Art. 4. Il direttore tecnico di uno stabilimento di produzione di materie prime farmacologicamente attive deve essere in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dall'art. 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, mentre non trovano applicazione le restanti prescrizioni poste dal medesimo art. 4, comma 2, lettera a). Roma, 16 aprile 1996 Il Ministro: GUZZANTI