Art. 4. Al fine di assicurare il necessario coordinamento dei rispettivi interventi nell'ambito della programmazione scolastica nazionale, le regioni, in sede di predisposizione del piano generale triennale e dei piani annuali del primo triennio, si atterranno, nell'ordine, tenuto conto dei risultati ottenuti con i precedenti interventi di edilizia scolastica, ai seguenti indirizzi: a) privilegiare gli interventi finalizzati al completamento funzionale delle opere gia' iniziate ed al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, in relazione all'indice di carenza determinato dall'offerta del servizio scolastico a fronte delle richieste da parte dell'utenza, nonche' all'adeguamento delle strutture preesistenti alla vigente normativa in materia di agibilita', igiene, sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di determinare le condizioni strutturali minime per assicurare un adeguato standard di qualita' del servizio scolastico, una piu' efficace lotta alla dispersione scolastica ed il rinnovamento della didattica; b) favorire il coordinamento tra le decisioni in materia di razionalizzazione della rete scolastica e la distribuzione degli edifici, tenendo anche conto dell'opportunita' di un organico inserimento delle istituzioni scolastiche nelle realta' territoriali e nelle collettivita' locali; c) considerare le opportunita' di adeguamento degli edifici scolastici alle nuove esigenze della scuola, ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, con particolare riferimento alle innovazioni didattiche ed alle sperimentazioni; d) garantire la fornitura di sedi idonee ad un corretto e dignitoso funzionamento degli uffici scolastici provinciali e regionali, anche al fine di migliorare il servizio reso all'utenza.