Art. 8. Esame delle domande di ammissione 1. Le domande di ammissione al concorso, per quanto attiene alla regolarita' formale e ai requisiti di accesso, sono esaminate a cura dei competenti uffici periferici. 2. Ai fini dell'accesso al concorso e, per il profilo di collaboratore tecnico, anche ai fini dei titoli di accesso a posti di laboratorio (allegato F) non e' necessario effettuare una nuova valutazione degli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78, qualora essi siano stati gia' valutati in occasione dell'inserimento del candidato nella graduatoria provinciale per le supplenze del medesimo profilo e della medesima provincia in cui si concorre, essendo sufficiente acquisire agli atti del concorso tale valutazione a cura dell'ufficio. Le medesime disposizioni si applicano agli attestati di qualifica rilasciati ai sensi di leggi regionali o di norme anteriori all'entrata in vigore della legge n. 845/78.