(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
   Art. 2 (Scopi ed  attivita').  -  Nella  continuita'  dello  scopo
originario  e con riferimento principale ai territori nei quali hanno
operato la Cassa di risparmio di Lugo e la Banca del Monte  di  Lugo,
nonche'   al   territorio   nel  quale  opera  la  societa'  bancaria
partecipata, la Fondazione persegue fini di promozione dello sviluppo
economico-sociale, scientifico, culturale ed artistico attraverso  la
realizzazione   di   progetti   e   programmi,   eventualmente  anche
pluriennali, da essa stessa definiti e deliberati.
   La sua azione puo' svolgersi altresi' attraverso  il  sostegno  di
attivita'  di  altri  soggetti  pubblici  e  privati, con riferimento
principale ai territori di cui sopra e  preminentemente  nei  settori
dell'istruzione,  dell'arte  e  della  cultura,  della sanita', della
ricerca scientifica e dell'assistenza,  beneficenza  e  tutela  delle
categorie sociali piu' deboli.
   La Fondazione adotta un regolamento per l'esercizio dell'attivita'
istituzionale   con  il  quale  vengono  disciplinati  i  criteri  di
assegnazione  dei  fondi  ai  singoli  settori  di  intervento  e  le
modalita'  operative.  Al  fine  di  rendere piu' efficace la propria
azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le  esigenze
del  territorio,  la  Fondazione  puo' limitare, per periodi di tempo
definiti, la propria attivita' ad alcuni settori o sottosettori,  tra
quelli  previsti  dai  commi  precedenti attraverso apposite delibere
programmatiche.
  La  Fondazione,  fintanto  che  ne  sia  titolare,  amministra   la
partecipazione  nella  societa'  bancaria  che  prosegue  l'attivita'
originariamente svolta dalla societa' conferitaria.
   Sono preclusi alla  Fondazione  l'esercizio  diretto  dell'impresa
bancaria e il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di
imprese  bancarie  o  finanziarie  diverse  dalla  societa'  bancaria
partecipata.
   E' consentito  l'acquisto  e  la  cessione  di  partecipazioni  in
imprese diverse da quelle bancarie e finanziarie, purche' strumentali
al conseguimento delle proprie finalita'.
   La  Fondazione,  con  riguardo  alle azioni di societa' bancarie e
finanziarie rivenienti dal  conferimento,  rispetta  i  limiti  e  le
prescrizioni  di  cui  all'art.  13,  commi  1,  2  e  3  del decreto
legislativo n. 356/1990.
   La  Fondazione  puo'   compiere   ogni   operazione   finanziaria,
commerciale,  mobiliare ed immobiliare consentita dalle leggi vigenti
e dal presente statuto.
   I debiti con le societa' in cui si detengono partecipazioni  e  le
garanzie   prestate   dalle   societa'  stesse  nell'interesse  della
Fondazione non possono superare il limite del  dieci  per  cento  del
valore  del  patrimonio  della  Fondazione medesima, secondo l'ultimo
bilancio  approvato.  L'ammontare  complessivo   dei   debiti   della
Fondazione  e  delle  garanzie  da  essa ricevute o prestate non puo'
superare il venti per cento del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio
approvato.
   Tuttavia,  qualora  fosse  necessario  procedere  all'acquisto  di
azioni   della   societa'   bancaria  partecipata,  quale  operazione
transitoria volta a favorire - secondo  le  modalita'  ritenute  piu'
opportune in relazione a quanto previsto dalla direttiva del Ministro
del   tesoro   18  novembre  1994  e  dalle  disposizioni  vigenti  -
l'attuazione  di  programmi  di  diversificazione   dell'attivo,   la
Fondazione puo' contrarre prestiti per cassa e di firma in temporanea
deroga alle predette limitazioni.
   Art. 3 (Patrimomo). - Il patrimonio della Fondazione e' costituito
dalla  partecipazione  globalmente  detenuta, nella societa' bancaria
partecipata dalle Fondazioni originarie, nonche' dalla partecipazione
nella holding alla quale le Fondazioni  stesse  hanno  aderito;  esso
comprende,  inoltre,  i  cespiti  e  le  attivita'  a  suo  tempo non
conferiti,   quelli   derivanti   dall'investimento   delle   riserve
accantonate  dalle  predette  Fondazioni  ed  ogni  altro  cespite di
pertinenza delle medesime.
