvero la attribuzione e la revoca delle funzioni di segretario generale ad un consigliere, e di chi lo sostituisce; la costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata e i compensi per i componenti esterni; l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili; l'acquisto e la cessione di azioni delle societa' conferitarie e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge; l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni; la designazione o la nomina di persone a cariche presso societa' o enti; la determinazione formale o convenzionale di patti e accordi in genere relativi alla amministrazione di societa' partecipate; la promozione di azioni davanti a organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse; la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali nonche' la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio; la determinazione dei criteri e delle modalita' per le erogazioni alle finalita' istituzionali. Il consiglio puo' istituire commissioni tecniche e scientifiche consultive anche a carattere permanente formate da esperti, scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento dell'ente, definendone i compiti, la durata, le modalita' di funzionamento e determinandone il compenso. Possono essere chiamati a fare parte delle commissioni tecniche e scientifiche anche i componenti il consiglio di amministrazione. PRESIDENTE Art. 10. Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di questo e sul conseguimento delle finalita' istituzionali; il presidente ha la facolta' inoltre di nominare avvocati e procuratori per rappresentare la Fondazione in giudizio e di dare mandati per rendere dichiarazioni di terzo nonche' di rilasciare dichiarazioni di terzo nonche' di rilasciare procure speciali a terzi. In situazioni di urgenza improrogabile, d'intesa con il segretario generale, il presidente puo' adottare i provvedimenti necessari dei quali deve riferire al consiglio nella prima riunione. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni di questo previste dal presente statuto sono adempiute dal vice presidente ovvero, in assenza o impedimento anche di questi, dal consigliere anziano ai sensi del precedente art. 8. Il presidente, il quale puo' farsi coadiuvare dal vice presidente nell'esercizio delle proprie funzioni, ha la facolta', sentito il consiglio, di delegare di volta in volta, in occasione di singoli atti o affari o permanentemente per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione ad altri componenti il consiglo di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova della mancanza o dell'impedimento del presidente. COLLEGIO DEI SINDACI Art. 11. Il collegio sindacale e' composto da tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile. I membri del collegio sindacale sono nominati dal consiglio di amministrazione tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili della provincia di Massa-Carrara: uno verra' scelto all'interno di una terna proposta dall'ordine provinciale dei dottori commercialisti di Massa-Carrara; uno verra' scelto all'interno di una terna proposta dall'albo dei ragionieri e periti commerciali di Massa-Carrara; uno verra' scelto tra nominativi proposti dal comune di Carrara. Ove l'ente, l'ordine e l'albo suddetti non effettuino le designazioni entro sessanta giorni dalla richiesta, la nomina verra' effettuata dal consiglio di amministrazione. Assume la carica di presidente del collegio il piu' anziano in carica ovvero, in caso di pari anzianita' in carica, il piu' anziano di eta'. I sindaci restano in carica per tre anni e possono essere nuovamente nominati. Ad essi si applicano le disposizioni relative ai requisiti di onorabilita' previste dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche. Alla scadenza del loro mandato si applicano le previsioni della vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi. I sindaci devono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio. In ogni caso in cui e' prevista, la decadenza e' pronunciata dal consiglio di amministrazione, ad iniziativa del presidente, dovra' sollecitamente essere chiesta la sostituzione del sindaco decaduto da parte di chi lo ha nominato. Il sindaco dichiarato decaduto non puo' essere nominato nel triennio successivo. Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, deleghera' ciascuno dei suoi componenti a operare anche separatamente l'uno dall'altro. Titolo III CUMULO DI CARICHE - COMPENSI Art. 12. Per il presidente, il vice presidente, i consiglieri e per i sindaci si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera e) dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modifiche ed integrazioni. Comunque essi non possono ricoprire piu' di tre cariche in organi di societa' o enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione. Art. 13. Al presidente, al vice presidente, ed ai consiglieri spetta un'indennita' di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione a riunioni degli organi collegiali deliberanti della Fondazione, nella misura e con le modalita' determinate dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale. Qualora ad un consigliere vengano attribuite