Art. 10. Provvedimenti in caso di inosservanza degli obblighi convenzionali 1. In caso di inosservanza degli obblighi convenzionali, anche sotto il profilo della efficienza, efficacia e qualita' dell'attivita' prestata, potranno essere adottati, previa contestazione degli addebiti con garanzia del diritto a produrre controdeduzioni entro 15 giorni, sentita la commissione di cui all'art. 12, i seguenti provvedimenti: a) diffida da parte del direttore della SAP; b) sospensione o revoca dall'incarico da parte del direttore generale, su proposta del direttore della SAP. 2. Qualora vengano adottati provvedimenti diversi da quelli proposti dalla commissione di cui all'art. 12, il direttore della SAP e' tenuto a motivarli.