(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 1
                CRITERI E PROCEDIMENTO PER IL RIPARTO
    a) Si e' assegnato il piu' alto grado di priorita' alle finalita'
relative  all'art.  1,  comma  2,  lettera  a)  (soddisfacimento  del
fabbisogno immediato di aule) e c) (adeguamento alle norme vigenti in
materia  di  agibilita'  sicurezza  e  igiene) della legge 11 gennaio
1996, n. 23.
    b) Nell'ordine, si e' assegnato un grado via via  decrescente  di
priorita'  alle  finalita'  di  cui  all'art.  1, comma 2, lettera e)
(equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico),  b)
(riqualificazione del patrimonio esistente), ed f) (disponibilita' di
palestre  e  impianti sportivi di base), della citata legge n. 23/96.
Le finalita' di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera  d)  (adeguamento
delle  strutture  edilizie  alle  esigenze  della scuola) e g) (piena
utilizzazione   delle   strutture   scolastiche   da   parte    della
collettivita')  non  sono  state prese in considerazione, ai fini del
riparto tra le regioni, in quanto non immediatamente suscettibili  di
una  valutazione  quantitativa  con  riferimento  alla  situazione di
fatto.
    c) Si sono quindi determinati cinque  indicatori  rappresentativi
delle situazioni di fatto connesse alle finalita' di cui alle lettere
a)  e b), sulla base dei dati a disposizione del Ministero e relativi
agli edifici scolastici:
    1) indicatore sintetico dell'affollamento delle strutture;
    2) indicatore sintetico della precarieta' degli edifici  e  degli
impianti;
    3) indicatore sintetico dell'organizzazione territoriale;
    4) indicatore degli edifici soggetti a vincolo;
    5)   indicatore  della  disponibilita'  di  palestre  e  impianti
sportivi.
    d)  I  dati  inerenti  agli   edifici   scolastici   sono   stati
classificati  secondo  tali  indicatori,  determinando una situazione
comparabile delle diverse regioni tra di loro;  gli  indicatori  sono
stati  quindi  aggregati  in un unico indice sintetico con i seguenti
pesi:
    0,35 per gli indicatori relativi all'affollamento delle strutture
e alla precarieta' di edifici ed impianti;
    0,15 per quello concernente l'organizzazione territoriale;
    0,10 per quello concernente gli edifici soggetti a vincolo;
    0,05 per  quello  concernente  la  provvista  di  palestre  e  di
impianti sportivi.
    e)  Il  90%  dell'importo  totale dei 456 miliardi assegnabili e'
stato suddiviso tra le regioni secondo l'indice relativo sintetico di
cui alla lettera d).
    f) Il restante 10% e' stato ripartito tra le singole  regioni  in
relazione  ad  un indice, rappresentativo della capacita' di spesa di
ciascuna  di  esse.  L'importo  cosi'  ottenuto  e'  stato,   infine,
arrotondato allo 0.