Art. 5.
                     Presentazione della domanda
 1.  La domanda di ammissione, redatta in carta libera, conformemente
allo schema unito alla presente ordinanza (allegato  A)  deve  essere
indirizzata  al provveditore agli studi della provincia nei cui ruoli
il candidato e' inquadrato in qualita' di  personale  amministrativo,
tecnico  ed  ausiliario  statale.  Ove  si presti servizio presso una
scuola  coordinata  di  provincia  diversa  la  domanda  deve  essere
prodotta nella provincia in cui la scuola e' ubicata.
  2.  La  domanda  deve  essere  presentata  direttamente all'ufficio
periferico competente che deve rilasciarne ricevuta, oppure inoltrata
mediante raccomandata con avviso di  ricevimento,  entro  il  termine
perentorio  di trenta giorni dal primo giorno di affissione del bando
di concorso all'albo del competente provveditorato agli studi.
  3. Nella domanda gli interessati devono indicare:
    a) il cognome e il nome, per le coniugate va indicato il  cognome
di nascita;
    b) la data e il luogo di nascita;
    c) il profilo professionale per il quale si concorre.
  Nella  domanda  i  candidati debbono, altresi', dichiarare sotto la
propria responsabilita':
    d) di essere personale amministrativo, tecnico ed  ausiliario  di
ruolo in servizio nella medesima provincia cui si concorre;
    e) il profilo professionale di appartenenza;
    f) l'attuale sede e istituzione scolastica di titolarita';
    g)  di  essere  in  possesso  del titolo di studio necessario per
l'accesso al profilo professionale cui si concorre;
    oppure, in alternativa, di essere  in  possesso  del  diploma  di
istruzione  secondaria  di  I  grado  e  dello specifico attestato di
qualifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n.  845/78,  o
di leggi anteriori, ove previsto;
    oppure,  in  alternativa,  per  i concorsi indetti per il profilo
professionale  di  coordinatore  amministrativo  e  di  collaboratore
amministrativo,  di  aver  prestato  senza demerito per almeno cinque
anni un servizio di  ruolo  in  profili  professionali  di  qualifica
funzionale  immediatamente  inferiore  a  quella  del  profilo cui si
concorre e/o in qualifiche del personale non  docente  poi  confluite
nei predetti profili (precedente art. 4, comma 1, lettera c), nonche'
di  essere in possesso del titolo di studio richiesto per il ruolo di
appartenenza (o ex ruolo del personale non docente poi confluito  nel
ruolo  di  appartenenza)  richiesto all'epoca per l'inquadramento nel
medesimo;
    oppure, in alternativa, nei concorsi indetti per  il  profilo  di
collaboratore  tecnico  per  conseguire  l'accesso  al laboratorio di
conduzione e manutenzione di autoveicoli, di aver  svolto  presso  le
istituzioni   scolastiche  statali  un  servizio  di  almeno  3  anni
scolastici con la qualifica di personale ausiliario statale (e/o  con
precorse  qualifiche  del  personale non docente equiparate) e con le
mansioni di conducente di autoveicoli e di essere in  possesso  della
patente  di  guida  "D"  accompagnata  da certificato di abilitazione
professionale, come richiesto dal vigente ordinamento;
   (precedente art. 4, comma 1, lettera c);
    oppure,  in  alternativa,  per  i concorsi indetti per il profilo
professionale  di  cuoco,  di  aver  svolto  presso  le   istituzioni
scolastiche statali e con rapporto d'impiego con lo stato, per almeno
3  anni  scolastici le mansioni di aiutante cuoco (precedente art. 4,
comma 1, lettera c);
    h) gli eventuali titoli  di  cultura  o  di  servizio  valutabili
secondo l'annessa tabella D;
    i)  i  titoli  di  preferenza di cui alla tabella E eventualmente
gia' posseduti al momento di presentazione della domanda;
    l) il possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al D.P.R.  26
luglio  1976,  n.  752,  se  il  concorso  si  svolge in provincia di
Bolzano.
  4. La domanda deve  recare  la  data  ed  essere  sottoscritta  dal
candidato.
  5.  La  firma  dell'aspirante  in  calce  alla  domanda deve essere
autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda stessa o
dal capo dell'istituto dove  si  presta  servizio  o  da  un  notaio,
cancelliere,  segretario  comunale o altro funzionario incaricato dal
sindaco. Per coloro che prestano servizio militare e' valido il visto
del comandante del reparto di appartenenza. Per coloro che si trovano
all'estero  la  firma  deve  essere  autenticata   dalla   competente
autorita' consolare.
  6.  Il  provveditore  agli  studi  assegna un termine perentorio di
dieci giorni, a pena  d'esclusione,  per  la  regolarizzazione  della
domanda  priva dell'autentica della firma del candidato o autenticata
in modo difforme da quello indicato dal precedente  comma  e  per  la
regolarizzazione  della  domanda priva, parzialmente o totalmente, di
taluna delle dichiarazioni prescritte. Tale  ultima  regolarizzazione
non  e' necessaria qualora, dal contesto della domanda stessa o dalla
documentazione prodotta,  possa  evincersi  cio'  che  doveva  essere
dichiarato.
  7.  E'  sempre in facolta' dell'amministrazione accertare con mezzi
propri la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati.
  8. Nella domanda deve essere  elencata  la  documentazione  che  si
allega.
  9. Nella domanda il candidato deve indicare l'esatto recapito. Ogni
variazione  del  recapito  deve  essere  comunicata, mediante lettera
raccomandata, al competente provveditore agli studi.
  10. Qualora si intenda concorrere per piu' profili occorre produrre
distinte domande.