Art. 2.
  I  medici  interessati dovranno presentare o far pervenire entro il
termine di centottanta giorni, decorrente  dal  giorno  successivo  a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica,  al  Ministero  della sanita' - Dipartimento della
prevenzione e dei farmaci - Via della Sierra Nevada, 60 - 00144 Roma,
domanda redatta su carta da bollo.
  Per le domande prodotte a mezzo posta fa fede  la  data  risultante
dal timbro apposto dall'ufficio postale ricevente.
  Nella  domanda  l'interessato  dovra'  dichiarare  sotto la propria
responsabilita':
    a) di essere cittadino italiano;
    b) di godere dei diritti politici;
    c) l'indirizzo cui intende ricevere ogni eventuale comunicazione.
  La domanda dovra' essere corredata dai seguenti documenti:
   1) decreto di autorizzazione all'imbarco quale medico di  bordo  o
attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;
   2) certificato di iscrizione in un ordine dei medici chirurgici;
   3)  certificato  generale del casellario giudiziale, rilasciato su
carta da bollo;
   4) documentazione comprovante il numero degli imbarchi  effettuati
in  qualita'  di  medico  di  bordo  o  di  medico di bordo supplente
nell'ultimo quinquennio;
   5) certificato medico in bollo rilasciato da un medico  di  porto,
aeroporto,  di  confine  e  di  dogana  interna, o un medico militare
ovvero dalla autorita' sanitaria del comune di residenza,  attestante
l'assenza  di  malattie fisiche o psichiche e di deficienze organiche
che impediscano l'esercizio delle funzioni di medico di bordo;
   6)  ricevuta  comprovante  l'avvenuto  pagamento  della  tassa  di
concessione  governativa  di  L.  250.000  da  effettuarsi  sul conto
corrente n.  8003  (Mod.  ch-8-ter  AUT)  intestato  all'ufficio  del
registro  tasse  di  Roma  - Concessioni governative, indicando quale
causale del versamento: "revisione dell'autorizzazione  ad  imbarcare
in  qualita'  di  medico  di bordo" ovvero "revisione dell'iscrizione
nell'elenco dei medici di bordo supplenti";
   7) certificato di iscrizione nelle matricole della gente  di  mare
di prima categoria.
  I  certificati  di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere di data non
anteriore a tre mesi  da  quella  della  pubblicazione  del  presente
decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica, mentre per il
certificato medico la data non dovra' essere anteriore ad un mese.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 gennaio 1996
                                                Il Ministro: GUZZANTI
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1996
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 28