Art. 10.
                      Commissioni esaminatrici
  1.  Le commissioni esaminatrici sono nominate dal provveditore agli
studi, secondo le specifiche  modalita'  dettate  dall'art.  555  del
D.Leg.vo  16  aprile  1994,  n.  297  e  secondo le norme generali in
materia di concorsi pubblici di cui all'art. 9 del  D.P.R.  9  maggio
1994,  n.  487.  Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  delle
commissioni esaminatrici, salva motivata impossibilita', e' riservato
alle donne.
  2.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da   un   impiegato
dell'Amministrazione   centrale   e  dell'Amministrazione  scolastica
periferica inquadrato in un profilo professionale della VII qualifica
funzionale.
  3. Qualora venisse a mancare uno dei membri  il  Provveditore  agli
studi  lo  sostituira'  con altra persona appartenente alla categoria
corrispondente, senza che occorra ripetere  le  operazioni  di  esame
fino ad allora espletate.
  4.  Per  le prove pratiche la commissione sara' integrata da membri
aggiunti, esperti nelle materie oggetto delle prove stesse.