   Esso si incrementa per effetto di:
    accantonamenti a riserva di qualunque specie;
    avanzi di gestione non  trasferiti  agli  esercizi  successivi  e
passati a riserva;
    liberalita'   a  qualsiasi  titolo  pervenute  ed  esplicitamente
destinate ad accrescimento del patrimonio;
    quote di associazione dei soci.
  Una quota non  inferiore  al  10%  dei  proventi  e  delle  rendite
derivanti  dalla  gestione  del  patrimonio  della  Fondazione  viene
assegnata ad apposita  riserva  finalizzata  alla  sottoscrizione  di
aumenti   di   capitale  della  societa'  bancaria  o  della  holding
partecipate, nonche' all'acquisto di azioni  delle  societa'  stesse.
Detta riserva viene investita nei modi consentiti dalla legge.
   L'acquisto o la cessione di azioni della societa' bancaria e della
holding  partecipate  avviene nel rispetto dell'art. 13, commi 1, 2 e
3, del decreto legislativo n. 356/1990, e  successive  modificazioni,
nonche'  delle  norme  e disposizioni tempo per tempo vigenti e delle
istruzioni di Vigilanza in  materia  di  partecipazioni  bancarie.  I
proventi derivanti dalla cessione di dette azioni vanno investiti nel
rispetto  delle  norme  di  legge e delle disposizioni dell'organo di
vigilanza.
   Art. 4 (Proventi e loro destinazione). -  La  Fondazione  provvede
alla realizzazione degli scopi istituzionali con:
    i  proventi  e  le  rendite  derivanti dalla gestione del proprio
patrimonio, dopo aver accantonato una quota pari  ad  almeno  il  10%
degli  stessi  ad  una  riserva  finalizzata  alla  sottoscrizione di
aumenti di capitale  della  societa'  bancaria  partecipata  o  della
holding  partecipata,  nonche'  all'acquisto di azioni delle societa'
medesime e dopo aver detratto le spese di gestione;
    gli eventuali avanzi di gestione e le liberalita'  non  destinati
ad incremento del patrimonio;
    i  proventi  di  natura  straordinaria  da destinarsi ai sensi di
legge.
   In vigenza della legge 11 agosto 1991, n. 266,  e  delle  relative
norme  attuative,  una  quota  non  inferiore  ad un quindicesimo dei
proventi della  Fondazione,  al  netto  delle  spese  di  gestione  e
dell'accantonamento  a riserva sopra precisato, deve essere destinata
alla costituzione di un fondo  speciale  regionale  finalizzato  alla
istituzione,  per il tramite degli enti locali, di centri di servizio
a disposizione delle  organizzazioni  di  volontariato  e  da  queste
gestiti.
   Art. 6 (Soci: requisiti, incompatibilita', decadenza, dimissioni).
-  I  soci  costituiscono  la  continuita'  storica e giuridica della
Fondazione con gli enti originari e debbono preferibilmente avere  la
residenza o il domicilio nel territorio di prevalente attivita' degli
enti medesimi.
   Sono  soci di diritto il comune di Lugo, la provincia di Ravenna e
la C.C.I.A.A. di Ravenna.
   Il numero massimo dei soci e' 160;  di  essi  97  sono  di  nomina
assembleare,  3 sono i soci di diritto di cui al comma precedente, 12
sono designati da questi ultimi e 48 sono designati dagli enti di cui
ai paragrafi c) e d) dell'art. 7.
   Ciascun socio, accettando la nomina, deve sottoscrivere una  quota
di  associazione di L. 100.000, il cui importo andra' ad incrementare
il patrimonio della Fondazione, a' sensi  dell'art.  3  del  presente
statuto.
   Le   quote   di   associazione   sono   personali,   indivisibili,
intrasmissibili ed infruttifere; alla morte del socio e  negli  altri
casi  di  cessazione  o di perdita della qualita' di socio, l'importo
delle quote va ad  incremento  della  riserva.  Il  socio  che,  allo
scadere   della  carica  nei  termini  di  legge,  venga  rieletto  o
confermato, non dovra' sottoscrivere una nuova quota.
