ALLEGATO Art. 2 (Scopi ed attivita'). - Nella continuita' dello scopo originario e con riferimento principale ai territori nei quali hanno operato la Cassa di risparmio di Lugo e la Banca del Monte di Lugo, nonche' al territorio nel quale opera la societa' bancaria partecipata, la Fondazione persegue fini di promozione dello sviluppo economico-sociale, scientifico, culturale ed artistico attraverso la realizzazione di progetti e programmi, eventualmente anche pluriennali, da essa stessa definiti e deliberati. La sua azione puo' svolgersi altresi' attraverso il sostegno di attivita' di altri soggetti pubblici e privati, con riferimento principale ai territori di cui sopra e preminentemente nei settori dell'istruzione, dell'arte e della cultura, della sanita', della ricerca scientifica e dell'assistenza, beneficenza e tutela delle categorie sociali piu' deboli. La Fondazione adotta un regolamento per l'esercizio dell'attivita' istituzionale con il quale vengono disciplinati i criteri di assegnazione dei fondi ai singoli settori di intervento e le modalita' operative. Al fine di rendere piu' efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio, la Fondazione puo' limitare, per periodi di tempo definiti, la propria attivita' ad alcuni settori o sottosettori, tra quelli previsti dai commi precedenti attraverso apposite delibere programmatiche. La Fondazione, fintanto che ne sia titolare, amministra la partecipazione nella societa' bancaria che prosegue l'attivita' originariamente svolta dalla societa' conferitaria. Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio diretto dell'impresa bancaria e il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla societa' bancaria partecipata. E' consentito l'acquisto e la cessione di partecipazioni in imprese diverse da quelle bancarie e finanziarie, purche' strumentali al conseguimento delle proprie finalita'. La Fondazione, con riguardo alle azioni di societa' bancarie e finanziarie rivenienti dal conferimento, rispetta i limiti e le prescrizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 356/1990. La Fondazione puo' compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare consentita dalle leggi vigenti e dal presente statuto. I debiti con le societa' in cui si detengono partecipazioni e le garanzie prestate dalle societa' stesse nell'interesse della Fondazione non possono superare il limite del dieci per cento del valore del patrimonio della Fondazione medesima, secondo l'ultimo bilancio approvato. L'ammontare complessivo dei debiti della Fondazione e delle garanzie da essa ricevute o prestate non puo' superare il venti per cento del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato. Tuttavia, qualora fosse necessario procedere all'acquisto di azioni della societa' bancaria partecipata, quale operazione transitoria volta a favorire - secondo le modalita' ritenute piu' opportune in relazione a quanto previsto dalla direttiva del Ministro del tesoro 18 novembre 1994 e dalle disposizioni vigenti - l'attuazione di programmi di diversificazione dell'attivo, la Fondazione puo' contrarre prestiti per cassa e di firma in temporanea deroga alle predette limitazioni. Art. 3 (Patrimomo). - Il patrimonio della Fondazione e' costituito dalla partecipazione globalmente detenuta, nella societa' bancaria partecipata dalle Fondazioni originarie, nonche' dalla partecipazione nella holding alla quale le Fondazioni stesse hanno aderito; esso comprende, inoltre, i cespiti e le attivita' a suo tempo non conferiti, quelli derivanti dall'investimento delle riserve accantonate dalle predette Fondazioni ed ogni altro cespite di pertinenza delle medesime. Esso si incrementa per effetto di: accantonamenti a riserva di qualunque specie; avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi e passati a riserva; liberalita' a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio; quote di associazione dei soci. Una quota non inferiore al 10% dei proventi e delle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio della Fondazione viene assegnata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della societa' bancaria o della holding partecipate, nonche' all'acquisto di azioni delle societa' stesse. Detta riserva viene investita nei modi consentiti dalla legge. L'acquisto o la cessione di azioni della societa' bancaria e della holding partecipate avviene nel rispetto dell'art. 13, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 356/1990, e successive modificazioni, nonche' delle norme e disposizioni tempo per tempo vigenti e delle istruzioni di Vigilanza in materia di partecipazioni bancarie. I proventi derivanti dalla cessione di dette azioni vanno investiti nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni dell'organo di vigilanza. Art. 4 (Proventi e loro destinazione). - La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con: i proventi e le rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, dopo aver accantonato una quota pari ad almeno il 10% degli stessi ad una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della societa' bancaria partecipata o della holding partecipata, nonche' all'acquisto di