Art. 3.
                       Iscrizione nelle liste
  1. Potranno chiedere l'iscrizione nelle  liste  speciali  i  medici
che,  alla  scadenza  del termine per la presentazione della domanda,
siano iscritti  negli  albi  professionali  della  provincia  cui  e'
riferita  la lista e non versino nelle situazioni di incompatibilita'
di cui al successivo art. 6.
  2.  L'insussistenza  di  situazioni   di   incompatibilita'   sara'
condizione  per  il mantenimento del rapporto professionale di cui al
presente decreto.
  3.  Per  l'applicazione  delle  relative  disposizioni   l'Istituto
nazionale  della  previdenza sociale si avvarra' delle commissioni di
cui all'art. 12.