Art. 2. I medici interessati dovranno presentare o far pervenire entro il termine di centottanta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, al Ministero della sanita' - Dipartimento della prevenzione e dei farmaci - Via della Sierra Nevada, 60 - 00144 Roma, domanda redatta su carta da bollo. Per le domande prodotte a mezzo posta fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale ricevente. Nella domanda l'interessato dovra' dichiarare sotto la propria responsabilita': a) di essere cittadino italiano; b) di godere dei diritti politici; c) l'indirizzo cui intende ricevere ogni eventuale comunicazione. La domanda dovra' essere corredata dai seguenti documenti: 1) decreto di autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo o attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti; 2) certificato di iscrizione in un ordine dei medici chirurgici; 3) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo; 4) documentazione comprovante il numero degli imbarchi effettuati in qualita' di medico di bordo o di medico di bordo supplente nell'ultimo quinquennio; 5) certificato medico in bollo rilasciato da un medico di porto, aeroporto, di confine e di dogana interna, o un medico militare ovvero dalla autorita' sanitaria del comune di residenza, attestante l'assenza di malattie fisiche o psichiche e di deficienze organiche che impediscano l'esercizio delle funzioni di medico di bordo; 6) ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di L. 250.000 da effettuarsi sul conto corrente n. 8003 (Mod. ch-8-ter AUT) intestato all'ufficio del registro tasse di Roma - Concessioni governative, indicando quale causale del versamento: "revisione dell'autorizzazione ad imbarcare in qualita' di medico di bordo" ovvero "revisione dell'iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti"; 7) certificato di iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria. I certificati di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, mentre per il certificato medico la data non dovra' essere anteriore ad un mese. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 gennaio 1996 Il Ministro: GUZZANTI Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1996 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 28