   Per essere ammesse in qualita' di soci, le persone fisiche  devono
avere  piena  capacita' civile e indiscussa probita' ed onorabilita',
da valutarsi in analogia a quanto stabilito dal D.P.R.  n.  350/1985,
articoli  4 e 5, e successive modificazioni, che regola i requisiti e
le qualita' per la nomina di amministratori di istituzioni creditizie
e devono dare o aver dato personali contributi di rilievo  nel  mondo
imprenditoriale,  in  quello  della  professione  e della cultura, da
valutarsi  da  parte  del  consiglio  di   amministrazione.   Inoltre
nell'ambito  dei  160  soci  complessivamente previsti, dovra' essere
assicurata, per quanto possibile, la presenza di persone notoriamente
in possesso di requisiti di professionalita' e competenza nei settori
di intervento  della  Fondazione.  Il  consiglio  di  amministrazione
terra'  conto  di  cio',  individuando  eventuali  carenze, allorche'
deliberera' le proposte da sottoporre all'assemblea per la nomina dei
soci di cui all'art. 7, paragrafo a), come pure quando invitera'  gli
aventi  diritto  a  procedere  alla  designazione  dei soci di cui ai
paragafi b), c), e d), del medesimo articolo.
   Non possono essere ammessi in qualita' di soci:
     a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza
alle loro obbligazioni  verso  l'ente,  verso  la  societa'  bancaria
partecipata  o  verso  altre  societa'  direttamente o indirettamente
partecipate o che abbiano lite  vertente  con  essi  o  che  ad  essi
abbiano cagionato danni o perdite;
     b)  coloro  che  siano o siano stati, nei sei mesi precedenti la
nomina, soci o amministratori di societa' od enti nei  confronti  dei
quali ricorrano le condizioni di cui alla lettera a);
     c)  i dipendenti in servizio dell'ente e della societa' bancaria
partecipata.
   I soci non hanno diritti ne'  sul  patrimonio  ne'  sulle  rendite
della Fondazione.
   I  soci  durano  in  carica  dieci  anni  dalla data della nomina;
qualora  facciano  parte  del  consiglio  di  amministrazione  o  del
collegio  dei  revisori,  essi  restano  in carica, anche oltre detto
termine, fino al compimento del mandato in corso.
   I soci scaduti possono essere rieletti.
   Decadono da soci coloro che:
    1)  riportino una condanna che menomi la onorabilita', come sopra
precisata e coloro nei confronti  dei  quali  siano  venute  meno  le
caratteristiche  richieste  per  l'ammissione  o si siano determinate
situazioni incompatibili  con  le  finalita'  o  il  prestigio  della
Fondazione;
    2)  vengano  a  trovarsi  in  una delle situazioni previste dalle
lettere a) b) e c) di cui al settimo comma del presente articolo o vi
si siano trovati entro  i  sei  mesi  precedenti  l'approvazione  del
presente statuto;
    3)  non  siano  intervenuti,  senza giustificato motivo, e non si
siano fatti rappresentare per delega a tre assemblee consecutive.
   Per i soci appartenenti ad ordini professionali costituisce motivo
di  decadenza  la  radiazione  dai  rispettivi  albi,   in   base   a
provvedimento  disciplinare  definitivo o la sospensione dai medesimi
per un periodo non inferiore a un anno.
   La  decadenza  e'  constatata  e  dichiarata  dal   consiglio   di
amministrazione con provvedimento insindacabile ed inappellabile.
   La qualita' di socio si perde anche per dimissioni.
   I  soci  decaduti  o  dimissionari non possono essere rieletti nei
successivi dieci anni.
   Art. 7 (Nomina del soci). - La qualita' di socio si acquista:
     a) con la nomina da parte dell'assemblea dei soci, nel  rispetto
della  quota  complessiva  di n. 97 soci assembleari, su proposta del
consiglio di  amministrazione  oppure  su  proposta  sottoscritta  da
almeno  1/3  dei  soci  di  nomina  dell'assemblea  e  comunicata  al
presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata  a  partire
dal  1  marzo  ed  entro  il  30  aprile  di  ogni anno. Per ciascuna
assemblea il consiglio di amministrazione potra' proporre  un  numero
di nominativi non superiore a quello dei posti vacanti e nessun socio
potra' sottoscrivere proposte per piu' di due candidature.
