Art. 16.
                       Norme finali di rinvio
  1.  Per  quanto  non  previsto  dalla  presente  ordinanza valgono,
sempreche'  applicabili,  le  disposizioni  sullo   svolgimento   dei
concorsi  per  gli impiegati civili dello Stato contenute nelle norme
vigenti in materia.
  2. Ai fini della presente ordinanza il servizio di ruolo e  non  di
ruolo  prestato  nelle  precorse qualifiche del personale non docente
delle scuole di cui al D.P.R. n. 420/74 e' considerato come  servizio
prestato nei corrispondenti profili professionali di cui all'art. 546
del D.Leg.vo n. 297/94 nei quali le medesime sono confluite.
  3.  Tutti  gli  allegati  della presente ordinanza ne costituiscono
parte integrante.
  4. La presente ordinanza sara' inviata alla Corte dei Conti per  la
registrazione  e  successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
   Roma, 6 aprile 1995
                                                Il Ministro: LOMBARDI
Registrata alla Corte dei conti il 21 marzo 1996
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 79