Art. 14.
                             Graduatorie
  1.  La  commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito nel
modo seguente:
   per i profili  professionali  della  IV  qualifica  funzionale  le
graduatorie sono formate per i soli candidati che abbiano superato la
prova  pratica  secondo  l'ordine  della  valutazione complessiva, da
esprimersi  in  centesimi,  costituita  dalla  somma  del   punteggio
attribuito  ai  titoli e del punteggio attribuito alla prova pratica,
con l'osservanza a parita' di  punteggio,  delle  preferenze  di  cui
all'allegata tabella E;
   per  il  passaggio  alla  V qualifica funzionale la graduatoria di
merito e' formata secondo l'ordine della  votazione  complessiva,  da
esprimersi  in ventesimi, costituita dalla somma della media dei voti
riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio,  con
l'osservanza,   a  parita'  di  punteggio  delle  preferenze  di  cui
all'allegata tabella E;
  2.  Nella  graduatoria  relativa  al   profilo   professionale   di
collaboratore  tecnico,  a  fianco  dei  nominativi  dei candidati al
relativo punteggio, deve essere indicato anche il titolo (uno o piu')
di accesso a posti di laboratorio, fatto valere nel concorso medesimo
(e' sufficiente l'indicazione del codice del titolo di studio di  cui
all'allegato F).
  3.  Le graduatorie di merito sono depositate per dieci giorni nella
sede dell'Ufficio scolastico  che  ha  curato  lo  svolgimento  delle
procedure   concorsuali;   del   deposito  e'  dato  avviso  mediante
l'affissione all'albo. Chiunque vi abbia  interesse  ha  facolta'  di
prenderne  visione  entro il termine anzidetto e puo', entro quindici
giorni dal primo giorno di affissione all'albo del  predetto  avviso,
presentare  reclamo  scritto  esclusivamente  per errori materiali od
omissioni al Provveditore agli studi il quale, esaminati  i  reclami,
puo'   rettificare,   anche  d'ufficio,  le  graduatorie  senza  dare
comunicazione agli interessati.
  4. Successivamente, il provveditore  agli  studi,  riconosciuta  la
regolarita'  delle  operazioni  concorsuali  compiute, approva in via
definitiva con proprio decreto la graduatoria di merito e dichiara  i
vincitori  e  gli  idonei,  dandone  pubblicita'  mediante affissione
all'albo per giorni trenta.
  5. Per quanto riguarda i collaboratori tecnici la dichiarazione dei
vincitori  non  viene  effettuata  e  sono  nominati  in  base   alla
graduatoria  e  nel  limite  dei  posti  messi a concorso, coloro che
abbiano prodotto il  titolo  di  accesso  corrispondente  ad  un'area
disponibile  (fra  quelle a suo tempo accantonate e quelle di recente
disponibilita'), secondo la tabella (allegato F) allegata al bando di
concorso, o, se piu' favorevole al candidato, secondo la  tabella  di
corrispondenza  per  le  nomine  non  di ruolo vigente all'atto della
nomina.
  6. Le graduatorie sono trasmesse, unitamente agli atti del concorso
ai competenti organi di controllo.