azioni delle societa' medesime e dopo aver detratto le spese di gestione; gli eventuali avanzi di gestione e le liberalita' non destinati ad incremento del patrimonio; i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge. In vigenza della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle relative norme attuative, una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi della Fondazione, al netto delle spese di gestione e dell'accantonamento a riserva sopra precisato, deve essere destinata alla costituzione di un fondo speciale regionale finalizzato alla istituzione, per il tramite degli enti locali, di centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti. Art. 6 (Soci: requisiti, incompatibilita', decadenza, dimissioni). - I soci costituiscono la continuita' storica e giuridica della Fondazione con gli enti originari e debbono preferibilmente avere la residenza o il domicilio nel territorio di prevalente attivita' degli enti medesimi. Sono soci di diritto il comune di Lugo, la provincia di Ravenna e la C.C.I.A.A. di Ravenna. Il numero massimo dei soci e' 160; di essi 97 sono di nomina assembleare, 3 sono i soci di diritto di cui al comma precedente, 12 sono designati da questi ultimi e 48 sono designati dagli enti di cui ai paragrafi c) e d) dell'art. 7. Ciascun socio, accettando la nomina, deve sottoscrivere una quota di associazione di L. 100.000, il cui importo andra' ad incrementare il patrimonio della Fondazione, a' sensi dell'art. 3 del presente statuto. Le quote di associazione sono personali, indivisibili, intrasmissibili ed infruttifere; alla morte del socio e negli altri casi di cessazione o di perdita della qualita' di socio, l'importo delle quote va ad incremento della riserva. Il socio che, allo scadere della carica nei termini di legge, venga rieletto o confermato, non dovra' sottoscrivere una nuova quota. Per essere ammesse in qualita' di soci, le persone fisiche devono avere piena capacita' civile e indiscussa probita' ed onorabilita', da valutarsi in analogia a quanto stabilito dal D.P.R. n. 350/1985, articoli 4 e 5, e successive modificazioni, che regola i requisiti e le qualita' per la nomina di amministratori di istituzioni creditizie e devono dare o aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello della professione e della cultura, da valutarsi da parte del consiglio di amministrazione. Inoltre nell'ambito dei 160 soci complessivamente previsti, dovra' essere assicurata, per quanto possibile, la presenza di persone notoriamente in possesso di requisiti di professionalita' e competenza nei settori di intervento della Fondazione. Il consiglio di amministrazione terra' conto di cio', individuando eventuali carenze, allorche' deliberera' le proposte da sottoporre all'assemblea per la nomina dei soci di cui all'art. 7, paragrafo a), come pure quando invitera' gli aventi diritto a procedere alla designazione dei soci di cui ai paragafi b), c), e d), del medesimo articolo. Non possono essere ammessi in qualita' di soci: a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso l'ente, verso la societa' bancaria partecipata o verso altre societa' direttamente o indirettamente partecipate o che abbiano lite vertente con essi o che ad essi abbiano cagionato danni o perdite; b) coloro che siano o siano stati, nei sei mesi precedenti la nomina, soci o amministratori di societa' od enti nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui alla lettera a); c) i dipendenti in servizio dell'ente e della societa' bancaria partecipata. I soci non hanno diritti ne' sul patrimonio ne' sulle rendite della Fondazione. I soci durano in carica dieci anni dalla data della nomina; qualora facciano parte del consiglio di amministrazione o del collegio dei revisori, essi restano in carica, anche oltre detto termine, fino al compimento del mandato in corso. I soci scaduti possono essere rieletti. Decadono da soci coloro che: 1) riportino una condanna che menomi la onorabilita', come sopra precisata e coloro nei confronti dei quali siano venute meno le caratteristiche richieste per l'ammissione o si siano determinate situazioni incompatibili con le finalita' o il prestigio della Fondazione; 2) vengano a trovarsi in una delle situazioni previste dalle lettere a) b) e c) di cui al settimo comma del presente articolo o vi si siano trovati entro i sei mesi precedenti l'approvazione del presente statuto; 3) non siano intervenuti, senza giustificato motivo, e non si siano fatti rappresentare per delega a tre assemblee consecutive. Per i soci appartenenti ad ordini professionali costituisce motivo di decadenza la radiazione dai rispettivi albi, in base a provvedimento disciplinare definitivo o la sospensione dai medesimi per un periodo non inferiore a un anno. La decadenza e' constatata e dichiarata dal consiglio di amministrazione con provvedimento insindacabile ed inappellabile. La qualita' di socio si perde anche per dimissioni. I soci decaduti o dimissionari non possono essere rieletti nei successivi dieci anni. Art. 7 (Nomina del soci). - La qualita' di socio si acquista: a) con la nomina da parte dell'assemblea dei soci, nel rispetto della quota complessiva