   Per essere ammessi in qualita' di socio occorre il voto favorevole
della  maggioranza  assoluta  dei votanti che rappresentino almeno la
meta' piu' uno degli intervenuti all'assemblea. Saranno nominati soci
coloro che, entro i numeri dei posti vacanti, riporteranno in  ordine
decrescente  il  maggior  numero  di  voti.  Qualora  piu' nominativi
riportino un ugual numero di voti e si superi con essi il numero  dei
posti  vacanti, dovra' farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio
fra i nominativi medesimi.
   A tutti gli adempimenti, formalita' e votazioni di cui al presente
paragrafo a) partecipano unicamente i soci di nomina assembleare, con
esclusione quindi dei soci di cui ai successivi paragrafi  b),  c)  e
d).
   Le  deleghe eventualmente rilasciate da soci assembleari, a' sensi
dell'art. 10, secondo comma, potranno essere conferite esclusivamente
ad altri soci assembleari;
   (Omissis).
   Art. 8 (Assemblea  del  soci:  poteri).  -  L'assemblea  dei  soci
delibera:
    sulle norme che regolano il proprio funzionamento;
    sulla nomina dei soci di sua competenza;
    sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
    sulla nomina dei revisori di sua competenza;
    sulle  linee  alle  quali  uniformare  l'attivita' annuale per il
perseguimento delle finalita' istituzionali della Fondazione;
    sulle   eventuali   proposte   formulate   dal    consiglio    di
amministrazione o da almeno 1/3 dei soci;
    sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.
   L'assemblea,   inoltre,   esprime   il   parere   sulle  modifiche
statutarie,   sul   regolamento   per   l'esercizio    dell'attivita'
istituzionale   e   sulle  modifiche  dello  stesso,  sulle  delibere
programmatiche adottate dal consiglio a'  sensi  dell'art.  2,  terzo
comma,  del  presente  statuto nonche' sulla proposta di destinazione
dell'avanzo di esercizio.
   Art.  12  (Consiglio  di  amministrazione).  -  Il  consiglio   di
amministrazione  e'  composto  da 9 membri, scelti fra i soci, di cui
uno nominato dal comune di Lugo, uno dalla C.C.I.A.A. di Ravenna e  i
restanti  dall'assemblea,  scegliendo fra i soci persone fisiche, con
il voto favorevole della maggioranza assoluta, arrotondata all'unita'
superiore, dei votanti; essi durano in carica quattro anni e  possono
essere confermati per non piu' di due ulteriori mandati consecutivi.
  Almeno  3 dei 9 membri del consiglio debbono essere scelti, secondo
criteri di professionalita' e competenza, tra i soci che notoriamente
abbiano esperienza nei settori di intervento della Fondazione.
   Il consiglio di  amministrazione  nomina,  nel  proprio  seno,  il
presidente  ed  il  vice  presidente;  essi  restano in carica per la
durata  del  loro  mandato  di  amministratori   e   possono   essere
confermati.
   Alla  scadenza  del  mandato,  i  componenti il consiglio potranno
rimanere nel loro ufficio per un periodo  massimo  di  quarantacinque
giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del mandato stesso.
   I  consiglieri  nominati in surrogazione di coloro che venissero a
mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto
avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.
   Il presidente, tre  mesi  prima  della  scadenza  del  mandato  di
ciascuno  dei  consiglieri nominati dagli enti di cui al primo comma,
provvedera'  a  dare  avviso  all'ente   cui   compete   la   nomina.
Nell'ipotesi  in  cui l'ente non vi provveda nel termine di 45 giorni
dalla scadenza, la nomina stessa  verra'  effettuata  dal  presidente
della  fondazione,  dandone  comunicazione,  per conoscenza, all'ente
interessato. Se necessario ai fini della copertura dei posti  di  cui
al   secondo  comma  del  presente  articolo,  il  presidente  potra'
richiedere agli enti di cui  sopra  di  tenerne  possibilmente  conto
nella  designazione  dei  membri  di loro spettanza. Qualora cio' non
fosse possibile gli enti provvederanno ugualmente  alla  designazione
a' sensi di statuto: in tal caso, i predetti posti verranno ricoperti
in occasione degli avvicendamenti immediatamente successivi di membri
sia di nomina assembleare sia di designazione esterna.
