Art. 14. Graduatorie 1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito nel modo seguente: per i profili professionali della IV qualifica funzionale le graduatorie sono formate per i soli candidati che abbiano superato la prova pratica secondo l'ordine della valutazione complessiva, da esprimersi in centesimi, costituita dalla somma del punteggio attribuito ai titoli e del punteggio attribuito alla prova pratica, con l'osservanza a parita' di punteggio, delle preferenze di cui all'allegata tabella E; per il passaggio alla V qualifica funzionale la graduatoria di merito e' formata secondo l'ordine della votazione complessiva, da esprimersi in ventesimi, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio, con l'osservanza, a parita' di punteggio delle preferenze di cui all'allegata tabella E; 2. Nella graduatoria relativa al profilo professionale di collaboratore tecnico, a fianco dei nominativi dei candidati al relativo punteggio, deve essere indicato anche il titolo (uno o piu') di accesso a posti di laboratorio, fatto valere nel concorso medesimo (e' sufficiente l'indicazione del codice del titolo di studio di cui all'allegato F). 3. Le graduatorie di merito sono depositate per dieci giorni nella sede dell'Ufficio scolastico che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali; del deposito e' dato avviso mediante l'affissione all'albo. Chiunque vi abbia interesse ha facolta' di prenderne visione entro il termine anzidetto e puo', entro quindici giorni dal primo giorno di affissione all'albo del predetto avviso, presentare reclamo scritto esclusivamente per errori materiali od omissioni al Provveditore agli studi il quale, esaminati i reclami, puo' rettificare, anche d'ufficio, le graduatorie senza dare comunicazione agli interessati. 4. Successivamente, il provveditore agli studi, riconosciuta la regolarita' delle operazioni concorsuali compiute, approva in via definitiva con proprio decreto la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei, dandone pubblicita' mediante affissione all'albo per giorni trenta. 5. Per quanto riguarda i collaboratori tecnici la dichiarazione dei vincitori non viene effettuata e sono nominati in base alla graduatoria e nel limite dei posti messi a concorso, coloro che abbiano prodotto il titolo di accesso corrispondente ad un'area disponibile (fra quelle a suo tempo accantonate e quelle di recente disponibilita'), secondo la tabella (allegato F) allegata al bando di concorso, o, se piu' favorevole al candidato, secondo la tabella di corrispondenza per le nomine non di ruolo vigente all'atto della nomina. 6. Le graduatorie sono trasmesse, unitamente agli atti del concorso ai competenti organi di controllo.