(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 2.
   (Omissis).
Comma 2.
   La Fondazione opera prevalentemente attraverso la  definizione  di
propri  programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente
o tramite la collaborazione di  altri  soggetti  pubblici  o  privati
interessati.
Comma 3.
   La  Fondazione, al fine di rendere piu' efficace la propria azione
e per sovvenire in maniera organica e  programmata  le  esigenze  del
territorio  di  operativita',  puo'  limitare  la  propria  attivita'
transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad alcuni settori  o
sottosettori,  tra quelli previsti nello statuto, attraverso apposite
delibere periodiche.
Comma 4.
   La Fondazione potra' raccordare la propria attivita' con quella di
altri enti aventi analoghe finalita' .. (Omissis).
   (Omissis).
                               Art. 4.
   (Omissis).
Comma 2.
   I proventi derivanti dalla cessione delle  azioni  della  societa'
conferitaria  ed i diritti di opzione sulle medesime, sono investiti,
nel rispetto delle disposizioni vigenti, secondo criteri  di  impiego
atti  da  salvaguardare  il  valore  economico  del  patrimonio della
fondazione.
Comma 3.
   Ai sensi della  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  la  Fondazione
destinera' 1/15 dei propri proventi, .. (Omissis).
   (Omissis).
Comma 5.
   Il consiglio di amministrazione potra' soprassedere al rispetto di
questa  proporzione  deliberando  su  specifiche  iniziative  con una
maggioranza di otto componenti su nove.
Comma 6.
   Potranno altresi' effettuarsi interventi anche in altre zone e  in
tal caso i relativi oneri verranno ripartiti .. (Omissis).
                               Art. 6.
   (Omissis).
Comma 6.
   Per  le  nomine dei soci, l'assemblea tiene conto della necessita'
di assicurare in consiglio anche la presenza di esponenti in possesso
dei  requisiti  di  professionalita'  e  competenza  nei  settori  di
intervento della Fondazione.
   Comma 7.
   I  soci  non  hanno  diritti  ne' sul patrimonio ne' sulle rendite
della Fondazione.
   (Omissis).
                               Art. 8.
   (Omissis).
Comma 2.
   L'assemblea,   inoltre,   esprime   il   parere   sulle  modifiche
statutarie, sulla proposta di destinazione dell'avanzo di esercizio e
sulla limitazione per periodi  di  tempo  definiti,  dei  settori  di
intervento previsti dallo statuto.
                              Art. 11.
   (Omissis).
Comma 4.
   I  componenti  l'organo  di  amministrazione  devono essere scelti
secondo i criteri di professionalita' e  competenza,  preferibilmente
fra  persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori
di intervento della Fondazione.
Comma 5.
   Il presidente, il vice  presidente  ed  i  consiglieri  durano  in
carica quattro anni e sono rieleggibili.
   (Omissis).
                              Art. 14.
   (Omissis).
Comma 4.
   Sono  di  esclusiva  competenza  del consiglio, oltre alle materie
stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
(Omissis);
    la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali  e
la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;
    la predisposizione, l'approvazione e le modifiche del regolamento
di  cui  all'art.  5  della  direttiva del Ministro del tesoro del 18
novembre 1994;
    la limitazione in via transitoria dell'attivita' istituzionale ad
uno o piu' dei settori tra quelli previsti dal presente statuto,  con
la  maggioranza  di  due  terzi  arrotondata all'unita' superiore dei
componenti in carica, sentito il parere dell'assemblea dei soci.
Comma 5.
   Il consiglio puo' istituire commissioni  tecniche  e  scientifiche
consultive anche a carattere permanente formate da esperti scelti fra
persone   particolarmente   competenti   nei   settori  di  possibile
intervento della Fondazione, definendone i compiti, la  durata  e  le
modalita' di funzionamento.
Comma 6.
   Possono  essere  chiamati a far parte delle commissioni tecniche e
scientifiche anche i componenti il consiglio di amministrazione ed  i
soci della Fondazione.
                              Art. 16.
  (Omissis).
Comma 2.
   Essi  sono  eletti dall'assemblea dei soci; almeno uno deve essere
scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
   (Omissis).
                              Art. 22.
                          Norme transitorie
   (Omissis).
Comma 6.
   Il presente statuto entrera' in vigore dalla  data  di  iscrizione
nei registri della cancelleria .. (Omissis).
Comma 7.
   La  norma  di  cui  all'art.  17,  secondo  comma, e' operativa ..
(Omissis).
   (Omissis).
Comma 10.
   Ai componenti l'organo di amministrazione in carica alla  data  di
entrata  in  vigore  delle  modifiche  al  presente  statuto  non  si
applicano  i  requisiti  di  professionalita'  e  competenza  di  cui
all'art. 11, comma 4, dello statuto.