Art. 10.
                Provvedimenti in caso di inosservanza
                    degli obblighi convenzionali
  1. In caso di  inosservanza  degli  obblighi  convenzionali,  anche
sotto   il   profilo   della   efficienza,   efficacia   e   qualita'
dell'attivita'   prestata,   potranno   essere    adottati,    previa
contestazione  degli  addebiti  con  garanzia  del diritto a produrre
controdeduzioni entro  15  giorni,  sentita  la  commissione  di  cui
all'art. 12, i seguenti provvedimenti:
    a) diffida da parte del direttore della SAP;
    b)  sospensione  o  revoca  dall'incarico  da parte del direttore
generale, su proposta del direttore della SAP.
  2.  Qualora  vengano  adottati  provvedimenti  diversi  da   quelli
proposti dalla commissione di cui all'art. 12, il direttore della SAP
e' tenuto a motivarli.