Art. 8.
                  Esame delle domande di ammissione
  1.  Le  domande  di ammissione al concorso, per quanto attiene alla
regolarita' formale e ai requisiti di accesso, sono esaminate a  cura
dei competenti uffici periferici.
  2.   Ai  fini  dell'accesso  al  concorso  e,  per  il  profilo  di
collaboratore tecnico, anche ai fini dei titoli di accesso a posti di
laboratorio (allegato F)  non  e'  necessario  effettuare  una  nuova
valutazione  degli  attestati  rilasciati ai sensi dell'art. 14 della
legge n. 845/78, qualora essi siano stati gia' valutati in  occasione
dell'inserimento  del  candidato nella graduatoria provinciale per le
supplenze del medesimo profilo e della medesima provincia in  cui  si
concorre,  essendo  sufficiente acquisire agli atti del concorso tale
valutazione a cura dell'ufficio.
  Le medesime disposizioni si applicano agli attestati  di  qualifica
rilasciati   ai  sensi  di  leggi  regionali  o  di  norme  anteriori
all'entrata in vigore della legge n. 845/78.