Art. 7.
                         Norme sui documenti
  1.  La domanda di ammissione, l'autentica della firma ed i relativi
documenti non sono soggetti all'imposta di  bollo  ma  devono  essere
regolarizzati  all'atto  della nomina in ruolo da parte dei candidati
utilmente collocati in graduatoria.
  2. I documenti possono essere esibiti, oltre che in originale o  in
copia  notarile, anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici
o fotografici di cui alla tabella B annessa al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (in  Gazzetta  Ufficiale  n.
209  del  20  agosto  1962)  autenticate ai sensi dell'art. 14, comma
secondo,  della  legge  4  gennaio   1968,   n.   15   e   successive
modificazioni.
  3.  Sono  soggetti  alla  legalizzazione  -  secondo  le  modalita'
indicate nell'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15  -  le  firme
sugli  atti  e sui documenti di cui agli articoli 16 e 17 della legge
medesima e precisamente:
    a) le  firme  dei  capi  delle  scuole  parificate  o  legalmente
riconosciute  sui  diplomi  originali o sui certificati di studio, da
prodursi agli uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la
scuola,  sono  legalizzate  dalla  competente  autorita'   scolastica
provinciale;
    b)  le  firme  sugli  atti  e  documenti  formati  all'estero  da
autorita' estere e da valere  nello  Stato,  sono  legalizzate  dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme
apposte   su   atti   e   documenti   dai   competenti  organi  delle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari  da
loro  delegati  non  sono  soggette  a  legalizzazione.  Agli  atti e
documenti sopra indicati redatti  in  lingua  straniera  deve  essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo  straniero  dalla  competente  rappresentanza   diplomatica   o
consolare,  ovvero  da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e
documenti formati nello Stato o da valere nello Stato, rilasciati  da
una  rappresentanza  diplomatica o consolare estera nello Stato, sono
legalizzate dal Ministero degli affari esteri. Sono  fatte  salve  le
esenzioni   dall'obbligo  della  legalizzazione  e  della  traduzione
stabilite da leggi o da accordi internazionali.
  4. I provveditori agli studi assegnano  un  termine  perentorio  di
dieci  giorni  per la regolarizzazione dei documenti esibiti in copia
priva  di  autentica  o  autenticata  in  modo  difforme  da   quanto
prescritto dai precedenti commi.
  5.  E'  sempre in facolta' dell'Amministrazione accertare con mezzi
propri la veridicita' dei documenti esibiti dai concorrenti.