Art. 12.
     Prove di esame per il passaggio alla V qualifica funzionale
  1. L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio.
  2.  Una delle due prove scritte ha per oggetto "elementi di diritto
pubblico";  l'altra  e'  diretta  all'accertamento  delle  cognizioni
tecniche  necessarie  allo  svolgimento  delle  funzioni  proprie del
profilo  professionale  di   coordinatore   amministrativo   e   puo'
consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica.
  3.  Il  colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e
sull'ordinamento scolastico e della pubblica istruzione.
  4. Gli argomenti delle prove scritte e del  colloquio  sono  scelti
tra  quelli  indicati  nel  programma annesso alla presente ordinanza
(allegato  C),  a  cura  della  commissione  esaminatrice,  la  quale
stabilisce  anche se formulare una delle prove per quesiti a risposta
sintetica.
  5. La commissione esaminatrice prepara tre temi per ciascuna  prova
scritta  ad  eccezione  della  prova ove questa consista in quesiti a
risposta sintetica. Se gli esami hanno luogo in piu' di un  edificio,
il sorteggio del tema da svolgere viene effettuato nell'edificio dove
e' insediata la commissione.
  6.  I candidati sono ammessi al colloquio qualora abbiano riportato
nelle due prove scritte una media di almeno sette decimi e  non  meno
di sei decimi in ciascuna di esse.
  7.  Il  colloquio non si intende superato se il candidato non abbia
ottenuto la votazione di almeno sei decimi.
  8. Nessun punteggio e' assegnato per  i  titoli  di  cultura  o  di
servizio  come  indicato  dall'art.  557,  comma  2,  del D.Leg.vo n.
297/94.