Art. 12. Prove di esame per il passaggio alla V qualifica funzionale 1. L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio. 2. Una delle due prove scritte ha per oggetto "elementi di diritto pubblico"; l'altra e' diretta all'accertamento delle cognizioni tecniche necessarie allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di coordinatore amministrativo e puo' consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica. 3. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sull'ordinamento scolastico e della pubblica istruzione. 4. Gli argomenti delle prove scritte e del colloquio sono scelti tra quelli indicati nel programma annesso alla presente ordinanza (allegato C), a cura della commissione esaminatrice, la quale stabilisce anche se formulare una delle prove per quesiti a risposta sintetica. 5. La commissione esaminatrice prepara tre temi per ciascuna prova scritta ad eccezione della prova ove questa consista in quesiti a risposta sintetica. Se gli esami hanno luogo in piu' di un edificio, il sorteggio del tema da svolgere viene effettuato nell'edificio dove e' insediata la commissione. 6. I candidati sono ammessi al colloquio qualora abbiano riportato nelle due prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. 7. Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi. 8. Nessun punteggio e' assegnato per i titoli di cultura o di servizio come indicato dall'art. 557, comma 2, del D.Leg.vo n. 297/94.