Art. 9.
      Inammissibilita' della domanda ed esclusione dal concorso
  1.  Sono  inammissibili  le  domande prive della sottoscrizione del
candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma  2  del
precedente  art.  5,  nonche'  le  domande  da  cui  non e' possibile
evincere le generalita' del candidato o il concorso cui si chiede  di
partecipare.
  2.  Tutti  i  candidati sono ammessi con riserva. L'Amministrazione
puo'  disporre  in  ogni  momento,  fino  all'approvazione   in   via
definitiva  della  graduatoria  concorsuale da parte del provveditore
agli studi, l'esclusione dei candidati che:
    a) risultino  privi  dei  requisiti  di  cui  rispettivamente  al
precedente art. 4;
    b) abbiano formulato nella domanda di ammissione affermazioni non
veritiere o abbiano prodotto documenti non veritieri;
    c)  non  abbiano  regolarizzato  nel  termine  di dieci giorni la
domanda di ammissione priva dell'autentica  della  firma  ovvero  con
autentica non effettuata secondo le forme prescritte;
    d)  non abbiano regolarizzato entro il termine di dieci giorni la
domanda priva totalmente o parzialmente di alcuna delle dichiarazioni
di cui al comma 3, lettere d) , e) , f) , g)  ,  l),  del  precedente
art.  5,  qualora  cio'  che  deve  essere dichiarato non risulti dal
contesto della domanda stessa oppure dalla documentazione validamente
prodotta o allegata d'ufficio;
    e)  non  abbiano  prodotto  la  certificazione   prescritta   per
l'ammissione  al  concorso neanche nel termine di dieci giorni di cui
al comma 5 del precedente art. 6 oppure non abbiano regolarizzato  la
certificazione  prescritta  per  l'ammissione  prodotta  in copia non
autenticata o autenticata in  modo  difforme  delle  disposizioni  in
materia, sempreche' non si tratti di certificazioni che devono essere
rilasciate  dal medesimo provveditorato agli studi cui e' indirizzata
la domanda di ammissione al concorso.