Art. 3.
  Le societa' che alla data di  pubblicazione  del  presente  decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale hanno presentato istanze di autorizzazione
alla produzione di materie prime farmacologicamente attive in  merito
alle  quali  il  Ministero  della  sanita' non ha espresso le proprie
definitive determinazioni devono far  pervenire  al  Ministero  della
sanita'  -  Dipartimento della prevenzione e dei farmaci, entro e non
oltre novanta giorni dalla pubblicazione medesima:
   la documentazione di cui all'art. 1, lettere c) e d);
   copia della documentazione di cui all'art. 1, lettere  a),  b)  ed
e),  corredata  in  calce,  a  pena  di nullita', di dichiarazione di
conformita'  agli  originali  a  suo  tempo  presentati   con   firma
autenticata  a  norma di legge del legale rappresentante la societa',
nei casi in cui il Ministero della sanita' non  abbia  comunicato  il
numero  di  riferimento  assegnato  al  relativo Drug Master File. La
mancata  reiterazione  di  detta  documentazione  costituisce  tacita
rinuncia alla richiesta di autorizzazione.