Art. 7. Norme sui documenti 1. La domanda di ammissione, l'autentica della firma ed i relativi documenti non sono soggetti all'imposta di bollo ma devono essere regolarizzati all'atto della nomina in ruolo da parte dei candidati utilmente collocati in graduatoria. 2. I documenti possono essere esibiti, oltre che in originale o in copia notarile, anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici o fotografici di cui alla tabella B annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 20 agosto 1962) autenticate ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni. 3. Sono soggetti alla legalizzazione - secondo le modalita' indicate nell'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 - le firme sugli atti e sui documenti di cui agli articoli 16 e 17 della legge medesima e precisamente: a) le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio, da prodursi agli uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola, sono legalizzate dalla competente autorita' scolastica provinciale; b) le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorita' estere e da valere nello Stato, sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Agli atti e documenti sopra indicati redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato o da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera nello Stato, sono legalizzate dal Ministero degli affari esteri. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali. 4. I provveditori agli studi assegnano un termine perentorio di dieci giorni per la regolarizzazione dei documenti esibiti in copia priva di autentica o autenticata in modo difforme da quanto prescritto dai precedenti commi. 5. E' sempre in facolta' dell'Amministrazione accertare con mezzi propri la veridicita' dei documenti esibiti dai concorrenti.