Art. 6. Norme sulla certificazione 1. I candidati devono allegare alla domanda di ammissione, o inoltrare entro il medesimo termine e con le medesime modalita' previsti per la domanda di ammissione: a) lo specifico attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78 o di leggi precedenti, corredato del relativo piano di studio (se prodotto ai fini dell'ammissione al concorso - precedente art. 5, lettera g), primo capoverso); b) il certificato rilasciato dal competente capo d'istituto attestante lo svolgimento per almeno tre anni delle mansioni di conducente di autoveicoli con la qualifica di personale ausiliario statale (o precorse corrispondenti qualifiche del personale non docente) accompagnato da copia autentica della patente di guida "D" e certificato di abilitazione professionale, ove necessario ai fini della ammissione al concorso (precedente art. 5, lettera g), terzo capoverso); c) il certificato rilasciato dal competente capo di istituto attestante il servizio di aiutante cuoco statale svolto per almeno tre anni nelle istituzioni scolastiche statali, ove necessario ai fini della ammissione al concorso (precedente art. 5, lettera g), ultimo capoverso); d) gli eventuali titoli che danno accesso ad ulteriori laboratori/area oltre a quello che e' stato dichiarato e prodotto ai fini della ammissione al concorso di collaboratore tecnico; e) gli eventuali titoli di cultura e di servizio previsti dalla annessa tabella D e di cui si chiede la valutazione ai fini del punteggio. 2. Le dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 3, lettere e) , f) nonche' il possesso dell'anzianita' di cinque anni di ruolo e del titolo relativo al ruolo di appartenenza, di cui al precedente art. 5, comma 3, lettera g), secondo capoverso, sono verificati d'ufficio. Il prescritto attestato di bilinguismo di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, dovra' essere presentato all'atto della nomina in ruolo da parte dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie della provincia di Bolzano. 3. I titoli di preferenza, di cui all'annessa tabella E, devono comunque essere conseguiti entro il quindicesimo giorno dalla conclusione di tutte le prove concorsuali e debbono essere presentati o spediti al competente provveditorato agli studi entro il medesimo termine. 4. Qualora la certificazione da produrre debba essere rilasciata dal medesimo provveditore agli studi cui e' indirizzata la domanda di ammissione, e' sufficiente che il candidato indichi nella domanda di ammissione il possesso del titolo e gli estremi per la sua identificazione. La certificazione deve essere allegata d'ufficio alla domanda ed e' valida a tutti i fini del presente bando. 5. Qualora il possesso di titoli che devono essere oggetto di certificazione da parte dei candidati sia stato dichiarato nella domanda di ammissione il provveditore agli studi assegna un termine perentorio di dieci giorni per la produzione della richiesta certificazione che risulti totalmente o parzialmente mancante. Il medesimo termine perentorio e' assegnato per la produzione del piano di studio, ove sia stato prodotto un attestato di qualifica che ne sia privo. 6. La certificazione del servizio prestato e' valida a tutti i fini della presente ordinanza anche se priva di annotazioni di merito, purche' non rechi esplicita menzione di eventuali motivi di demerito.