Art. 9. Inammissibilita' della domanda ed esclusione dal concorso 1. Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 2 del precedente art. 5, nonche' le domande da cui non e' possibile evincere le generalita' del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare. 2. Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino all'approvazione in via definitiva della graduatoria concorsuale da parte del provveditore agli studi, l'esclusione dei candidati che: a) risultino privi dei requisiti di cui rispettivamente al precedente art. 4; b) abbiano formulato nella domanda di ammissione affermazioni non veritiere o abbiano prodotto documenti non veritieri; c) non abbiano regolarizzato nel termine di dieci giorni la domanda di ammissione priva dell'autentica della firma ovvero con autentica non effettuata secondo le forme prescritte; d) non abbiano regolarizzato entro il termine di dieci giorni la domanda priva totalmente o parzialmente di alcuna delle dichiarazioni di cui al comma 3, lettere d) , e) , f) , g) , l), del precedente art. 5, qualora cio' che deve essere dichiarato non risulti dal contesto della domanda stessa oppure dalla documentazione validamente prodotta o allegata d'ufficio; e) non abbiano prodotto la certificazione prescritta per l'ammissione al concorso neanche nel termine di dieci giorni di cui al comma 5 del precedente art. 6 oppure non abbiano regolarizzato la certificazione prescritta per l'ammissione prodotta in copia non autenticata o autenticata in modo difforme delle disposizioni in materia, sempreche' non si tratti di certificazioni che devono essere rilasciate dal medesimo provveditorato agli studi cui e' indirizzata la domanda di ammissione al concorso.