Art. 4.
  Il direttore tecnico di uno stabilimento di produzione  di  materie
prime  farmacologicamente  attive  deve essere in possesso di uno dei
diplomi di laurea previsti dall'art. 4,  comma  2,  lettera  a),  del
decreto  legislativo  29  maggio  1991,  n.  178,  mentre non trovano
applicazione le restanti prescrizioni  poste  dal  medesimo  art.  4,
comma 2, lettera a).
   Roma, 16 aprile 1996
                                                Il Ministro: GUZZANTI