Art. 15.
            Rimborso compensi e spese di amministrazione
  1. Il datore di lavoro e  gli  istituti  previdenziali  richiedenti
sono  tenuti  a  rimborsare  all'Istituto  nazionale della previdenza
sociale, per ogni visita medica richiesta,  i  compensi  e  l'importo
fisso,  a  titolo  di  spese di amministrazione, di cui agli articoli
precedenti.