Art. 2. Posti da mettere a concorso 1. I posti disponibili per i concorsi riservati, tenuto conto degli adempimenti in materia di assunzione per chiamata diretta, fatti salvi i posti a suo tempo accantonati per i concorsi gia' precedentemente indetti con decreto del provveditore agli studi, devono essere indicati nei rispettivi bandi di concorso. Relativamente al profilo professionale di collaboratore tecnico, nel limite dei posti messi a concorso, devono essere altresi' indicate analiticamente le aree di laboratorio disponibili all'atto della formulazione del bando di concorso, avvertendo i candidati che i posti messi a concorso e le aree disponibili sono accantonati e fatti salvi rispetto ai trasferimenti provinciali ed interprovinciali, ma possono venir meno per altre cause (chiusura di laboratori, sistemazione di soprannumerari, ecc.) cosi' come, d'altra parte, all'atto della nomina puo' risultare una disponibilita' di posti in ulteriori aree non indicate nel bando che, nel limite dei posti messi a concorso, puo' essere utilizzata per le nomine stesse. Nel caso in cui i posti disponibili, all'atto della predisposizione del bando, siano in numero superiore a quelli da mettere a concorso, la disponibilita' per aree e' innanzitutto definita in proporzione ai posti disponibili in ciascuna area e, successivamente, dando la preferenza alle aree, tra quelle precedentemente non identificate che risultino piu' ambite in base ai titoli di studio prodotti dai candidati nella precedente tornata concorsuale. I posti disponibili per le procedure concorsuali sono assegnati ai concorsi riservati nella misura: a) del 40% per i profili professionali della quarta qualifica funzionale; b) del 30% per il profilo professionale di coordinatore amministrativo. 2. I posti da prendere in considerazione per le operazioni di cui al comma precedente, salvo diversa espressa disposizione, sono quelli resisi disponibili con riferimento all'organico di diritto dell'anno scolastico in corso al momento dell'emanazione del bando di concorso e dell'anno scolastico immediatamente precedente, i quali anni insieme concorrono a formare il biennio di riferimento. Allo scopo di rendere omogenea la tempistica relativa allo svolgimento dei concorsi in tutti i provveditorati, nella prima applicazione della presente ordinanza devono essere messi a concorso tutti i posti accantonati per i concorsi riservati con riferimento all'organico di diritto dell'a.s. 1993-1994 e precedenti (fatti salvi i posti accantonati per le tornate concorsuali gia' precedentemente bandite con decreto del provveditore agli studi, ancorche' tale decreto non sia stato ancora pubblicato all'albo). 3. I posti disponibili presso scuole coordinate di province diverse sono messi a concorso a cura del provveditore agli studi competente per la circoscrizione amministrativa in cui le scuole stesse sono ubicate. Tali posti vanno specificatamente e separatamente indicati nel bando di concorso. 4. I posti gia' assegnati a concorso riservato e non coperti per mancanza di candidati inclusi in graduatoria devono essere utilizzati per le nomine da effettuare in base alle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli e per titoli ed esami di cui all'art. 551 del D.Leg.vo n. 297/94 ed in base alle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del medesimo decreto legislativo. 5. Di anno in anno, i posti da destinare ai concorsi riservati, sono utilizzati, innanzitutto, per completare le nomine in ruolo dei vincitori di corrispondenti concorsi riservati, precedentemente indetti, ove dette nomine, da effettuare sull'organico di diritto dell'anno scolastico immediatamente precedente, per carenza di posti disponibili, non siano state disposte, in tutto o in parte, nel numero indicato nel relativo bando di concorso. Gli eventuali residui posti disponibili sono assegnati ai concorsi riservati da indire. 6. Qualora risulti disponibile per i concorsi un unico posto di cuoco, questo deve essere attribuito alternativamente al concorso riservato e al concorso di cui all'art. 554 del D.Leg.vo 16 aprile 1994, n. 297.