di n. 97 soci assembleari, su proposta del consiglio di amministrazione oppure su proposta sottoscritta da almeno 1/3 dei soci di nomina dell'assemblea e comunicata al presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata a partire dal 1 marzo ed entro il 30 aprile di ogni anno. Per ciascuna assemblea il consiglio di amministrazione potra' proporre un numero di nominativi non superiore a quello dei posti vacanti e nessun socio potra' sottoscrivere proposte per piu' di due candidature. Per essere ammessi in qualita' di socio occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti che rappresentino almeno la meta' piu' uno degli intervenuti all'assemblea. Saranno nominati soci coloro che, entro i numeri dei posti vacanti, riporteranno in ordine decrescente il maggior numero di voti. Qualora piu' nominativi riportino un ugual numero di voti e si superi con essi il numero dei posti vacanti, dovra' farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio fra i nominativi medesimi. A tutti gli adempimenti, formalita' e votazioni di cui al presente paragrafo a) partecipano unicamente i soci di nomina assembleare, con esclusione quindi dei soci di cui ai successivi paragrafi b), c) e d). Le deleghe eventualmente rilasciate da soci assembleari, a' sensi dell'art. 10, secondo comma, potranno essere conferite esclusivamente ad altri soci assembleari; (Omissis). Art. 8 (Assemblea del soci: poteri). - L'assemblea dei soci delibera: sulle norme che regolano il proprio funzionamento; sulla nomina dei soci di sua competenza; sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione; sulla nomina dei revisori di sua competenza; sulle linee alle quali uniformare l'attivita' annuale per il perseguimento delle finalita' istituzionali della Fondazione; sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno 1/3 dei soci; sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali. L'assemblea, inoltre, esprime il parere sulle modifiche statutarie, sul regolamento per l'esercizio dell'attivita' istituzionale e sulle modifiche dello stesso, sulle delibere programmatiche adottate dal consiglio a' sensi dell'art. 2, terzo comma, del presente statuto nonche' sulla proposta di destinazione dell'avanzo di esercizio. Art. 12 (Consiglio di amministrazione). - Il consiglio di amministrazione e' composto da 9 membri, scelti fra i soci, di cui uno nominato dal comune di Lugo, uno dalla C.C.I.A.A. di Ravenna e i restanti dall'assemblea, scegliendo fra i soci persone fisiche, con il voto favorevole della maggioranza assoluta, arrotondata all'unita' superiore, dei votanti; essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non piu' di due ulteriori mandati consecutivi. Almeno 3 dei 9 membri del consiglio debbono essere scelti, secondo criteri di professionalita' e competenza, tra i soci che notoriamente abbiano esperienza nei settori di intervento della Fondazione. Il consiglio di amministrazione nomina, nel proprio seno, il presidente ed il vice presidente; essi restano in carica per la durata del loro mandato di amministratori e possono essere confermati. Alla scadenza del mandato, i componenti il consiglio potranno rimanere nel loro ufficio per un periodo massimo di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del mandato stesso. I consiglieri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori. Il presidente, tre mesi prima della scadenza del mandato di ciascuno dei consiglieri nominati dagli enti di cui al primo comma, provvedera' a dare avviso all'ente cui compete la nomina. Nell'ipotesi in cui l'ente non vi provveda nel termine di 45 giorni dalla scadenza, la nomina stessa verra' effettuata dal presidente della fondazione, dandone comunicazione, per conoscenza, all'ente interessato. Se necessario ai fini della copertura dei posti di cui al secondo comma del presente articolo, il presidente potra' richiedere agli enti di cui sopra di tenerne possibilmente conto nella designazione dei membri di loro spettanza. Qualora cio' non fosse possibile gli enti provvederanno ugualmente alla designazione a' sensi di statuto: in tal caso, i predetti posti verranno ricoperti in occasione degli avvicendamenti immediatamente successivi di membri sia di nomina assembleare sia di designazione esterna. In materia di responsabilita' dei componenti il consiglio si applicano le norme di cui all'art. 2392 del codice civile. I consiglieri devono avere piena capacita' civile e indiscussa probita' ed onorabilita', da valutarsi in analogia a quanto stabilito dal D.P.R. n. 350/1985, articoli 4 e 5, e successive modificazioni, che regola i requisiti e le qualita' per la nomina di amministratori di istituzioni creditizie. Non possono ricoprire la carica di consigliere i dipendenti in servizio della Fondazione, della societa' bancaria partecipata o di societa' da quest'ultima controllate, nonche' il coniuge di detti dipendenti ed i loro parenti fino al secondo grado incluso e coloro che perdano la qualita' di socio. La decadenza opera di diritto con dichiarazione del consiglio di amministrazione. Decade altresi' il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in tal caso il consigliere non puo' essere rinominato per un quadriennio dalla data della dichiarazione di decadenza. Art. 15 (Poteri del consiglio di amministrazione). - Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione, al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa. Il consiglio, puo' delegare proprie attribuzioni al presidente e al segretario generale, determinando i limiti della delega. