ALLEGATO Art. 2. (Omissis). Comma 2. La Fondazione opera prevalentemente attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati. Comma 3. La Fondazione, al fine di rendere piu' efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operativita', puo' limitare la propria attivita' transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad alcuni settori o sottosettori, tra quelli previsti nello statuto, attraverso apposite delibere periodiche. Comma 4. La Fondazione potra' raccordare la propria attivita' con quella di altri enti aventi analoghe finalita' .. (Omissis). (Omissis). Art. 4. (Omissis). Comma 2. I proventi derivanti dalla cessione delle azioni della societa' conferitaria ed i diritti di opzione sulle medesime, sono investiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, secondo criteri di impiego atti da salvaguardare il valore economico del patrimonio della fondazione. Comma 3. Ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, la Fondazione destinera' 1/15 dei propri proventi, .. (Omissis). (Omissis). Comma 5. Il consiglio di amministrazione potra' soprassedere al rispetto di questa proporzione deliberando su specifiche iniziative con una maggioranza di otto componenti su nove. Comma 6. Potranno altresi' effettuarsi interventi anche in altre zone e in tal caso i relativi oneri verranno ripartiti .. (Omissis). Art. 6. (Omissis). Comma 6. Per le nomine dei soci, l'assemblea tiene conto della necessita' di assicurare in consiglio anche la presenza di esponenti in possesso dei requisiti di professionalita' e competenza nei settori di intervento della Fondazione. Comma 7. I soci non hanno diritti ne' sul patrimonio ne' sulle rendite della Fondazione. (Omissis). Art. 8. (Omissis). Comma 2. L'assemblea, inoltre, esprime il parere sulle modifiche statutarie, sulla proposta di destinazione dell'avanzo di esercizio e sulla limitazione per periodi di tempo definiti, dei settori di intervento previsti dallo statuto. Art. 11. (Omissis). Comma 4. I componenti l'organo di amministrazione devono essere scelti secondo i criteri di professionalita' e competenza, preferibilmente fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento della Fondazione. Comma 5. Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. (Omissis). Art. 14. (Omissis). Comma 4. Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti: (Omissis); la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio; la predisposizione, l'approvazione e le modifiche del regolamento di cui all'art. 5 della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994; la limitazione in via transitoria dell'attivita' istituzionale ad uno o piu' dei settori tra quelli previsti dal presente statuto, con la maggioranza di due terzi arrotondata all'unita' superiore dei componenti in carica, sentito il parere dell'assemblea dei soci. Comma 5. Il consiglio puo' istituire commissioni tecniche e scientifiche consultive anche a carattere permanente formate da esperti scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di possibile intervento della Fondazione, definendone i compiti, la durata e le modalita' di funzionamento. Comma 6. Possono essere chiamati a far parte delle commissioni tecniche e scientifiche anche i componenti il consiglio di amministrazione ed i soci della Fondazione. Art. 16. (Omissis). Comma 2. Essi sono eletti dall'assemblea dei soci; almeno uno deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. (Omissis). Art. 22. Norme transitorie (Omissis). Comma 6. Il presente statuto entrera' in vigore dalla data di iscrizione nei registri della cancelleria .. (Omissis). Comma 7. La norma di cui all'art. 17, secondo comma, e' operativa .. (Omissis). (Omissis). Comma 10. Ai componenti l'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto non si applicano i requisiti di professionalita' e competenza di cui all'art. 11, comma 4, dello statuto.