Art. 2.
                     Posti da mettere a concorso
  1. I posti disponibili per i concorsi riservati, tenuto conto degli
adempimenti  in  materia  di  assunzione  per chiamata diretta, fatti
salvi  i  posti  a  suo  tempo  accantonati  per  i   concorsi   gia'
precedentemente  indetti  con  decreto  del  provveditore agli studi,
devono  essere   indicati   nei   rispettivi   bandi   di   concorso.
Relativamente  al profilo professionale di collaboratore tecnico, nel
limite dei posti messi a concorso, devono  essere  altresi'  indicate
analiticamente  le  aree  di  laboratorio  disponibili all'atto della
formulazione del bando di concorso,  avvertendo  i  candidati  che  i
posti messi a concorso e le aree disponibili sono accantonati e fatti
salvi  rispetto  ai trasferimenti provinciali ed interprovinciali, ma
possono  venir  meno  per  altre  cause  (chiusura   di   laboratori,
sistemazione  di  soprannumerari,  ecc.)  cosi'  come, d'altra parte,
all'atto della nomina puo' risultare una disponibilita' di  posti  in
ulteriori aree non indicate nel bando che, nel limite dei posti messi
a concorso, puo' essere utilizzata per le nomine stesse.
  Nel caso in cui i posti disponibili, all'atto della predisposizione
del  bando, siano in numero superiore a quelli da mettere a concorso,
la disponibilita' per aree e' innanzitutto definita in proporzione ai
posti disponibili in  ciascuna  area  e,  successivamente,  dando  la
preferenza alle aree, tra quelle precedentemente non identificate che
risultino  piu'  ambite  in  base  ai  titoli  di studio prodotti dai
candidati nella precedente tornata concorsuale.
  I posti disponibili per le procedure concorsuali sono assegnati  ai
concorsi riservati nella misura:
   a)  del  40%  per  i  profili professionali della quarta qualifica
funzionale;
   b)  del  30%  per  il  profilo   professionale   di   coordinatore
amministrativo.
  2.  I  posti da prendere in considerazione per le operazioni di cui
al comma precedente, salvo diversa espressa disposizione, sono quelli
resisi disponibili con riferimento all'organico di diritto  dell'anno
scolastico  in corso al momento dell'emanazione del bando di concorso
e  dell'anno  scolastico  immediatamente  precedente,  i  quali  anni
insieme concorrono a formare il biennio di riferimento. Allo scopo di
rendere omogenea la tempistica relativa allo svolgimento dei concorsi
in  tutti  i  provveditorati, nella prima applicazione della presente
ordinanza devono essere messi a concorso tutti  i  posti  accantonati
per  i  concorsi  riservati  con  riferimento all'organico di diritto
dell'a.s. 1993-1994 e precedenti (fatti salvi i posti accantonati per
le tornate concorsuali gia' precedentemente bandite con  decreto  del
provveditore  agli studi, ancorche' tale decreto non sia stato ancora
pubblicato all'albo).
  3. I posti disponibili presso scuole coordinate di province diverse
sono messi a concorso a cura del provveditore agli  studi  competente
per  la  circoscrizione  amministrativa  in cui le scuole stesse sono
ubicate. Tali posti vanno specificatamente e  separatamente  indicati
nel bando di concorso.
  4.  I  posti  gia' assegnati a concorso riservato e non coperti per
mancanza di candidati inclusi in graduatoria devono essere utilizzati
per le nomine da effettuare in  base  alle  graduatorie  relative  ai
concorsi  per  soli  titoli e per titoli ed esami di cui all'art. 551
del D.Leg.vo n. 297/94  ed  in  base  alle  graduatorie  relative  ai
concorsi  per  soli  titoli  di cui all'art. 554 del medesimo decreto
legislativo.
  5. Di anno in anno, i posti da  destinare  ai  concorsi  riservati,
sono  utilizzati, innanzitutto, per completare le nomine in ruolo dei
vincitori  di  corrispondenti  concorsi  riservati,   precedentemente
indetti,  ove  dette  nomine,  da effettuare sull'organico di diritto
dell'anno scolastico immediatamente precedente, per carenza di  posti
disponibili,  non  siano  state  disposte,  in  tutto o in parte, nel
numero indicato nel relativo bando di concorso.
  Gli eventuali residui posti disponibili sono assegnati ai  concorsi
riservati da indire.
  6.  Qualora  risulti  disponibile  per i concorsi un unico posto di
cuoco, questo deve essere  attribuito  alternativamente  al  concorso
riservato  e  al  concorso di cui all'art. 554 del D.Leg.vo 16 aprile
1994, n. 297.