   In  materia  di  responsabilita'  dei  componenti  il consiglio si
applicano le norme di cui all'art. 2392 del codice civile.
   I consiglieri devono avere piena  capacita'  civile  e  indiscussa
probita' ed onorabilita', da valutarsi in analogia a quanto stabilito
dal  D.P.R.  n. 350/1985, articoli 4 e 5, e successive modificazioni,
che regola i requisiti e le qualita' per la nomina di  amministratori
di istituzioni creditizie.
   Non  possono  ricoprire  la  carica di consigliere i dipendenti in
servizio della Fondazione, della societa' bancaria partecipata  o  di
societa'  da  quest'ultima  controllate,  nonche' il coniuge di detti
dipendenti ed i loro parenti fino al secondo grado incluso  e  coloro
che  perdano  la qualita' di socio. La decadenza opera di diritto con
dichiarazione del consiglio di amministrazione.
   Decade altresi' il consigliere che, senza giustificato motivo, non
intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio;  in
tal caso il consigliere non puo' essere rinominato per un quadriennio
dalla data della dichiarazione di decadenza.
   Art.  15 (Poteri del consiglio di amministrazione). - Il consiglio
di amministrazione, nei limiti  delle  disposizioni  di  legge  e  di
statuto,  provvede  alla ordinaria e straordinaria amministrazione ed
alla sorveglianza sul funzionamento della  Fondazione,  al  fine  del
perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del
patrimonio della stessa.
   Il  consiglio,  puo' delegare proprie attribuzioni al presidente e
al segretario generale, determinando i limiti della delega.
   Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovra' essere data
notizia al consiglio secondo le modalita' da questo fissate.
   Sono di esclusiva competenza del  consiglio,  oltre  alle  materie
stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
    la  modifica  dello  statuto,  da  attuarsi  ai sensi delle leggi
vigenti  in  materia,  sentito  il  parere  dell'assemblea,  con   la
maggioranza  dei  due  terzi  dei  componenti  in carica, arrotondata
all'unita' superiore;
    la nomina del presidente e del vice presidente;
   l'approvazione e  la  modifica  del  regolamento  per  l'esercizio
dell'attivita   istituzionale  della  Fondazione  sentito  il  parere
dell'assemblea;
    la  determinazione  degli  indirizzi  generali  dell'attivita'  e
dell'organizzazione della Fondazione;
    la determinazione dei criteri e delle modalita' per le erogazioni
annuali  in  attuazione  delle finalita' istituzionali, tenendo conto
del regolamento e delle indicazioni dell'assemblea dei soci;
   la  nomina  di  commissioni  tecniche  e  scientifiche  consultive
formate  da esperti scelti fra persone particolarmente competenti nei
settori di intervento della Fondazione,  definendone  i  compiti,  la
durata e le modalita' di funzionamento; possono essere chiamati a far
parte   di   dette  commissioni  anche  i  membri  del  consiglio  di
amministrazione ed i soci;
    l'accertamento dell'esistenza dei requisiti  per  l'ammissione  a
socio  e  della  permanenza degli stessi, da esprimersi a maggioranza
assoluta dei componenti in carica, arrotondata all'unita' superiore;
    la  proposta  di  nominativi  da  eleggere  a  soci,   da   parte
dell'assemblea;
    la dichiarazione di ammissione a socio di cui ai paragrafi b), c)
e d) dell'art. 7;
    la dichiarazione di decadenza di soci, consiglieri e revisori;
    la nomina del segretario generale, del vice segretario generale e
la revoca dell'incarico;
    l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;
    l'acquisto  o  la  cessione  di  azioni  della  societa' bancaria
partecipata la rinuncia all'esercizio  del  diritto  di  opzione,  la
costituzione  di  vincoli  ed  ogni altra operazione che determini la
perdita temporanea del diritto di voto, con la  maggioranza  dei  due
terzi dei componenti in carica, arrotondata all'unita' superiore;
   gli   indirizzi   e   le  strategie  per  l'amministrazione  della
partecipazione detenuta nella societa' bancaria;
    l'acquisto o la cessione  di  partecipazioni  da  effettuarsi  ai
sensi  di  legge,  con la maggioranza dei due terzi dei componenti in
carica, arrotondata all'unita' superiore;
    la designazione o la nomina di persone a cariche presso societa'
od enti;
    la determinazione formale o convenzionale di patti od accordi  in
genere relativi all'amministrazione di societa' partecipate;
    la  promozione  di  azioni davanti ad organi giurisdizionali e la
resistenza alle stesse;
    la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali  e
di  eventuali  aggiustamenti  al  bilancio  preventivo  in  corso  di
esercizio, nonche' la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi
di esercizio.
