Art. 4.
                 Requisiti di ammissione al concorso
  1. I requisiti di ammissione sono:
    a)   essere   inquadrato  nei  ruoli  provinciali  del  personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della  scuola  relativi
ai  profili  professionali  di  qualifica  funzionale  immediatamente
inferiore a quella del profilo cui si concorre;
   b) essere in possesso dell'idoneita' fisica a svolgere le mansioni
proprie del profilo cui si concorre;
   c) essere  in  possesso  dei  titoli  di  studio  o  di  qualifica
richiesti  per  l'accesso  al  profilo  cui si concorre, previsti dal
seguente schema. Nei concorsi riservati per il profilo  professionale
di  collaboratore  tecnico (IV qualifica funzionale) si prescinde dal
possesso del titolo di  studio  e  dall'attestato  di  qualifica  nei
confronti  dei  candidati  che  abbiano  svolto  per  almeno tre anni
scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, un servizio  di
ausiliario   statale  (e/o  corrispondenti  precorse  qualifiche  del
personale non docente) con le mansioni di conducente di  autoveicoli,
fermo  restando  il  requisito  del  possesso  della patente di guida
richiesta dal vigente ordinamento (patente di guida "D"  accompagnata
da  certificato  di  abilitazione  professionale). Detto personale ha
titolo per  ricoprire  il  posto  di  collaboratore  tecnico  per  il
laboratorio  di  conduzione  e  manutenzione di autoveicoli (art. 17,
comma 2, della legge n. 417/89).
  Nei concorsi riservati per il profilo professionale  di  cuoco  (IV
qualifica  funzionale) si prescinde dal possesso del titolo di studio
e dall'attestato di qualifica nei confronti dei candidati che abbiano
svolto  per  almeno  tre  anni  scolastici,  presso  le   istituzioni
scolastiche  statali, un servizio statale con le mansioni di aiutante
cuoco (art. 17, comma 2, della legge n. 417/89).
  Nei concorsi riservati per il profilo professionale di coordinatore
amministrativo  (V   qualifica   funzionale)   e   di   collaboratore
amministrativo  (IV  qualifica  funzionale) si prescinde dal possesso
del titolo di studio richiesto nei confronti del personale che  abbia
maturato  almeno cinque anni di servizio di ruolo (non si computano i
periodi di retrodatazione giuridica  della  nomina  in  ruolo  ne'  i
periodi  di  servizio  pre  ruolo,  ancorche'  riconosciuti  ai  fini
dell'anzianita'  nel  ruolo)  prestato  senza  demerito  in   profili
professionali  di  qualifica  funzionale  immediatamente  inferiore a
quella del profilo cui si concorre purche'  detto  personale  sia  in
possesso del titolo di studio, richiesto per il ruolo di appartenenza
all'epoca  dell'inquadramento nel medesimo (o nel ruolo del personale
non docente poi confluito nell'attuale ruolo di appartenenza).
  Il  servizio  di  ruolo  prestato  nelle  precorse  qualifiche  del
personale  non  docente  e'  considerato  come  prestato  nel profilo
professionale in cui le qualifiche medesime sono confluite.
                     Schema dei titoli richiesti
               per l'accesso ai profili professionali
  A - Coordinatore amministrativo:
   1) diploma di ragioniere e perito commerciale;
   2) diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore;
   3)  diploma di ragioniere e perito commerciale (sez. commercio con
l'estero), rilasciati dagli istituti tecnici commerciali;
   4) diploma di analista contabile;
   5) diploma di operatore  commerciale,  rilasciati  dagli  istituti
professionali per il commercio.
  B - Collaboratore amministrativo:
   1)   qualsiasi   diploma  di  qualifica  del  settore  commerciale
rilasciato da un istituto professionale,  compresi  quelli  non  piu'
previsti  nell'attuale  ordinamento  scolastico  e  quelli rilasciati
dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale;
   2)  diploma  di  qualifica   di   addetto   alla   segreteria   ed
amministrazione  di  albergo,  rilasciato  da  istituti professionali
alberghieri;
   3) diploma di istruzione secondaria di primo  grado  integrato  da
attestato  di  qualifica  specifico  rilasciato ai sensi dell'art. 14
della legge n. 845/78 (1) (2);
   4) qualsiasi diploma di secondo grado che consenta l'iscrizione ad
almeno un corso di laurea;
  C -  Collaboratore  tecnico:  i  titoli  di  studio,  ad  indirizzo
specifico,  di  cui  all'allegato  F  della  presente  ordinanza (non
soltanto quelli relativi alle aree di laboratorio indicate nel  bando
di   concorso).   E'  valido,  altresi',  il  diploma  di  istruzione
secondaria di  primo  grado,  integrato  da  attestato  di  qualifica
specifico  corrispondente ai predetti titoli di studio, rilasciato ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78 (1) (2).
  L'aspirante che chieda l'accesso al posto di collaboratore  tecnico
per  i  laboratori  "conduzione  e  manutenzione  impianti termici" e
"termotecnica e macchine a fluido"  dovra'  essere  in  possesso  del
patentino per la conduzione di caldaie a vapore, oltre che del titolo
di  studio  e/o dell'attestato di qualifica prescritti dalla presente
ordinanza.
  I candidati al concorso di collaboratore tecnico  per  accedere  al
laboratorio di conduzione e manutenzione di autoveicoli devono essere
in  possesso  della  patente  di  guida D con relativo certificato di
abilitazione oltre che del titolo di  studio  e/o  dell'attestato  di
qualifica richiesti.
  D - Infermiere:
   diploma  di  istruzione  secondaria di primo grado piu' diploma di
infermiere.
  E - Cuoco:
   diploma di qualifica di addetto ai servizi alberghieri  di  cucina
rilasciato  da  un  istituto  professionale  alberghiero o diploma di
istruzione secondaria  di  primo  grado  integrato  da  attestato  di
qualifica  specifico  rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n.
845/78 (1) (2).
  F - I candidati dei concorsi indetti in provincia di Bolzano devono
essere in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al D.P.R.  26
luglio 1976, n. 752.
  2.  Non  si applicano le disposizioni relative al limite massimo di
eta' di cui all'art. 2, punto 2, del D.P.R.  9 maggio 1994, n. 487.
  3. I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  della
domanda.
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 Note all'art. 4, comma 1.
   (1)  Gli  attestati di qualifica, rilasciati ai sensi dell'art. 14
della  legge  n.  845/78,   devono   essere   integrati   da   idonea
certificazione,  comprovante le materie comprese nel piano di studio.
Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati dal  provveditore
agli   studi   con  le  medesime  modalita'  previste  dalle  vigenti
disposizioni in materia di nomine non di  ruolo.  Non  e'  necessario
effettuare  una  nuova  valutazione  degli attestati gia' valutati in
sede   di   inclusione    del    candidato    nella    corrispondente
graduatoria-supplenze della medesima provincia.
   (2)  Sono  ugualmente validi gli attestati di qualifica rilasciati
ai sensi di leggi regionali, ovvero di norme anteriori all'entrata in
vigore della predetta legge n. 845/78.  Si  applica  quanto  disposto
dalla precedente nota 1.