Art. 5.
                     Conferimento dell'incarico
  1. L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  ottenuta  la
disponibilita'    dell'interessato,   provvedera'   al   conferimento
dell'incarico secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste.
  2. Il conferimento dell'incarico sara' effettuato mediante lettera,
con avviso di ricevimento, in duplice esemplare  di  cui  uno  dovra'
essere restituito con la dichiarazione di accettazione della presente
normativa,  nonche'  delle  modalita' da osservare per lo svolgimento
dell'incarico.
  3. La mancata restituzione,  entro  quindici  giorni,  della  copia
della  lettera di incarico, sottoscritta per accettazione, equivarra'
a rinuncia all'incarico.
  4. Contestualmente alla restituzione della lettera di cui al  comma
precedente il medico, a pena di decadenza, dovra' rilasciare apposita
dichiarazione attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilita'
di cui al successivo art. 6.
  5.  Allo scadere del terzo mese dal conferimento dell'incarico, ove
non  venga  notificata  al  medico  la  mancata  motivata   conferma,
l'incarico  si  intendera'  conferito  per la durata della disciplina
emanata a seguito del presente decreto.
  6.  Il  provvedimento  di  mancata  conferma  verra'  adottato  dal
direttore  della  struttura, previo parere della commissione mista di
cui all'art. 12.
  7. Il direttore della sede e' tenuto  a  motivare  i  provvedimenti
assunti in difformita' dal parere reso dalla commissione.
  8.  Per  giustificati e documentati motivi di studio o derivanti da
gravi necessita', l'Istituto conservera' l'incarico al medico per  la
durata massima di dodici mesi.
  9.  Per  motivi  documentati  e  connessi  ad  obblighi  di  legge,
l'incarico sara' conservato per la durata degli obblighi medesimi.
  10. I medici che  rimarranno  esclusi  dagli  incarichi  presso  le
unita'  periferiche  provinciali  di  appartenenza  nell'ambito della
circoscrizione potranno, a domanda, concorrere all'attribuzione degli
incarichi presso altra unita' periferica,  nell'ambito  della  stessa
circoscrizione,  che risulti carente da apposito elenco reso pubblico
presso la direzione della sede medesima e  l'ordine  provinciale  dei
medici, con il rispetto del diritto di precedenza per i medici di cui
all'art 4, comma 6.
  11.  Nell'ipotesi  ed  alle  stesse  condizioni  di  cui  al  comma
precedente, il medico potra' altresi'  chiedere  l'inserimento  nella
lista   di   circoscrizione   diversa   da   quella   provinciale  di
appartenenza,  con  la   collocazione   aggiuntiva   nella   relativa
graduatoria   dopo  l'ultimo  iscritto.  Tale  richiesta  sara'  resa
operativa dall'Istituto sentita la commissione mista di cui  all'art.
12.
  12.    I   singoli   incarichi   saranno   giornalmente   assegnati
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale scorrendo  le  liste
esistenti  e  assicurando  per quanto possibile, nel caso di rilevata
indisponibilita' ovvero  di  non  reperibilita'  dei  singoli  medici
iscritti  nelle  liste,  la  copertura  del  servizio  attraverso  lo
scorrimento delle graduatorie di cui all'art. 4, comma 1.
  13.  Il  medico sara' tenuto ad assicurare la propria reperibilita'
secondo le modalita' concordate con  il  direttore  della  competente
struttura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  14. Resta fermo quanto previsto all'art. 2, comma 3.