   Art. 18 (Cumulo delle cariche). - I  componenti  il  consiglio  di
amministrazione  ed  i  revisori  non possono assumere piu' di cinque
incarichi  nel  novero  delle  societa'  partecipate  direttamente  e
indirettamente dalla Fondazione, e, fra questi incarichi, non piu' di
tre   quale   presidente,   ivi  compresi  gli  incarichi  presso  la
Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma  del
presente articolo.
   Le  cariche amministrative o di controllo assunte nella Fondazione
sono incompatibili con le cariche amministrative di  controllo  nella
societa'  bancaria  partecipata ovvero nelle societa' ed enti che con
essa compongono il gruppo creditizio.
   Art. 20 (Segretario generale). - Il segretario generale e' il capo
degli uffici della Fondazione e del personale, dei  quali  si  avvale
per  lo  svolgimento  delle  sue  attribuzioni.  Egli  partecipa alle
riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni  consultive  e
propositive  e puo' fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
Assiste alle riunioni dell'assemblea ed esercita  altresi'  i  poteri
speciali previsti dal presente statuto.
   Provvede  ad  istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio
ed esegue le deliberazioni stesse firmando la  corrispondenza  e  gli
atti  relativi.  Compie  inoltre  ogni  atto per il quale abbia avuto
delega dal consiglio.
   In caso di assenza  o  impedimento  del  segretario  generale,  ne
compie  le  funzioni  il  vice segretario generale ovvero, in caso di
assenza o impedimento anche di questi, la persona  all'uopo  delegata
dal consiglio di amministrazione.
   La  firma  di  chi  sostituisce il segretario generale costituisce
prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.
   Per le funzioni di segretario generale e per le funzioni esecutive
necessarie alla propria  struttura  organizzativa  ed  operativa,  la
Fondazione  si  avvale  prevalentemente,  fino  a quando partecipa al
capitale della societa' bancaria di cui all'art. 2, quarto comma, del
presente statuto, di personale distaccato da quest'ultima o da  altre
societa' dalla stessa controllate.
   Qualora  la  carica  di  segretario  generale  sia  ricoperta  dal
direttore generale della societa' bancaria partecipata, per la carica
stessa  puo'  essere  riconosciuto  solo  il  rimborso  delle   spese
effettivamente sostenute.
   Art.   22   (Durata,   trasformazione,   fusione,  scioglimento  e
liquidazione). - La Fondazione ha durata illimitata. Essa,  tuttavia,
oltre  ad  essere  liquidata nei casi e secondo le modalita' previsti
dalla legge, con decisione unanime del consiglio di  amministrazione,
sentita  l'assemblea  dei soci e con l'approvazione del Ministero del
tesoro, puo'  trasformarsi,  fondersi  o  comunque  confluire,  anche
previo scioglimento, in un altro o con altri enti pubblici conferenti
di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 356/1990, e successive modificazioni
ed    integrazioni,   per   conseguire   piu'   efficacemente   scopi
riconducibili alle finalita' istituzionali.
   In caso di definitiva liquidazione della  Fondazione,  soddisfatte
tutte  le  obbligazioni,  il  patrimonio netto residuante deve essere
destinato  alla  realizzazione  di  opere  di  pubblica  utilita',  a
vantaggio  delle  popolazioni  del  territorio ove operavano gli enti
originari, nel rispetto delle norme del codice civile.
   Art. 23 (Norme transitorie). - I soci della Cassa di risparmio  di
Lugo  in carica alla data di entrata in vigore del D.L.vo n. 356/1990
conservano la qualita' di socio della Fondazione per  il  periodo  di
tempo  previsto  dallo statuto di detta Cassa in vigore alla medesima
data.
