Art. 13. Svolgimento delle prove di esame 1. Le prove pratiche previste per il passaggio alla IV qualifica funzionale, nonche' le prove scritte inerenti al concorso per il passaggio alla V qualifica funzionale si svolgono nelle sedi e nei giorni stabiliti dai Provveditori agli studi con avviso da affiggersi all'albo del provveditorato agli studi e nelle scuole sedi di distretto entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 2. Le predette prove devono avere inizio entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della domanda. 3. Il primo giorno di svolgimento delle prove scritte del concorso per il passaggio alla V qualifica funzionale, la commissione giudicatrice provvedera' al sorteggio che determinera' l'ordine delle convocazioni dei candidati per il colloquio. A partire dal medesimo giorno l'esito del sorteggio deve essere pubblicizzato mediante affissione all'albo del provveditorato e di tutte le sedi di svolgimento delle prove scritte. 4. Le prove scritte si svolgono secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 3 maggio 1994, n. 487. 5. Il calendario dei colloqui deve essere pubblicizzato con le medesime forme e modalita' del bando di concorso almeno venti giorni prima dell'inizio dei medesimi. 6. Le prove pratiche, scritte ed i colloqui non possono aver luogo nei giorni festivi, ne' nei giorni di festivita' ebraiche o valdesi (art. 6 del D.P.R. n. 487/94). 7. I candidati ammessi al colloquio, a cura del competente Provveditore agli studi, sono singolarmente convocati per il giorno e l'ora fissati dalla commissione giudicatrice, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima dello svolgimento del colloquio. Nella lettera di convocazione e' data comunicazione della sede in cui si svolgera' il colloquio, nonche' dei voti riportati nelle prove scritte. 8. I candidati, nel periodo di tempo intercorrente fra la pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale e l'inizio delle medesime, possono chiedere al presidente della commissione di prendere visione dei propri elaborati e del relativo verbale per le parti che li concernono nonche' richiedere copia di tali parti. Analogamente i candidati entro dieci giorni dalla data in cui hanno sostenuto la prova orale o la prova pratica e comunque non oltre il termine dei lavori della commissione giudicatrice possono chiedere al presidente della medesima di prendere visione del verbale per la parte che li concerne e richiederne copia. La richiesta sara' soddisfatta nella sede in cui la commissione e' insediata entro il termine di durata dei propri lavori. All'adempimento provvede il segretario della commissione. Per ogni altro adempimento circa il procedimento di accesso ai documenti e atti di cui trattasi si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.