Art. 2. Riorganizzazione delle liste 1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale riorganizzera' presso le proprie strutture le liste speciali dei medici di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 15 luglio 1986 secondo criteri rispondenti all'efficienza del servizio e al maggiore coinvolgimento dei medici addetti rispetto ai fini istituzionali dell'Ente. 2. Per i fini di cui al comma 1 l'Istituto nazionale della previdenza sociale si avvale delle commissioni di cui all'art. 12. 3. Qualora non sia possibile assicurare il servizio mediante l'attivazione delle liste di cui al comma 1, resta riservata all'INPS la possibilita' di provvedere mediante propri medici dipendenti o medici dipendenti di altre strutture pubbliche, ovvero medici di cui al comma 1, lettere c) ed e) del successivo art. 6; ai medici di cui alla predetta lettera c) e' fatto, in tal caso, divieto di eseguire visite nell'ambito territoriale del servizio di guardia medica.