Art. 10. Commissioni esaminatrici 1. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal provveditore agli studi, secondo le specifiche modalita' dettate dall'art. 555 del D.Leg.vo 16 aprile 1994, n. 297 e secondo le norme generali in materia di concorsi pubblici di cui all'art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni esaminatrici, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica inquadrato in un profilo professionale della VII qualifica funzionale. 3. Qualora venisse a mancare uno dei membri il Provveditore agli studi lo sostituira' con altra persona appartenente alla categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni di esame fino ad allora espletate. 4. Per le prove pratiche la commissione sara' integrata da membri aggiunti, esperti nelle materie oggetto delle prove stesse.