Art. 6.
                     Norme sulla certificazione
  1.  I  candidati  devono  allegare  alla  domanda  di ammissione, o
inoltrare entro il medesimo  termine  e  con  le  medesime  modalita'
previsti per la domanda di ammissione:
    a)  lo  specifico  attestato  di  qualifica  rilasciato  ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 845/78 o di leggi  precedenti,  corredato
del  relativo piano di studio (se prodotto ai fini dell'ammissione al
concorso - precedente art. 5, lettera g), primo capoverso);
    b) il  certificato  rilasciato  dal  competente  capo  d'istituto
attestante  lo  svolgimento  per  almeno  tre  anni delle mansioni di
conducente di autoveicoli con la qualifica  di  personale  ausiliario
statale  (o  precorse  corrispondenti  qualifiche  del  personale non
docente) accompagnato da copia autentica della patente di guida "D" e
certificato di abilitazione professionale,  ove  necessario  ai  fini
della  ammissione  al  concorso (precedente art. 5, lettera g), terzo
capoverso);
    c) il certificato rilasciato  dal  competente  capo  di  istituto
attestante  il  servizio  di aiutante cuoco statale svolto per almeno
tre anni nelle istituzioni scolastiche  statali,  ove  necessario  ai
fini  della  ammissione  al  concorso (precedente art. 5, lettera g),
ultimo capoverso);
    d)  gli  eventuali  titoli  che  danno   accesso   ad   ulteriori
laboratori/area  oltre a quello che e' stato dichiarato e prodotto ai
fini della ammissione al concorso di collaboratore tecnico;
    e) gli eventuali titoli di cultura e di servizio  previsti  dalla
annessa  tabella  D  e  di  cui  si chiede la valutazione ai fini del
punteggio.
  2. Le dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma  3,  lettere
e) , f) nonche' il possesso dell'anzianita' di cinque anni di ruolo e
del  titolo  relativo  al ruolo di appartenenza, di cui al precedente
art. 5, comma 3,  lettera  g),  secondo  capoverso,  sono  verificati
d'ufficio.
  Il  prescritto  attestato di bilinguismo di cui al D.P.R. 26 luglio
1976, n. 752, dovra' essere presentato all'atto della nomina in ruolo
da parte dei candidati utilmente collocati  nelle  graduatorie  della
provincia di Bolzano.
  3.  I  titoli  di  preferenza, di cui all'annessa tabella E, devono
comunque  essere  conseguiti  entro  il  quindicesimo  giorno   dalla
conclusione di tutte le prove concorsuali e debbono essere presentati
o  spediti  al competente provveditorato agli studi entro il medesimo
termine.
  4. Qualora la certificazione da produrre  debba  essere  rilasciata
dal medesimo provveditore agli studi cui e' indirizzata la domanda di
ammissione,  e' sufficiente che il candidato indichi nella domanda di
ammissione  il  possesso  del  titolo  e  gli  estremi  per  la   sua
identificazione.  La  certificazione  deve  essere allegata d'ufficio
alla domanda ed e' valida a tutti i fini del presente bando.
  5.  Qualora  il  possesso  di  titoli  che devono essere oggetto di
certificazione da parte dei  candidati  sia  stato  dichiarato  nella
domanda  di  ammissione il provveditore agli studi assegna un termine
perentorio  di  dieci  giorni  per  la  produzione  della   richiesta
certificazione che risulti totalmente o parzialmente mancante.
  Il  medesimo  termine perentorio e' assegnato per la produzione del
piano di studio, ove sia stato prodotto un attestato di qualifica che
ne sia privo.
  6. La certificazione del servizio prestato e' valida a tutti i fini
della presente ordinanza anche se priva  di  annotazioni  di  merito,
purche' non rechi esplicita menzione di eventuali motivi di demerito.