Art. 13.
                  Svolgimento delle prove di esame
  1.  Le  prove  pratiche previste per il passaggio alla IV qualifica
funzionale, nonche' le prove scritte  inerenti  al  concorso  per  il
passaggio  alla  V  qualifica funzionale si svolgono nelle sedi e nei
giorni stabiliti dai Provveditori agli studi con avviso da affiggersi
all'albo del  provveditorato  agli  studi  e  nelle  scuole  sedi  di
distretto  entro  il  trentesimo  giorno  dalla  data di scadenza del
termine per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso.
  2.  Le  predette  prove  devono  avere  inizio entro e non oltre il
sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di  scadenza   per   la
presentazione della domanda.
  3.  Il primo giorno di svolgimento delle prove scritte del concorso
per  il  passaggio  alla  V  qualifica  funzionale,  la   commissione
giudicatrice provvedera' al sorteggio che determinera' l'ordine delle
convocazioni  dei  candidati per il colloquio. A partire dal medesimo
giorno l'esito  del  sorteggio  deve  essere  pubblicizzato  mediante
affissione  all'albo  del  provveditorato  e  di  tutte  le  sedi  di
svolgimento delle prove scritte.
  4. Le prove scritte si svolgono secondo le disposizioni di  cui  al
D.P.R. 3 maggio 1994, n. 487.
  5.  Il  calendario  dei  colloqui  deve essere pubblicizzato con le
medesime forme e modalita' del bando di concorso almeno venti  giorni
prima dell'inizio dei medesimi.
  6.  Le prove pratiche, scritte ed i colloqui non possono aver luogo
nei giorni festivi, ne' nei giorni di festivita' ebraiche  o  valdesi
(art. 6 del D.P.R. n. 487/94).
  7.  I  candidati  ammessi  al  colloquio,  a  cura  del  competente
Provveditore agli studi, sono singolarmente convocati per il giorno e
l'ora   fissati   dalla   commissione   giudicatrice,   con   lettera
raccomandata,   almeno  venti  giorni  prima  dello  svolgimento  del
colloquio. Nella lettera di convocazione e' data comunicazione  della
sede  in  cui  si  svolgera' il colloquio, nonche' dei voti riportati
nelle prove scritte.
  8.  I  candidati,  nel  periodo  di  tempo  intercorrente  fra   la
pubblicazione  dell'elenco  degli ammessi alla prova orale e l'inizio
delle medesime, possono chiedere al presidente della  commissione  di
prendere  visione  dei propri elaborati e del relativo verbale per le
parti che li concernono  nonche'  richiedere  copia  di  tali  parti.
Analogamente  i  candidati entro dieci giorni dalla data in cui hanno
sostenuto la prova orale o la prova pratica e comunque non  oltre  il
termine dei lavori della commissione giudicatrice possono chiedere al
presidente  della  medesima  di  prendere  visione del verbale per la
parte che  li  concerne  e  richiederne  copia.  La  richiesta  sara'
soddisfatta  nella  sede  in cui la commissione e' insediata entro il
termine di durata dei  propri  lavori.  All'adempimento  provvede  il
segretario  della  commissione.  Per  ogni altro adempimento circa il
procedimento di accesso ai  documenti  e  atti  di  cui  trattasi  si
applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.