Art. 16. Norme finali di rinvio 1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza valgono, sempreche' applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato contenute nelle norme vigenti in materia. 2. Ai fini della presente ordinanza il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle precorse qualifiche del personale non docente delle scuole di cui al D.P.R. n. 420/74 e' considerato come servizio prestato nei corrispondenti profili professionali di cui all'art. 546 del D.Leg.vo n. 297/94 nei quali le medesime sono confluite. 3. Tutti gli allegati della presente ordinanza ne costituiscono parte integrante. 4. La presente ordinanza sara' inviata alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 6 aprile 1995 Il Ministro: LOMBARDI Registrata alla Corte dei conti il 21 marzo 1996 Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 79