Art. 5. Conferimento dell'incarico 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ottenuta la disponibilita' dell'interessato, provvedera' al conferimento dell'incarico secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste. 2. Il conferimento dell'incarico sara' effettuato mediante lettera, con avviso di ricevimento, in duplice esemplare di cui uno dovra' essere restituito con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, nonche' delle modalita' da osservare per lo svolgimento dell'incarico. 3. La mancata restituzione, entro quindici giorni, della copia della lettera di incarico, sottoscritta per accettazione, equivarra' a rinuncia all'incarico. 4. Contestualmente alla restituzione della lettera di cui al comma precedente il medico, a pena di decadenza, dovra' rilasciare apposita dichiarazione attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilita' di cui al successivo art. 6. 5. Allo scadere del terzo mese dal conferimento dell'incarico, ove non venga notificata al medico la mancata motivata conferma, l'incarico si intendera' conferito per la durata della disciplina emanata a seguito del presente decreto. 6. Il provvedimento di mancata conferma verra' adottato dal direttore della struttura, previo parere della commissione mista di cui all'art. 12. 7. Il direttore della sede e' tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformita' dal parere reso dalla commissione. 8. Per giustificati e documentati motivi di studio o derivanti da gravi necessita', l'Istituto conservera' l'incarico al medico per la durata massima di dodici mesi. 9. Per motivi documentati e connessi ad obblighi di legge, l'incarico sara' conservato per la durata degli obblighi medesimi. 10. I medici che rimarranno esclusi dagli incarichi presso le unita' periferiche provinciali di appartenenza nell'ambito della circoscrizione potranno, a domanda, concorrere all'attribuzione degli incarichi presso altra unita' periferica, nell'ambito della stessa circoscrizione, che risulti carente da apposito elenco reso pubblico presso la direzione della sede medesima e l'ordine provinciale dei medici, con il rispetto del diritto di precedenza per i medici di cui all'art 4, comma 6. 11. Nell'ipotesi ed alle stesse condizioni di cui al comma precedente, il medico potra' altresi' chiedere l'inserimento nella lista di circoscrizione diversa da quella provinciale di appartenenza, con la collocazione aggiuntiva nella relativa graduatoria dopo l'ultimo iscritto. Tale richiesta sara' resa operativa dall'Istituto sentita la commissione mista di cui all'art. 12. 12. I singoli incarichi saranno giornalmente assegnati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale scorrendo le liste esistenti e assicurando per quanto possibile, nel caso di rilevata indisponibilita' ovvero di non reperibilita' dei singoli medici iscritti nelle liste, la copertura del servizio attraverso lo scorrimento delle graduatorie di cui all'art. 4, comma 1. 13. Il medico sara' tenuto ad assicurare la propria reperibilita' secondo le modalita' concordate con il direttore della competente struttura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. 14. Resta fermo quanto previsto all'art. 2, comma 3.