Art. 4.
  Al fine di assicurare il necessario  coordinamento  dei  rispettivi
interventi  nell'ambito della programmazione scolastica nazionale, le
regioni, in sede di predisposizione del piano  generale  triennale  e
dei  piani  annuali  del  primo triennio, si atterranno, nell'ordine,
tenuto conto dei risultati ottenuti con i  precedenti  interventi  di
edilizia scolastica, ai seguenti indirizzi:
    a)  privilegiare  gli  interventi  finalizzati  al  completamento
funzionale delle  opere  gia'  iniziate  ed  al  soddisfacimento  del
fabbisogno  immediato  di  aule,  in  relazione all'indice di carenza
determinato dall'offerta  del  servizio  scolastico  a  fronte  delle
richieste   da   parte  dell'utenza,  nonche'  all'adeguamento  delle
strutture  preesistenti  alla  vigente  normativa   in   materia   di
agibilita',   igiene,   sicurezza   ed  eliminazione  delle  barriere
architettoniche, al fine di  determinare  le  condizioni  strutturali
minime  per  assicurare un adeguato standard di qualita' del servizio
scolastico, una piu' efficace lotta alla dispersione scolastica ed il
rinnovamento della didattica;
    b) favorire il coordinamento  tra  le  decisioni  in  materia  di
razionalizzazione  della  rete  scolastica  e  la distribuzione degli
edifici,  tenendo  anche  conto  dell'opportunita'  di  un   organico
inserimento  delle istituzioni scolastiche nelle realta' territoriali
e nelle collettivita' locali;
    c) considerare  le  opportunita'  di  adeguamento  degli  edifici
scolastici  alle  nuove esigenze della scuola, ai processi di riforma
degli ordinamenti e dei programmi, con particolare  riferimento  alle
innovazioni didattiche ed alle sperimentazioni;
    d)  garantire  la  fornitura  di  sedi  idonee  ad  un corretto e
dignitoso  funzionamento  degli  uffici  scolastici   provinciali   e
regionali, anche al fine di migliorare il servizio reso all'utenza.