Art. 15.
                               Ricorsi
  1.  Avverso i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilita' della
domanda di partecipazione al concorso o l'esclusione dal concorso  e'
ammesso  ricorso  gerarchico al Ministero della pubblica istruzione -
Direzione generale del personale e degli AA.GG. ed Amm/vi - Div. VIII
per  il  tramite  del  Provveditore  agli   studi,   ovvero   ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale.
  2.  Avverso  i  provvedimenti adottati su ricorso gerarchico ovvero
contro  il   silenzio   dell'Amministrazione   e'   ammesso   ricorso
straordinario  al Capo dello Stato, ovvero ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale.
  3.  I  concorrenti  che  abbiano  presentato  ricorso   avverso   i
provvedimenti  che  dichiarano  l'inammissibilita'  della  domanda di
partecipazione ovvero l'esclusione dal  concorso,  nelle  more  della
definizione  del  ricorso  stesso,  sono ammessi condizionatamente al
concorso e vengono iscritti con riserva nelle graduatorie di  merito.
L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta la nomina che
sara'  effettuata  nei  confronti dei soli candidati iscritti a pieno
titolo.
  4. Avverso le graduatorie di merito, approvate  in  via  definitiva
con  decreto del Provveditore agli studi, e' ammesso soltanto ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della  Repubblica  per  i  soli  vizi  di
legittimita'.