Art. 3. Iscrizione nelle liste 1. Potranno chiedere l'iscrizione nelle liste speciali i medici che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano iscritti negli albi professionali della provincia cui e' riferita la lista e non versino nelle situazioni di incompatibilita' di cui al successivo art. 6. 2. L'insussistenza di situazioni di incompatibilita' sara' condizione per il mantenimento del rapporto professionale di cui al presente decreto. 3. Per l'applicazione delle relative disposizioni l'Istituto nazionale della previdenza sociale si avvarra' delle commissioni di cui all'art. 12.