   Allo scopo di assicurare la necessaria continuita'  tra  gli  enti
originari  e  la nuova Fondazione, il presidente, il vice presidente,
quattro degli altri componenti il consiglio di amministrazione  ed  i
revisori  della Fondazione Cassa di risparmio di Lugo, in carica alla
data di  attuazione  della  concentrazione  di  cui  all'art.  1  del
presente  statuto, permangono ciascuno nella propria carica presso la
nuova Fondazione, fino alla scadenza dei rispettivi mandati in  corso
e  comunque fino all'entrata in carica dei successori, fatto salvo il
principio della incompatibilita' di cui all'art. 18.
   Analogamente, il presidente della Fondazione Banca  del  Monte  di
Lugo,  in  carica alla data suddetta, entra a far parte del consiglio
di amministrazione della nuova Fondazione,  fino  alla  scadenza  del
mandato  in  corso,  unitamente  a  due consiglieri, indicati uno dal
comune di Lugo ed uno dalla C.C.I.A.A.  di  Ravenna,  secondo  quanto
previsto  dall'art.  12  del  presente  statuto;  al tempo stesso, un
membro del collegio dei revisori sara' nominato  dalla  provincia  di
Ravenna.  Sia  i  due  consiglieri  che  il  revisore sopra indicati,
saranno scelti tra gli  amministratori  e  sindaci  della  Fondazione
Banca  del Monte di Lugo e dureranno in carica fino al compimento del
mandato in corso, fatto salvo il principio della incompatibilita'  di
cui all'art. 18.
   Gli  amministratori  ed i sindaci della Fondazione Banca del Monte
di Lugo entrano inoltre a far parte  dei  soci  di  cui  all'art.  7,
paragrafo b), all'atto della concentrazione; ad essi si aggiungeranno
tanti soci quanti saranno necessari per completare il numero previsto
dal  citato paragrafo b) dell'art. 7, dopo avere incluso anche quelli
indicati  al  comma  successivo  del  presente  articolo.   Pertanto,
all'atto  della concentrazione, saranno designati due soci dal comune
di Lugo, un socio dalla provincia di Ravenna ed uno dalla  C.C.I.A.A.
di Ravenna, ferma restando la qualifica di socio di diritto spettante
ai  predetti  enti.  Quanto  sopra  anche  nel  caso in cui venisse a
determinarsi  il  superamento  del  numero  massimo  di   160   soci;
l'eventuale eccedenza verra' progressivamente riassorbita, attraverso
il rientro a 97 del numero dei soci di nomina assembleare.
   Gli  amministratori  ed i sindaci della Fondazione Banca del Monte
di Lugo che, all'atto della concentrazione,  erano  gia'  soci  della
Fondazione  Cassa  di  risparmio di Lugo, in quanto nominati a' sensi
dell'art. 7, paragrafo c), dello statuto di quest'ultima, passeranno,
pertanto, tra i soci di cui al paragrafo b);  le  organizzazioni  che
avevano  proceduto  alla loro designazione potranno procedere a nuove
designazioni, nel rispetto del presente statuto.
   Quanto previsto dai precedenti commi quarto e quinto si  riferisce
alla fase iniziale della nuova Fondazione; in prosieguo di tempo, per
attuare il dettato dell'art. 7, paragrafo b,) del presente statuto, i
posti  che via via si renderanno vacanti, nell'ambito dei dodici soci
previsti dal paragrafo stesso, saranno  attribuiti,  nell'ordine,  il
primo  alla  provincia  di  Ravenna,  il  secondo  alla C.C.I.A.A. di
Ravenna ed il terzo al comune di  Lugo,  fino  al  completamento  del
numero  di  4  soci  designati da ognuno di detti enti, tenendo conto
della provenienza dei restanti soci in carica.
   La norma di cui all'art. 18, secondo comma, del  presente  statuto
e' operativa a' sensi e per gli effetti del D.M. 26 novembre 1993, n.
243265  e  trovera'  applicazione  nei  termini  previsti dal decreto
medesimo.
   In fase di prima applicazione del presente statuto,  il  direttore
generale  della societa' bancaria partecipata ricoprira' la carica di
segretario generale della Fondazione.
   Art. 24. -  Per  gli  amministratori  attualmente  in  carica,  le
modifiche  introdotte  all'art.  12, secondo comma, dello statuto non
hanno effetto fino alla conclusione del mandato in corso.