Art. 15. Ricorsi 1. Avverso i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilita' della domanda di partecipazione al concorso o l'esclusione dal concorso e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli AA.GG. ed Amm/vi - Div. VIII per il tramite del Provveditore agli studi, ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale. 2. Avverso i provvedimenti adottati su ricorso gerarchico ovvero contro il silenzio dell'Amministrazione e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale. 3. I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilita' della domanda di partecipazione ovvero l'esclusione dal concorso, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente al concorso e vengono iscritti con riserva nelle graduatorie di merito. L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta la nomina che sara' effettuata nei confronti dei soli candidati iscritti a pieno titolo. 4. Avverso le graduatorie di merito, approvate in via definitiva con decreto del Provveditore agli studi, e' ammesso soltanto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i soli vizi di legittimita'.