Art. 3. Le societa' che alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale hanno presentato istanze di autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive in merito alle quali il Ministero della sanita' non ha espresso le proprie definitive determinazioni devono far pervenire al Ministero della sanita' - Dipartimento della prevenzione e dei farmaci, entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione medesima: la documentazione di cui all'art. 1, lettere c) e d); copia della documentazione di cui all'art. 1, lettere a), b) ed e), corredata in calce, a pena di nullita', di dichiarazione di conformita' agli originali a suo tempo presentati con firma autenticata a norma di legge del legale rappresentante la societa', nei casi in cui il Ministero della sanita' non abbia comunicato il numero di riferimento assegnato al relativo Drug Master File. La mancata reiterazione di detta documentazione costituisce tacita rinuncia alla richiesta di autorizzazione.