Art. 2.
                    Riorganizzazione delle liste
  1. A decorrere dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale riorganizzera' presso le proprie strutture le liste  speciali
dei  medici di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 15 luglio 1986
secondo criteri rispondenti all'efficienza del servizio e al maggiore
coinvolgimento dei medici  addetti  rispetto  ai  fini  istituzionali
dell'Ente.
  2.  Per  i  fini  di  cui  al  comma  1  l'Istituto nazionale della
previdenza sociale si avvale delle commissioni di cui all'art. 12.
  3. Qualora  non  sia  possibile  assicurare  il  servizio  mediante
l'attivazione delle liste di cui al comma 1, resta riservata all'INPS
la  possibilita'  di  provvedere  mediante propri medici dipendenti o
medici dipendenti di altre strutture pubbliche, ovvero medici di  cui
al  comma 1, lettere c) ed e) del successivo art. 6; ai medici di cui
alla predetta lettera c) e' fatto, in tal caso, divieto  di  eseguire
visite nell'ambito territoriale del servizio di guardia medica.