ALLEGATO 1 CRITERI E PROCEDIMENTO PER IL RIPARTO a) Si e' assegnato il piu' alto grado di priorita' alle finalita' relative all'art. 1, comma 2, lettera a) (soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule) e c) (adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilita' sicurezza e igiene) della legge 11 gennaio 1996, n. 23. b) Nell'ordine, si e' assegnato un grado via via decrescente di priorita' alle finalita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) (equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico), b) (riqualificazione del patrimonio esistente), ed f) (disponibilita' di palestre e impianti sportivi di base), della citata legge n. 23/96. Le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) (adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola) e g) (piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettivita') non sono state prese in considerazione, ai fini del riparto tra le regioni, in quanto non immediatamente suscettibili di una valutazione quantitativa con riferimento alla situazione di fatto. c) Si sono quindi determinati cinque indicatori rappresentativi delle situazioni di fatto connesse alle finalita' di cui alle lettere a) e b), sulla base dei dati a disposizione del Ministero e relativi agli edifici scolastici: 1) indicatore sintetico dell'affollamento delle strutture; 2) indicatore sintetico della precarieta' degli edifici e degli impianti; 3) indicatore sintetico dell'organizzazione territoriale; 4) indicatore degli edifici soggetti a vincolo; 5) indicatore della disponibilita' di palestre e impianti sportivi. d) I dati inerenti agli edifici scolastici sono stati classificati secondo tali indicatori, determinando una situazione comparabile delle diverse regioni tra di loro; gli indicatori sono stati quindi aggregati in un unico indice sintetico con i seguenti pesi: 0,35 per gli indicatori relativi all'affollamento delle strutture e alla precarieta' di edifici ed impianti; 0,15 per quello concernente l'organizzazione territoriale; 0,10 per quello concernente gli edifici soggetti a vincolo; 0,05 per quello concernente la provvista di palestre e di impianti sportivi. e) Il 90% dell'importo totale dei 456 miliardi assegnabili e' stato suddiviso tra le regioni secondo l'indice relativo sintetico di cui alla lettera d). f) Il restante 10% e' stato ripartito tra le singole regioni in relazione ad un indice, rappresentativo della capacita' di spesa di ciascuna di esse. L'importo cosi' ottenuto e' stato, infine, arrotondato allo 0.