Art. 5. Presentazione della domanda 1. La domanda di ammissione, redatta in carta libera, conformemente allo schema unito alla presente ordinanza (allegato A) deve essere indirizzata al provveditore agli studi della provincia nei cui ruoli il candidato e' inquadrato in qualita' di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale. Ove si presti servizio presso una scuola coordinata di provincia diversa la domanda deve essere prodotta nella provincia in cui la scuola e' ubicata. 2. La domanda deve essere presentata direttamente all'ufficio periferico competente che deve rilasciarne ricevuta, oppure inoltrata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni dal primo giorno di affissione del bando di concorso all'albo del competente provveditorato agli studi. 3. Nella domanda gli interessati devono indicare: a) il cognome e il nome, per le coniugate va indicato il cognome di nascita; b) la data e il luogo di nascita; c) il profilo professionale per il quale si concorre. Nella domanda i candidati debbono, altresi', dichiarare sotto la propria responsabilita': d) di essere personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo in servizio nella medesima provincia cui si concorre; e) il profilo professionale di appartenenza; f) l'attuale sede e istituzione scolastica di titolarita'; g) di essere in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso al profilo professionale cui si concorre; oppure, in alternativa, di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di I grado e dello specifico attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78, o di leggi anteriori, ove previsto; oppure, in alternativa, per i concorsi indetti per il profilo professionale di coordinatore amministrativo e di collaboratore amministrativo, di aver prestato senza demerito per almeno cinque anni un servizio di ruolo in profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella del profilo cui si concorre e/o in qualifiche del personale non docente poi confluite nei predetti profili (precedente art. 4, comma 1, lettera c), nonche' di essere in possesso del titolo di studio richiesto per il ruolo di appartenenza (o ex ruolo del personale non docente poi confluito nel ruolo di appartenenza) richiesto all'epoca per l'inquadramento nel medesimo; oppure, in alternativa, nei concorsi indetti per il profilo di collaboratore tecnico per conseguire l'accesso al laboratorio di conduzione e manutenzione di autoveicoli, di aver svolto presso le istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno 3 anni scolastici con la qualifica di personale ausiliario statale (e/o con precorse qualifiche del personale non docente equiparate) e con le mansioni di conducente di autoveicoli e di essere in possesso della patente di guida "D" accompagnata da certificato di abilitazione professionale, come richiesto dal vigente ordinamento; (precedente art. 4, comma 1, lettera c); oppure, in alternativa, per i concorsi indetti per il profilo professionale di cuoco, di aver svolto presso le istituzioni scolastiche statali e con rapporto d'impiego con lo stato, per almeno 3 anni scolastici le mansioni di aiutante cuoco (precedente art. 4, comma 1, lettera c); h) gli eventuali titoli di cultura o di servizio valutabili secondo l'annessa tabella D; i) i titoli di preferenza di cui alla tabella E eventualmente gia' posseduti al momento di presentazione della domanda; l) il possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, se il concorso si svolge in provincia di Bolzano. 4. La domanda deve recare la data ed essere sottoscritta dal candidato. 5. La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda stessa o dal capo dell'istituto dove si presta servizio o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per coloro che prestano servizio militare e' valido il visto del comandante del reparto di appartenenza. Per coloro che si trovano all'estero la firma deve essere autenticata dalla competente autorita' consolare. 6. Il provveditore agli studi assegna un termine perentorio di dieci giorni, a pena d'esclusione, per la regolarizzazione della domanda priva dell'autentica della firma del candidato o autenticata in modo difforme da quello indicato dal precedente comma e per la regolarizzazione della domanda priva, parzialmente o totalmente, di taluna delle dichiarazioni prescritte. Tale ultima regolarizzazione non e' necessaria qualora, dal contesto della domanda stessa o dalla documentazione prodotta, possa evincersi cio' che doveva essere dichiarato. 7. E' sempre in facolta' dell'amministrazione accertare con mezzi propri la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. 8. Nella domanda deve essere elencata la documentazione che si allega. 9. Nella domanda il candidato deve indicare l'esatto recapito. Ogni variazione del recapito deve essere comunicata, mediante lettera raccomandata, al competente provveditore agli studi. 10. Qualora si intenda concorrere per piu' profili occorre produrre distinte domande.