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovra' essere data notizia al consiglio secondo le modalita' da questo fissate. Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti: la modifica dello statuto, da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia, sentito il parere dell'assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, arrotondata all'unita' superiore; la nomina del presidente e del vice presidente; l'approvazione e la modifica del regolamento per l'esercizio dell'attivita istituzionale della Fondazione sentito il parere dell'assemblea; la determinazione degli indirizzi generali dell'attivita' e dell'organizzazione della Fondazione; la determinazione dei criteri e delle modalita' per le erogazioni annuali in attuazione delle finalita' istituzionali, tenendo conto del regolamento e delle indicazioni dell'assemblea dei soci; la nomina di commissioni tecniche e scientifiche consultive formate da esperti scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione, definendone i compiti, la durata e le modalita' di funzionamento; possono essere chiamati a far parte di dette commissioni anche i membri del consiglio di amministrazione ed i soci; l'accertamento dell'esistenza dei requisiti per l'ammissione a socio e della permanenza degli stessi, da esprimersi a maggioranza assoluta dei componenti in carica, arrotondata all'unita' superiore; la proposta di nominativi da eleggere a soci, da parte dell'assemblea; la dichiarazione di ammissione a socio di cui ai paragrafi b), c) e d) dell'art. 7; la dichiarazione di decadenza di soci, consiglieri e revisori; la nomina del segretario generale, del vice segretario generale e la revoca dell'incarico; l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili; l'acquisto o la cessione di azioni della societa' bancaria partecipata la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione, la costituzione di vincoli ed ogni altra operazione che determini la perdita temporanea del diritto di voto, con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, arrotondata all'unita' superiore; gli indirizzi e le strategie per l'amministrazione della partecipazione detenuta nella societa' bancaria; l'acquisto o la cessione di partecipazioni da effettuarsi ai sensi di legge, con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, arrotondata all'unita' superiore; la designazione o la nomina di persone a cariche presso societa' od enti; la determinazione formale o convenzionale di patti od accordi in genere relativi all'amministrazione di societa' partecipate; la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse; la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e di eventuali aggiustamenti al bilancio preventivo in corso di esercizio, nonche' la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio. Art. 18 (Cumulo delle cariche). - I componenti il consiglio di amministrazione ed i revisori non possono assumere piu' di cinque incarichi nel novero delle societa' partecipate direttamente e indirettamente dalla Fondazione, e, fra questi incarichi, non piu' di tre quale presidente, ivi compresi gli incarichi presso la Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma del presente articolo. Le cariche amministrative o di controllo assunte nella Fondazione sono incompatibili con le cariche amministrative di controllo nella societa' bancaria partecipata ovvero nelle societa' ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio. Art. 20 (Segretario generale). - Il segretario generale e' il capo degli uffici della Fondazione e del personale, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Egli partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni consultive e propositive e puo' fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni. Assiste alle riunioni dell'assemblea ed esercita altresi' i poteri speciali previsti dal presente statuto. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Compie inoltre ogni atto per il quale abbia avuto delega dal consiglio. In caso di assenza o impedimento del segretario generale, ne compie le funzioni il vice segretario generale ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, la persona all'uopo delegata dal consiglio di amministrazione. La firma di chi sostituisce il segretario generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi. Per le funzioni di segretario generale e per le funzioni esecutive necessarie alla propria struttura organizzativa ed operativa, la Fondazione si avvale prevalentemente, fino a quando partecipa al capitale della societa' bancaria di cui all'art. 2, quarto comma, del presente statuto, di personale distaccato da quest'ultima o da altre societa' dalla stessa controllate. Qualora la carica di segretario generale sia ricoperta dal direttore