Art. 5. Nel procedimento di programmazione le regioni dovranno valutare il fabbisogno di aule in ragione di una dettagliata indicazione da parte di comuni e province dell'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica (e delle eventuali proposte di revoca della stessa, formulate, ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge 11 gennaio 1996, n. 23), nonche' delle prospettive di razionalizzazione, anche per effetto del nuovo riparto di competenze tra i predetti enti locali. Inoltre dovranno tener conto delle prevedibili esigenze di utilizzo a medio - lungo termine per effetto del possibile innalzamento dell'obbligo scolastico, con conseguente adozione di criteri di progettazione dei relativi interventi ispirati a modularita' e flessibilita'.