le funzioni di segretario generale allo stesso potra' essere corrisposta un'integrazione al compenso fisso nella misura e con le modalita' determinate dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale. Ai componenti il collegio sindacale spetta un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali deliberanti della Fondazione, nella misura e con le modalita' determinate dal consiglio di amministrazione tenuto conto delle tariffe professionali vigenti per lo svolgimento delle funzioni sindacali. Ad essi spetta altresi' il rimborso, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico. I compensi di cui al primo comma sono cumulabili con i compensi previsti per le cariche di componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in societa' partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione - fatto salvo il disposto dell'art. 12, primo comma, dello statuto - nella misura massima rappresentata dal doppio del compenso piu' alto tra quelli previsti per tali cariche. L'importo eccedente tale misura deve essere riversato alla Fondazione. Titolo IV SEGRETARIO GENERALE Art. 14. Il segretario generale e' il capo degli uffici e del personale della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Egli partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni consultive e propositive e puo' far inserire a verbale le proprie dichiarazioni. Provvede a istruire gli atti per le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal consiglio. In caso di assenza o impedimento del segretario generale, ne adempie le funzioni la persona all'uopo delegata dal consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario generale costituisce prova della assenza o dell'impedimento di questi. Le funzioni di segretario generale possono essere attribuite anche ad un consigliere della Fondazione o ad un dipendente di societa' partecipate dalla Fondazione. Qualora segretario generale sia nominato il direttore generale della societa' conferitaria, per la funzione puo' essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, anche in misura forfetaria. Titolo V BILANCIO, DURATA, SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE Art. 15. L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Entro il mese di ottobre di ogni anno il consiglio di amministrazione predispone e approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo e entro dieci giorni lo trasmette al Ministero del tesoro. A quest'ultimo devono essere trasmesse per la relativa approvazione anche le variazioni di preventivo che intervengono nel corso dell'esercizio. Entro tre mesi dal termine, sentita la relazione del collegio dei sindaci sul rendiconto del segretario generale, il consiglio di amministrazione predispone e approva il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre e, unitamente alla propria relazione sull'evoluzione della situazione tecnica e patrimoniale dell'ente e alla proposta di sistemazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione, lo trasmette entro dieci giorni al Ministero del tesoro. Ad ogni fine i bilanci divengono esecutivi con l'approvazione ai sensi di legge. Art. 16. La Fondazione ha durata illimitata. Essa, tuttavia, oltre a essere liquidata nei casi e secondo le modalita' previste dalla legge, con decisione unanime del consiglio di amministrazione e con l'approvazione del Ministero del tesoro, puo' trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti pubblici originati dagli enti di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1935, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, per conseguire piu' efficacemente scopi riconducibili alle finalita' istituzionali. In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, il patrimonio netto residuante dopo soddisfatte tutte le obbligazioni deve essere destinato alla realizzazione di opere di pubblica utilita' a vantaggio delle popolazioni del territorio ove operava l'ente originario, da individuarsi da una commissione costituita presso l'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, presieduta dal presidente di questa e integrata da qualificati esponenti delle diverse realta' del territorio nominati dai prefetti delle province interessate. Titolo VI NORME TRANSITORIE Il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in carica alla data della deliberazione del presente statuto permangono ciascuno nella propria carica presso la Fondazione fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data stessa; ad essi si applicano le norme di legge in materia di prorogatio degli organi amministrativi nonche' la normativa sulle incompatibilita' di cui all'art. 12, primo comma, dello statuto. Ai componenti l'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto non si applicano i requisiti di professionalita' e competenza di cui all'art. 6. L'esercizio nel quale entrera' in vigore il presente statuto verra' prorogato al 31 dicembre e avra' pertanto la durata di quindici mesi. Il consiglio, di conseguenza, provvedera' a modificare il bilancio di previsione all'epoca vigente. La data di entrata in vigore del presente statuto e' quella determinata con approvazione del Ministro del tesoro.