generale della societa' bancaria partecipata, per la carica stessa puo' essere riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Art. 22 (Durata, trasformazione, fusione, scioglimento e liquidazione). - La Fondazione ha durata illimitata. Essa, tuttavia, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalita' previsti dalla legge, con decisione unanime del consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea dei soci e con l'approvazione del Ministero del tesoro, puo' trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti pubblici conferenti di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 356/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, per conseguire piu' efficacemente scopi riconducibili alle finalita' istituzionali. In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, soddisfatte tutte le obbligazioni, il patrimonio netto residuante deve essere destinato alla realizzazione di opere di pubblica utilita', a vantaggio delle popolazioni del territorio ove operavano gli enti originari, nel rispetto delle norme del codice civile. Art. 23 (Norme transitorie). - I soci della Cassa di risparmio di Lugo in carica alla data di entrata in vigore del D.L.vo n. 356/1990 conservano la qualita' di socio della Fondazione per il periodo di tempo previsto dallo statuto di detta Cassa in vigore alla medesima data. Allo scopo di assicurare la necessaria continuita' tra gli enti originari e la nuova Fondazione, il presidente, il vice presidente, quattro degli altri componenti il consiglio di amministrazione ed i revisori della Fondazione Cassa di risparmio di Lugo, in carica alla data di attuazione della concentrazione di cui all'art. 1 del presente statuto, permangono ciascuno nella propria carica presso la nuova Fondazione, fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso e comunque fino all'entrata in carica dei successori, fatto salvo il principio della incompatibilita' di cui all'art. 18. Analogamente, il presidente della Fondazione Banca del Monte di Lugo, in carica alla data suddetta, entra a far parte del consiglio di amministrazione della nuova Fondazione, fino alla scadenza del mandato in corso, unitamente a due consiglieri, indicati uno dal comune di Lugo ed uno dalla C.C.I.A.A. di Ravenna, secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente statuto; al tempo stesso, un membro del collegio dei revisori sara' nominato dalla provincia di Ravenna. Sia i due consiglieri che il revisore sopra indicati, saranno scelti tra gli amministratori e sindaci della Fondazione Banca del Monte di Lugo e dureranno in carica fino al compimento del mandato in corso, fatto salvo il principio della incompatibilita' di cui all'art. 18. Gli amministratori ed i sindaci della Fondazione Banca del Monte di Lugo entrano inoltre a far parte dei soci di cui all'art. 7, paragrafo b), all'atto della concentrazione; ad essi si aggiungeranno tanti soci quanti saranno necessari per completare il numero previsto dal citato paragrafo b) dell'art. 7, dopo avere incluso anche quelli indicati al comma successivo del presente articolo. Pertanto, all'atto della concentrazione, saranno designati due soci dal comune di Lugo, un socio dalla provincia di Ravenna ed uno dalla C.C.I.A.A. di Ravenna, ferma restando la qualifica di socio di diritto spettante ai predetti enti. Quanto sopra anche nel caso in cui venisse a determinarsi il superamento del numero massimo di 160 soci; l'eventuale eccedenza verra' progressivamente riassorbita, attraverso il rientro a 97 del numero dei soci di nomina assembleare. Gli amministratori ed i sindaci della Fondazione Banca del Monte di Lugo che, all'atto della concentrazione, erano gia' soci della Fondazione Cassa di risparmio di Lugo, in quanto nominati a' sensi dell'art. 7, paragrafo c), dello statuto di quest'ultima, passeranno, pertanto, tra i soci di cui al paragrafo b); le organizzazioni che avevano proceduto alla loro designazione potranno procedere a nuove designazioni, nel rispetto del presente statuto. Quanto previsto dai precedenti commi quarto e quinto si riferisce alla fase iniziale della nuova Fondazione; in prosieguo di tempo, per attuare il dettato dell'art. 7, paragrafo b,) del presente statuto, i posti che via via si renderanno vacanti, nell'ambito dei dodici soci previsti dal paragrafo stesso, saranno attribuiti, nell'ordine, il primo alla provincia di Ravenna, il secondo alla C.C.I.A.A. di Ravenna ed il terzo al comune di Lugo, fino al completamento del numero di 4 soci designati da ognuno di detti enti, tenendo conto della provenienza dei restanti soci in carica. La norma di cui all'art. 18, secondo comma, del presente statuto e' operativa a' sensi e per gli effetti del D.M. 26 novembre 1993, n. 243265 e trovera' applicazione nei termini previsti dal decreto medesimo. In fase di prima applicazione del presente statuto, il direttore generale della societa' bancaria partecipata ricoprira' la carica di segretario generale della Fondazione. Art. 24. - Per gli amministratori attualmente in carica, le modifiche introdotte all'art. 12, secondo comma, dello statuto non hanno effetto fino alla conclusione del mandato in corso.