Art. 4. Requisiti di ammissione al concorso 1. I requisiti di ammissione sono: a) essere inquadrato nei ruoli provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola relativi ai profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella del profilo cui si concorre; b) essere in possesso dell'idoneita' fisica a svolgere le mansioni proprie del profilo cui si concorre; c) essere in possesso dei titoli di studio o di qualifica richiesti per l'accesso al profilo cui si concorre, previsti dal seguente schema. Nei concorsi riservati per il profilo professionale di collaboratore tecnico (IV qualifica funzionale) si prescinde dal possesso del titolo di studio e dall'attestato di qualifica nei confronti dei candidati che abbiano svolto per almeno tre anni scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, un servizio di ausiliario statale (e/o corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente) con le mansioni di conducente di autoveicoli, fermo restando il requisito del possesso della patente di guida richiesta dal vigente ordinamento (patente di guida "D" accompagnata da certificato di abilitazione professionale). Detto personale ha titolo per ricoprire il posto di collaboratore tecnico per il laboratorio di conduzione e manutenzione di autoveicoli (art. 17, comma 2, della legge n. 417/89). Nei concorsi riservati per il profilo professionale di cuoco (IV qualifica funzionale) si prescinde dal possesso del titolo di studio e dall'attestato di qualifica nei confronti dei candidati che abbiano svolto per almeno tre anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali, un servizio statale con le mansioni di aiutante cuoco (art. 17, comma 2, della legge n. 417/89). Nei concorsi riservati per il profilo professionale di coordinatore amministrativo (V qualifica funzionale) e di collaboratore amministrativo (IV qualifica funzionale) si prescinde dal possesso del titolo di studio richiesto nei confronti del personale che abbia maturato almeno cinque anni di servizio di ruolo (non si computano i periodi di retrodatazione giuridica della nomina in ruolo ne' i periodi di servizio pre ruolo, ancorche' riconosciuti ai fini dell'anzianita' nel ruolo) prestato senza demerito in profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella del profilo cui si concorre purche' detto personale sia in possesso del titolo di studio, richiesto per il ruolo di appartenenza all'epoca dell'inquadramento nel medesimo (o nel ruolo del personale non docente poi confluito nell'attuale ruolo di appartenenza). Il servizio di ruolo prestato nelle precorse qualifiche del personale non docente e' considerato come prestato nel profilo professionale in cui le qualifiche medesime sono confluite. Schema dei titoli richiesti per l'accesso ai profili professionali A - Coordinatore amministrativo: 1) diploma di ragioniere e perito commerciale; 2) diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore; 3) diploma di ragioniere e perito commerciale (sez. commercio con l'estero), rilasciati dagli istituti tecnici commerciali; 4) diploma di analista contabile; 5) diploma di operatore commerciale, rilasciati dagli istituti professionali per il commercio. B - Collaboratore amministrativo: 1) qualsiasi diploma di qualifica del settore commerciale rilasciato da un istituto professionale, compresi quelli non piu' previsti nell'attuale ordinamento scolastico e quelli rilasciati dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale; 2) diploma di qualifica di addetto alla segreteria ed amministrazione di albergo, rilasciato da istituti professionali alberghieri; 3) diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato di qualifica specifico rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78 (1) (2); 4) qualsiasi diploma di secondo grado che consenta l'iscrizione ad almeno un corso di laurea; C - Collaboratore tecnico: i titoli di studio, ad indirizzo specifico, di cui all'allegato F della presente ordinanza (non soltanto quelli relativi alle aree di laboratorio indicate nel bando di concorso). E' valido, altresi', il diploma di istruzione secondaria di primo grado, integrato da attestato di qualifica specifico corrispondente ai predetti titoli di studio, rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78 (1) (2). L'aspirante che chieda l'accesso al posto di collaboratore tecnico per i laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici" e "termotecnica e macchine a fluido" dovra' essere in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore, oltre che del titolo di studio e/o dell'attestato di qualifica prescritti dalla presente ordinanza. I candidati al concorso di collaboratore tecnico per accedere al laboratorio di conduzione e manutenzione di autoveicoli devono essere in possesso della patente di guida D con relativo certificato di abilitazione oltre che del titolo di studio e/o dell'attestato di qualifica richiesti. D - Infermiere: diploma di istruzione secondaria di primo grado piu' diploma di infermiere. E - Cuoco: diploma di qualifica di addetto ai servizi alberghieri di cucina rilasciato da un istituto professionale alberghiero o diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato di qualifica specifico rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78 (1) (2). F - I candidati dei concorsi indetti in provincia di Bolzano devono essere in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752. 2. Non si applicano le disposizioni relative al limite massimo di eta' di cui all'art. 2, punto 2, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 3. I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. ------------ Note all'art. 4, comma 1. (1) Gli attestati di qualifica, rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78, devono essere integrati da idonea certificazione, comprovante le materie comprese nel piano di studio. Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati dal provveditore agli studi con le medesime modalita' previste dalle vigenti disposizioni in materia di nomine non di ruolo. Non e' necessario effettuare una nuova valutazione degli attestati gia' valutati in sede di inclusione del candidato nella corrispondente graduatoria-supplenze della medesima provincia. (2) Sono ugualmente validi gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi di leggi regionali, ovvero di norme anteriori all'entrata in vigore della predetta legge n. 845/78. Si applica quanto disposto dalla precedente nota 1.