Art. 5.
  Nel procedimento di programmazione le regioni dovranno valutare  il
fabbisogno di aule in ragione di una dettagliata indicazione da parte
di  comuni  e  province  dell'utilizzo  degli  edifici vincolati alla
destinazione scolastica (e delle eventuali proposte di  revoca  della
stessa,  formulate,  ai  sensi  dell'art.  8, comma 7, della legge 11
gennaio 1996, n. 23), nonche' delle prospettive di razionalizzazione,
anche per effetto del nuovo riparto di competenze tra i predetti enti
locali. Inoltre dovranno tener conto delle  prevedibili  esigenze  di
utilizzo   a   medio  -  lungo  termine  per  effetto  del  possibile
innalzamento dell'obbligo scolastico,  con  conseguente  adozione  di
criteri   di   progettazione   dei  relativi  interventi  ispirati  a
modularita' e flessibilita'.